Concordato preventivo 2026-2027: cosa cambia dopo il decreto Omnibus

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Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto correttivo Omnibus, ha profondamente innovato la disciplina applicabile in materia di Concordato Preventivo Biennale (CPB), intervenendo in modifica al D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13. Le novità introdotte si applicano a decorrere dal biennio concordatario 2026-2027.

Di seguito la disamina del nuovo volto del concordato, analizzato articolo per articolo sulla base dei riferimenti normativi della norma primaria, D.Lgs. 13/2024, così come modificata dal decreto Omnibus.

Indice

1. Premessa
2. Requisiti di accesso
3. Cause di esclusione
4. Nuovi effetti del CPB in caso di rinnovo
5. Maggiorazione acconti in caso di adesione al CPB

1. Premessa

A mente di quanto disposto dall’art. 28, comma 3, del decreto Omnibus (pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026), tutte le novità introdotte si applicano a decorrere dal biennio concordatario 2026-2027, la cui scadenza per l’adesione è fissata a lunedì 2 novembre 2026.

L’intervento del legislatore ha operato in due direzioni: se molte delle novità introdotte hanno portata generale, e quindi trovano applicazione a favore di qualsiasi contribuente che esprime adesione per il biennio 2026-2027 (e, salvo ulteriori modifiche, bienni successivi), un corposo pacchetto di agevolazioni è invece riservato esclusivamente alle ipotesi di rinnovo dell’accordo. Queste ultime novità, pertanto, interessano esclusivamente quella platea di contribuenti che aveva già aderito al biennio 2024-2025 e che conferma l’adesione per il successivo biennio 2026-2027.

Stante la numerosità delle modifiche apportate, la trattazione viene scissa in due parti:

  • in questa prima parte ci si occuperà delle novità in materia di accesso al concordato (requisiti di accesso e cause di esclusione), e di quelle afferenti agli effetti dell’adesione (nuove premialità e acconti);
  • nella seconda parte verranno esaminate le novità in materia di cause di cessazione, decadenza, e dichiarazioni integrative.

2. Requisiti di accesso

L’articolo 10 stabilisce che non possono accedere al concordato i contribuenti che presentano debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o per contributi previdenziali definitivamente accertati di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro (salvo rateazioni o sospensioni in corso).

La verifica della situazione debitoria deve essere effettuata con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente a quello d’inizio del biennio oggetto della proposta di concordato. Pertanto, per il biennio 2026-2027, la data a cui fare riferimento per la verifica della situazione debitoria è il 31 dicembre 2025.

LA NOVITÀ DAL BIENNIO 2026-2027: viene inserito il nuovo comma 2-bis, il quale prevede che l’adesione al concordato espressa in assenza dei requisiti richiesti è priva di effetti (inefficace) fin dall’origine. Se il contribuente aderisce erroneamente (non avvedendosi della presenza di debiti rilevanti oltre la soglia consentita), l’accordo è nullo e si torna alla tassazione ordinaria sulle basi imponibili effettive. Vengono ovviamente meno tutti i benefici del concordato.

Si tratta di un’innovazione di massimo rilievo in quanto, in precedenza, nella medesima situazione l’accordo non era nullo, bensì vincolante per il contribuente in quanto interveniva la decadenza, con perdita di tutti i benefici ma obbligo di considerare il più alto tra valore effettivo e valore concordato per l’intero biennio.

PER CHI SI APPLICA: la disposizione sull’inefficacia opera per tutti (sia nuove adesioni che rinnovi), a partire dal biennio 2026-2027.

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3. Cause di esclusione

L’articolo 11 elenca le situazioni soggettive che precludono l’accesso alla proposta di concordato. Il decreto Omnibus interviene in modifica sia introducendo nella norma posizioni già emerse dalla prassi, sia introducendo importanti eccezioni, applicabili solo in caso di rinnovo.

La modifica sulla compagine sociale

La norma generale (lettera b-quater) afferente all’aumento del numero dei soci o associati stabilisce che costituisce causa di esclusione la circostanza per cui, nel primo anno a cui si riferisce la proposta di concordato, la società o l’associazione di cui all’art. 5 del TUIR (società di persone, associazioni professionali) sia interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati (fatto salvo il solo caso di decesso del socio con subentro degli eredi).

Pertanto, per norma generale, se una società di persone o un’associazione professionale ha aumentato il numero di “teste” dei soci o associati nel corso del 2026 (fatto salvo il caso degli eredi), tale società o associazione non può aderire al CPB – e, come vedremo meglio in seguito, laddove si proceda ugualmente, l’accordo è nullo.

L’ECCEZIONE IN CASO DI RINNOVO: a partire dal biennio 2026-2027, esclusivamente in ipotesi di rinnovo dell’adesione al concordato, sono fatte salve (ovvero non costituiscono causa di esclusione) le modifiche della compagine sociale in caso di ingresso di nuovi soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (ex artt. 49 e 50 del TUIR) ovvero abbiano conseguito un reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.

