Autonomi e professionisti, al via le richieste per il bonus bollette

post-image
Condividi

A partire dal 26 settembre, e fino al 30 novembre 2022, gli aventi diritto al cd. “bonus caro bollette” previsto dal decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) e dal decreto “Aiuti-ter” (D.L. n. 144/2022), potranno presentare domanda finalizzata al riconoscimento del beneficio. L’ammontare, a seconda del reddito conseguito nell’anno 2021, va da un minimo di 200 ad un massimo di 350 euro. Di seguito i requisiti da rispettare e le procedure operative da seguire per la presentazione delle istanze.

Indice

1. Il quadro normativo
2. Le condizioni di accesso
3. La determinazione del reddito ai fini dell’accesso al bonus bollette
4. Le peculiarità per coadiuvanti e soci
5. La richiesta dell’indennità
6. Erogazione dell’indennità e caratteristiche fiscali

1. Il quadro normativo

Il cd. decreto “Aiuti”, D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, all’art. 33 ha previsto lo stanziamento di complessivi 600 milioni di euro (ammontare così incrementato dal decreto “Aiuti-bis” D.L. n. 115/2022), dei quali 95,6 milioni destinati agli iscritti alle Casse professionali (enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 59 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103), finalizzati al riconoscimento di un “bonus” dell’ammontare di 200 euro utile a fronteggiare il caro bollette.

Tale bonus è alternativo a quelli previsti dagli artt. 31 e 32 del decreto “Aiuti”, ossia al bonus 200 euro già riconosciuto a lavoratori dipendenti e pensionati.

Successivamente, con il D.L. 23 settembre 2022, n. 144 (cd. “Aiuti-ter”) l’indennità è stata aumentata di ulteriori 150 euro, nel rispetto di condizioni similari, ma non coincidenti. Infatti, ai fini dell’ottenimento della maggiorazione è necessario aver conseguito un reddito, nel 2021, non superiore a 20mila euro, mentre per il bonus 200 euro la soglia reddituale è stabilità in euro 35.000.

Di seguito le condizioni e le modalità di accesso ai benefici.

2. Le condizioni di accesso

In attuazione all’art. 33 del D.L. “Aiuti” è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, datato 19 agosto 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, che ha stabilito condizioni e modalità di accesso all’indennità caro bolletta. Ulteriori chiarimenti, per i soggetti iscritti alle gestioni dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, ma di interesse anche per gli iscritti alle casse professionali, sono state fornite con la Circolare INPS n. 103 del 26 settembre 2022.

Soggetti beneficiari

Possono accedere al bonus caro bollette:

  1. i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS;
  2. i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996.

Software fatturazione

Per soggetti iscritti alle gestioni previdenziali INPS, si intendono i:

  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani, istituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 3 della legge 4 luglio 1959, n. 463;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali, istituita presso l’INPS ai sensi dell’art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, istituita ai sensi dell’art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla medesima gestione. Si presti attenzione al fatto che sono invece esclusi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri per l’attività di amministratore in società di capitali, in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale;
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, recante “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che istituisce, tra l’altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo oppure esercitino tale attività per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;
  • liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS, di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’art. 53 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici.

Possono accedere all’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, commercio, coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

Requisiti di accesso

Per poter accedere al beneficio previsto dal decreto “Aiuti”, pari a 200 euro, è necessario:

  • risultare già iscritti alla gestione previdenziale alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022) e aver aperto partita IVA – con inizio attività – entro tale data;
  • aver conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel 2021;
  • aver effettuato, entro la data del 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020 (tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del D.L n. 50/2022)
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto alla data del 18 maggio 2022. L’indennità una tantum – in ragione della previsione di cui all’art. 3, comma 3, lettera a), del decreto interministeriale 19 agosto 2022 – è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro-quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e al D.Lgs. n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).

Al fine di accedere al beneficio di cui al decreto “Aiuti-ter”, pari a ulteriori 150 euro, è necessario osservare i medesimi requisiti cui sopra, salvo il rispetto di una soglia reddituale per l’anno 2021 decisamente inferiore: non più 35.000 euro, bensì 20.000 euro.

3. La determinazione del reddito ai fini dell’accesso al bonus bollette

Il reddito rilevante ai fini dell’accesso al beneficio, da autocertificare in sede di istanza, deve essere così determinato: reddito assoggettabile a IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Nel concreto, occorre fare riferimento a:

Reddito per agevolazioni (comprensivo quindi anche dei redditi assoggettati a cedolare secca o imposta sostitutiva) ovvero rigo RN1, colonna 1 del modello Redditi 2022 anno di imposta 2021
(-) contributi previdenziali obbligatori (senza tenere conto di eventuali somme che non sono state versate in ragione dell’anno bianco contributivo)
(-) reddito fondiario abitazione principale (rigo RN2).

