Bollo virtuale su fatture elettroniche: novità

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Dal 1° gennaio 2020 sono previsti cambiamenti in relazione alla gestione dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche.

Come noto, il D.P.R. n. 642 del 1972, che disciplina l’imposta di bollo, non prevede una specifica disciplina per le fatture elettroniche, che vanno quindi, soggette alla disciplina operante, in generale, per le fatture cartacee.

Il pagamento dell’imposta di bollo

Il pagamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene con particolari modalità, individuate dall’art 6 del DM 17.6.2014.
Si tratta di una modalità di pagamento simile a quella prevista per il pagamento del bollo virtuale di cui agli artt. 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642 del 1972.
Si ricorda, infatti, che l’art. 1 del Decreto del 28 dicembre 2018, riformulando l’art. 6, comma 2 del DM 17.6.2014, ha stabilito che:

  • il pagamento dell’imposta di bollo relativa agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l’anno dovrà avvenire in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
  • l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere versata dai contribuenti entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre di riferimento.

Si ricorda che, con particolare riferimento alle fatture elettroniche, dal mese di aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nel portale Fatture e Corrispettivi, il servizio che consente ai soggetti passivi di verificare il calcolo ed effettuare il pagamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse attraverso lo SdI (Sistema di Interscambio)

Il servizio consente inoltre di modificare l’importo proposto, rettificando il numero di documenti su cui l’imposta è dovuta.

Si ricorda inoltre che l’Agenzia delle Entrate, con la R.M. n. 42/E del 2019 ha approvato i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:

Periodo di riferimento Termine versamento per il 2019 Codice tributo
I trimestre
23.4.2019
2521
II trimestre
22.7.2019
2522
III trimestre
21.10.2019
2523
IV trimestre
20.1.2010
2524

 

Novità a partire dal 2020

L’art. 12-novies della Legge n. 58 del 28 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 34 del 2019 (c.d. Decreto Crescita), ha stabilito che, per le fatture inviate dal 1° gennaio 2020 mediante il Sistema di Interscambio, l’Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati indicati nel documento, verificherà, mediante procedure automatizzate, la corretta annotazione dell’assolvimento del tributo e integrerà le fatture che ne sono sprovviste.
Laddove i dati indicati non siano sufficienti per poter procedere alla suddetta verifica e integrazione, resteranno comunque applicabili le disposizioni previste in tema di imposta di bollo dal D.P.R. n. 642 del 1972.
La modalità di attuazione, le procedure di recupero dell’imposta non versata e l’irrogazione delle relative sanzioni saranno definite mediante decreto ministeriale.

Il decreto fiscale – D.L. n. 124 del 2019 – introduce una specifica procedura di comunicazione telematica tra Amministrazione e contribuente per definire l’ammontare dovuto in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta. Dispone che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite lo SdI, l’Agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare, nonché della sanzione dovuta (30% dell’importo non versato), ridotta a un terzo e degli interessi.

Nel caso in cui, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente non provveda al versamento delle somme, l’Ufficio procede all’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Questi cambiamenti entrano in vigore, per le fatture inviate attraverso lo SdI, dal 1° gennaio 2020 e con Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze saranno adottate le disposizioni di attuazione delle novità in commento.

Infine, si segnala che un emendamento all’art 17 del D.L. n. 124 del 2019, approvato nella riunione notturna del 1° dicembre 2019, prevede che nel caso in cui il tributo non superi la soglia annua di 1.000 Euro, il versamento possa essere assolto con cadenza semestrale entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre di ciascun anno. Ora si attende che la norma diventi definitiva.

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