Le modifiche sulla co-adesione socio-associazione per i professionisti

La norma generale applicabile ai professionisti, prevista dalle lettere b-quinquies) e b-sexies) al fine di evitare comportamenti elusivi, stabilisce il vincolo di co-adesione obbligatoria al concordato: lo studio associato o la STP non possono accedere al concordato se non aderiscono anche tutti i singoli soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo, e viceversa.

A PARTIRE DAL BIENNIO 2026-2027: viene precisato che il vincolo di co-adesione obbligatoria sussiste solo se lo studio associato, la STP o la società tra avvocati esercitano attività economiche riconducibili allo stesso codice ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato.

Se i codici ISA sono differenti, i soggetti sono considerati indipendenti e ognuno può scegliere liberamente se aderire o meno. In buona sostanza, la norma recepisce quanto già espresso dalla prassi (cfr. Risposta ad interpello n. 45/2026) precisando il vincolo di riconducibilità delle attività esercitate e definendo altresì che tale riconducibilità deve essere valutata avendo come riferimento il modello ISA applicato dai soggetti interessati. Tale precisazione ha portata generale, e dunque si applica a tutti i contribuenti interessati dalla casistica, sia in caso di nuova adesione che di rinnovo.

L’inefficacia dell’adesione viziata

Anche con riferimento al mancato rispetto delle cause di esclusione (così come nel caso dell’assenza di requisiti) si rileva un’importantissima novità, applicabile alle adesioni espresse a partire dal biennio 2026-2027 (nuove adesioni e rinnovi).

NOVITÀ: l’inserimento del comma 1-bis dispone che l’adesione espressa in presenza di una delle cause di esclusione dell’art. 11 è priva di effetti.

L’accordo è nullo fin dall’origine e il contribuente è ricondotto alla tassazione ordinaria senza sanzioni. Non si applicano i benefici del concordato ma, a differenza di quanto previsto in passato, non si configura la decadenza.

4. Nuovi effetti del CPB in caso di rinnovo

L’articolo 14 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che, decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti d’accesso e in assenza di cause di esclusione, l’Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta per il biennio successivo a cui il contribuente può liberamente aderire.

L’Agenzia formula la proposta prendendo come base di calcolo l’annualità 2025 e applicando i tetti massimi di incremento (dal 10% al 35%) parametrati sul voto ISA del periodo d’imposta 2025 (art. 9, D.Lgs. 13/2024).

ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI RINNOVO: valgono le disposizioni dei neo-introdotti commi 1-bis e 1-ter, che introducono un pacchetto di extra-agevolazioni destinate a premiare il contribuente che conferma l’adesione al patto con il fisco:

  • Visto di conformità per le compensazioni: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti viene innalzato fino a 100.000 euro annui per l’IVA (rispetto ai 70.000 ordinari) e a 70.000 euro annui per le imposte dirette e l’IRAP (rispetto ai 50.000 ordinari).
  • Visto di conformità per i rimborsi: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto viene innalzato a un importo non superiore a 100.000 euro annui.
  • Accertamento: la riduzione dei termini di decadenza per l’azione di accertamento (imposte sui redditi e IVA) viene elevata a 2 anni (rispetto alla riduzione ordinaria di un solo anno normalmente disposta dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in materia di regime premiale ISA).
  • Azzeramento degli interessi sulle rateazioni delle imposte (Redditi e IRAP): ai sensi del nuovo comma 1-ter, per i contribuenti che rinnovano il concordato per il biennio 2026-2027 e scelgono di versare in forma rateale (ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 241/1997) le imposte dovute per le medesime annualità d’imposta del biennio, non sono dovuti gli interessi di rateazione, a condizione che i relativi versamenti rateali siano eseguiti entro i termini previsti.

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5. Maggiorazione acconti in caso di adesione al CPB

 

L’articolo 20 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce le regole di calcolo degli acconti d’imposta dovuti in regime di concordato.

Per il primo anno di adesione (ad esempio, il 2026 per il biennio 2026-2027), qualora si utilizzi il metodo storico, la norma prevede l’applicazione di una maggiorazione pari al 10% (per le imposte sui redditi) e al 3% (per l’IRAP) calcolata sul differenziale tra i valori concordati e i valori storici di riferimento indicati nei righi P04 e P05 del modello CPB di adesione, da versare in sede di secondo o unico acconto.

LA NOVITÀ DAL BIENNIO 2026-2027: viene aggiunto il comma 3-bis, che dispone l’integrale disapplicazione di tali disposizioni in caso di rinnovo.

Di conseguenza, in sede di determinazione dell’acconto dovuto per il 2026, solo ed esclusivamente in caso di rinnovo, non sono dovute le maggiorazioni del 10% e del 3% sul differenziale tra i valori concordati per il 2026 (reddito e valore della produzione netta ai fini IRAP) e i rispettivi valori di riferimento del periodo d’imposta precedente, ossia il 2025.

A CHI SI APPLICA: come già evidenziato, la maggiorazione non è dovuta in caso di rinnovo. Per i nuovi aderenti restano applicabili le regole di maggiorazione ordinarie.

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