Semplificazioni adempimenti fiscali: a regime i divieti per le fatture sanitarie

Con il Decreto Legislativo “correttivo” 12 giugno 2025, n. 81, emanato in attuazione della legge delega per la Riforma fiscale n. 111 del 2023, il Governo prosegue nel percorso di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari, integrando gli interventi già avviati dal D.Lgs. n. 1 del 2024, il cosiddetto “decreto Semplificazione Adempimenti”.
Il lungo iter del “decreto correttivo”, approvato in via preliminare nel mese di marzo 2025, si è finalmente concluso, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12 giugno 2025; il decreto è entrato in vigore dal giorno successivo, 13 giugno 2025.
Analizziamo le innovazioni introdotte, che toccano punti nevralgici della operatività quotidiana dei contribuenti e dei professionisti che li assistono.
Indice
1. Le novità per i contribuenti in regime forfettario: Ateco e coefficienti di redditività
2. A regime il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e quelle da inviarsi al STS
3. Corrispettivi elettronici per le ricariche dei veicoli elettrici: nuovi obblighi in arrivo
4. Proroga dei termini per CU autonomi e provvigioni e dichiarazione precompilata partite IVA
5. Sistema tessera sanitaria (STS): trasmissione dati su base annuale
6. Semplificazione versamenti IVA per acquisti intracomunitari e operazioni in reverse charge effettuati da forfettari
1. Le novità per i contribuenti in regime forfettario: Ateco e coefficienti di redditività
L’articolo 1 del decreto correttivo n. 81/2025 è dedicato ai contribuenti in regime forfettario (art. 1, comma 54 e seguenti, legge n. 190 del 2014). La novità più rilevante è l’ufficializzazione del mantenimento dei coefficienti di redditività basati sui codici ATECO 2007 aggiornati al 2022, fino alla futura approvazione di nuovi coefficienti, che verranno successivamente elaborati sulla base della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.
Quanto sopra al fine di porre rimedio ad una problematica concreta: il passaggio alla nuova classificazione ATECO 2025 ha comportato, per taluni contribuenti forfetari, una modifica al codice di attività con ricaduta in diverso gruppo e, quindi, diversa percentuale di forfetizzazione.
In sostanza, la nuova classificazione ATECO 2025 ha introdotto codici che non sono compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell’allegato 4 della legge n. 190 del 2014, in quanto tale allegato è stato redatto sulla scorta del codice corrispondente all’attività esercitata secondo la precedente classificazione ATECO 2007. Di conseguenza, i “vecchi” ATECO saranno mantenuti ai fini dell’individuazione del coefficiente di redditività, al fine di garantire la necessaria continuità nei criteri di determinazione del reddito di impresa o lavoro autonomo in regime forfetario.
2. A regime il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie e quelle da inviarsi al STS
Con l’articolo 2 del decreto correttivo viene introdotto il divieto definitivo di fatturazione elettronica a carico degli operatori che effettuano prestazioni sanitarie a favore delle persone fisiche (consumatori finali) e per tutte quelle prestazioni soggette all’obbligo di trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Questa disposizione rende strutturale quanto era stato inizialmente previsto come misura temporanea dall’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Pertanto il divieto, che era stato prorogato di anno in anno fino al 2025 incluso, diventa una regola permanente.
La Relazione Illustrativa al decreto sottolinea come la norma consenta di evitare onerosi investimenti infrastrutturali, sia per gli operatori sanitari che per l’Amministrazione, volti a individuare un sistema di gestione delle fatture elettroniche diverso dal Sistema di Interscambio che possa garantire un’adeguata tutela dei dati personali contenuti nelle fatture sanitarie.
Introducendo il divieto in via definitiva, pertanto, si evita la necessità di sviluppare complessi sistemi alternativi allo SDI, salvaguardando al contempo la riservatezza delle informazioni sanitarie.
3. Corrispettivi elettronici per le ricariche dei veicoli elettrici: nuovi obblighi in arrivo
L’articolo 3 del decreto correttivo interviene sul fronte della mobilità sostenibile, disciplinando l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che forniscono servizi di ricarica elettrica per i veicoli. La norma introduce il comma 1-ter all’articolo 2 del Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
In considerazione delle specificità tecniche e regolamentari delle stazioni di ricarica elettrica (che devono essere “connesse digitalmente” e permettere pagamenti elettronici secondo il Regolamento UE 2023/1804), viene demandato a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di definire le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, e i termini per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Questo provvedimento dovrà essere emanato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
Inoltre, vengono estese a queste operazioni le sanzioni già previste per la mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, o per la trasmissione di dati incompleti o non veritieri, come disciplinato dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dagli articoli 31, comma 3, e 36, comma 6 del Testo Unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.
L’obiettivo è garantire la tracciabilità delle operazioni di ricarica e dei relativi pagamenti, evitando oneri eccessivi per i gestori, ferma restando la tutela della privacy dei soggetti che usufruiscono del servizio, posto che per espressa disposizione normativa il provvedimento attuativo escluderà qualsiasi informazione sui clienti, concentrandosi unicamente sui dati dei corrispettivi.
4. Proroga dei termini per CU autonomi e provvigioni e dichiarazione precompilata partite IVA
L’articolo 4 introduce una semplificazione per i sostituti d’imposta prevedendo che, a partire dal 2026, le Certificazioni Uniche (CU) che contengono esclusivamente redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo o provvigioni per prestazioni non occasionali (quali commissioni, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari) potranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di corresponsione delle somme.
Il termine per le due fattispecie reddituali viene quindi unificato, con scadenza successiva rispetto a quella ordinaria, 16 marzo.
Questa proroga ha una diretta conseguenza sulla disponibilità della dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA. A decorrere dal 2026, il modello Redditi Persone Fisiche precompilato sarà reso disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno, mentre il modello 730 precompilato continuerà a essere reso disponibile, come di consueto, a partire dal 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
5. Sistema tessera sanitaria (STS): trasmissione dati su base annuale
Un’ulteriore modifica di interesse per i contribuenti che operano nel settore sanitario è quella introdotta dall’articolo 5. La norma sostituisce l’articolo 12 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, stabilendo che, a partire dai dati relativi all’anno 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, dovranno provvedere alla trasmissione di tali dati con cadenza annuale, anziché semestrale.
Il termine specifico per questa trasmissione annuale sarà stabilito con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
6. Semplificazione versamenti IVA per acquisti intracomunitari e operazioni in reverse charge effettuati da forfettari
Infine, l’articolo 6 prevede che i soggetti forfetari che effettuano acquisti intracomunitari o comunque operazioni soggette a reverse charge ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 633/1972, dovranno versare l’IVA dovuta con cadenza trimestrale, anziché mensile.
Il versamento dovrà essere effettuato entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.