Bonus ristrutturazioni fino al 31 dicembre 2018

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Il DDL di Bilancio 2018, approvato dal Senato il 30 novembre 2017 e ora all’esame della Camera, prevede la proroga fino al 31 dicembre 2018 del bonus ristrutturazioni, con una detrazione del 50% su un limite di spesa massimo pari ad euro 96.000.
Si ricorda che la Legge di Bilancio 2017 aveva già prorogato il citato bonus fino al 31 dicembre 2017. Ne consegue che i contribuenti, sempre che il testo definitivo sia convertito in legge senza modifiche, avranno un anno in più per beneficiare del bonus con detrazione al 50%, anziché del 36%, che sarebbe tornata applicabile dal 1° gennaio 2018 qualora non vi fosse stata la proroga.

Detrazioni per le ristrutturazioni edilizie

Spese sostenute fino al 25 giugno 2012
  • Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari ad euro 48.000
  • Detrazione massima pari ad euro 17.280
Spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012 Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad euro 96.000, al netto delle spese già sostenute alla data del 26 giugno 2012, comunque nei limiti di euro 48.000, per le quali resta ferma la detrazione del 36%
Spese sostenute dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2017
  • Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad euro 96.000 (tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti)
  • Detrazione massima pari ad euro 48.000
Spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018
  • Detrazione del 50% su un limite massimo di spesa pari ad euro 96.000 (tenendo conto – in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti)
  • Detrazione massima pari ad euro 48.000
Spese sostenute dal 1° gennaio 2019
  • Detrazione del 36% su un limite massimo di spesa pari ad euro 48.000
  • Detrazione massima pari ad euro 17.280

Attenzione:

  • la detrazione spettante deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo;
  • il contribuente ha piena facoltà di massimizzare il beneficio fiscale (CM n. 13/E del 9 maggio 2013), scegliendo di detrarre nella misura più conveniente.

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Soggetti che possono beneficiare del bonus

In linea generale beneficiano del bonus fiscale in esame i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione non spetta unicamente ai proprietari degli immobili. Rientrano anche tutti coloro che sono titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. Più nel dettaglio:

  • il proprietario o il nudo proprietario dell’immobile;
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • il locatario (vale a dire chi prende in locazione l’immobile);
  • il comodatario (chi riceve in uso gratuito l’immobile);
  • i soci di cooperative a proprietà divisa o indivisa;
  • gli imprenditori individuali, anche in forma di impresa familiare, limitatamente agli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o tra i “beni merce”;
  • i soci di società semplici, di S.n.c. o di S.a.s., purché sussistano le medesime condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • il familiare convivente (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado – art. 5 del TUIR) del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché: le spese siano sostenute dal familiare che chiede la detrazione; le fatture e i bonifici siano a lui intestati; la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.

Casi particolari

Familiare convivente
  • Il bonus fiscale spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione;
  • nelle ipotesi in cui la fattura nonché il bonifico delle spese sostenute siano intestati a un solo comproprietario, ancorché la spesa di ristrutturazione sia sostenuta da entrambi, la detrazione spetterà anche al soggetto che non risulti indicato nei predetti documenti, sempre che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta;
  • l’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con detta annotazione;
  • non risulta possibile modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta.

Caso
Domanda: È detraibile la spesa di ristrutturazione edilizia sostenuta anche dal familiare convivente, che non risulti intestatario della fattura e/o dei bonifici?
Risposta: Sì, secondo il principio per cui è riconosciuto il beneficio a chi ha effettivamente sostenuto la spesa. È però necessario che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta dal familiare convivente non intestatario (circolare 20/2011, punto 2.1).

Contratto preliminare di vendita Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto preliminare di vendita (c.d. compromesso), l’acquirente dell’immobile ha diritto al bonus sempre che:

  • sia stato immesso nel possesso dell’immobile;
  • esegua gli interventi a proprio carico;
  • sia stato registrato il compromesso.
Lavori fai da te
  • Il bonus può essere richiesto anche dai soggetti che eseguano in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Aventi diritto in caso di separazione legale e lavori successivi alla separazione
  • La sentenza di separazione con cui è assegnato a un coniuge l’immobile intestato all’altro coniuge costituisce, ricorrendone ogni altro presupposto, titolo idoneo per fruire della detrazione (CM n. 13/E del 9 maggio 2013).

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