4. Le peculiarità per coadiuvanti e soci

Possono accedere al beneficio anche i coadiuvanti, ed i soci lavoratori iscritti alle gestioni INPS in forza dell’attività lavorativa svolta a favore della società partecipata.

Con riferimento al necessario requisito della titolarità di partita IVA attiva alla data del 18 maggio 2022:

  1. i coadiuvanti devono fare riferimento alla partita IVA del titolare;
  2. i soci devono fare riferimento alla partita IVA della società presso la quale prestano attività lavorativa, in conseguenza della quale è avvenuta l’iscrizione alla gestione INPS di riferimento;
  3. per i lavoratori autonomi, in caso di attività associata, il requisito deve essere verificato in capo alla posizione dello studio associato.

Software fatturazione
Con riferimento al necessario requisito della presenza di almeno un versamento, anche solo parziale, di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenza entro il 18 maggio 2022:

  1. i titolari di posizione autonoma devono verificare la propria personale situazione versamenti;
  2. per i coadiuvanti, la verifica viene effettuata in capo alla posizione del titolare, soggetto cui spetta l’effettuazione dei pagamenti.

5. La richiesta dell’indennità

L’indennità deve essere richiesta presentando apposita istanza, a partire dal 26 settembre 2022, e fino al 30 novembre 2022.

Iscritti alle gestioni INPS

Per gli iscritti alle gestioni INPS la domanda deve essere presentata telematicamente mediante l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata “My Inps”.

ATTENZIONE: Per accedere ai servizi INPS è necessario disporre di SPID, CIE o carta CNS.

In alternativa, la domanda può anche essere presentata anche attraverso gli Istituti di Patronato, oppure telefonicamente tramite contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803.164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06.164164 da rete mobile (a pagamento).

Iscritti alle casse di previdenza

Per gli iscritti alle casse di previdenza, la domanda deve essere inoltrata alla cassa di riferimento, tramite le procedure messe a disposizione dalla stessa.

ATTENZIONE: In caso di posizione INPS e contestuale posizione presso la Cassa di previdenza, la domanda deve essere tassativamente inoltrata solo all’Istituto Nazionale di previdenza sociale.

La domanda dovrà essere corredata (se richiesto) da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale e, in ogni caso, dalle coordinate bancarie o postali del soggetto beneficiario, necessarie per l’accredito dell’indennità.

ATTENZIONE: L’indennità può essere richiesta una sola volta; pertanto i soggetti che ne hanno già goduto in quanto lavoratori dipendenti o pensionati non possono presentare domanda all’INPS o alla cassa di previdenza, e in ogni caso non può essere richiesta contestualmente a soggetti diversi (es. cassa di previdenza e INPS).

ATTENZIONE: In sede di richiesta dell’indennità dei 200 euro, è necessario segnalare da subito se il reddito di riferimento si assesta, oltre che sotto i 35mila euro, anche sotto il 20mila euro, così procedendo contestualmente alla richiesta di entrambi i benefici.

6. Erogazione dell’indennità e caratteristiche fiscali

Le domande verranno evase in ordine cronologico di presentazione, dopo aver superato un primo controllo relativo alle informazioni già in possesso dell’ente cui vengono presentata, e solo fintanto che i fondi stanziati risulteranno sufficienti (600 milioni di euro complessivi, dei quali 95,6 sono riservati ai professionisti iscritti alle casse di previdenza, ulteriormente incrementati di 412,5 milioni di euro per l’anno 2022).

Tuttavia, secondo quanto comunicato da Adepp (l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati): «È stato effettuato un approfondimento sullo stanziamento operato dal Governo che si rivela capiente rispetto alla platea dei beneficiari, così come confermato dalla Relazione tecnica sul D.L. 115. Pertanto, non c’è il rischio che i soggetti in possesso dei requisiti non accedano al bonus. Pertanto, ha poco senso parlare di click day, essendoci la possibilità di presentare la domanda entro il 30 novembre p.v».

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del Tuir, non è cedibile, sequestrabile né pignorabile e viene corrisposta a ciascun avente diritto una volta.

SuperBill, il software di fatturazione per la tua attività

Nulla è impossibile con SuperBill

Scopri come è facile gestire le fatture e la tua attività se ci pensa SuperBill.
SuperBill è un software di fatturazione online completo, che ti permette in più di fare molte cose: puoi creare preventivi o DDT e hai sempre sott’occhio l’andamento della tua attività.

Articoli correlati


TAG