Reverse charge per i forfettari: IVA a debito versata trimestralmente

Con l’art. 6 del Decreto Legislativo correttivo n. 81 del 12 giugno 2025, pubblicato in G.U. n. 134 del 12 giugno 2025, nell’ambito della riforma degli adempimenti tributari e del concordato preventivo biennale (CPB), viene introdotta una rilevante novità per i contribuenti che operano in regime forfettario ai sensi della Legge n. 190/2014: l’IVA dovuta in applicazione del reverse charge potrà essere versata trimestralmente, e non più con cadenza mensile.
Indice
1. Il contesto normativo
2. Le novità introdotte dal Decreto correttivo
3. Adempimenti operativi
4. Tabella riepilogativa
1. Il contesto normativo
I contribuenti forfettari, pur beneficiando dell’esonero dagli obblighi IVA ordinari (registrazione, liquidazione, dichiarazione), sono considerati soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza:
- non possono detrarre l’IVA sugli acquisti (art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014);
- devono assolvere l’IVA in reverse charge, se intervengono in operazioni passive rilevanti.
In particolare, ai sensi dell’art. 17, commi 2 e 6, D.P.R. n. 633/1972, i forfettari devono versare l’IVA a debito in relazione a:
- prestazioni di servizi generici rese da soggetti esteri, territorialmente rilevanti in Italia (reverse charge esterno);
- acquisti intracomunitari di beni, se l’ammontare annuo supera euro 10.000 o in caso di opzione;
- operazioni interne soggette a reverse charge, ad esempio nei settori edile e immobiliare.
La disciplina finora vigente prevedeva l’obbligo di versamento entro il 16 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione, come definita dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
2. Le novità introdotte dal Decreto correttivo
L’art. 6 del Decreto correttivo n. 81/2025, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 12 giugno 2025 e in vigore dal giorno successivo, introduce, all’interno dell’art. 1, comma 58, della Legge n. 190/2014, la nuova lettera e-bis), secondo cui l’IVA dovuta in applicazione dell’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, compresa quella relativa agli acquisti intracomunitari, è versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.
3. Adempimenti operativi
Il forfettario:
- deve continuare a integrare le fatture UE o emettere autofattura per soggetti extra-UE (art. 1, comma 60, Legge n. 190/2014);
- non è tenuto alla registrazione dell’IVA nei registri;
- non deve includere tali importi nella comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Circolare AdE n. 32/2023);
- continua ad usare il modello F24 per il versamento dell’IVA in reverse charge.
4. Tabella riepilogativa
Quindi riassumendo:
Caratteristica | Ante riforma | Post riforma |
---|---|---|
Qualifica IVA del forfettario | Soggetto passivo senza detrazione | Invariato |
Obbligo di reverse charge | Per servizi da estero, acquisti UE > euro 10.000, edilizia ecc. | Invariato |
Modalità versamento | Modello F24 | Modello F24 |
Cadenza versamento IVA | Mensile (entro il 16 del mese successivo) | Trimestrale (entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre) |
Registrazioni IVA | Non obbligatorie | Invariato |
Comunicazioni LIPE | Escluse, salvo uscita dal regime | Invariato |
Il nuovo calendario trimestrale consente ai contribuenti forfetari una maggiore razionalizzazione degli adempimenti e semplificazione gestionale, pur mantenendo inalterati gli obblighi sostanziali legati alla qualifica di soggetto passivo IVA.
In fase di transizione, sarà tuttavia necessario distinguere accuratamente tra operazioni ante e post riforma.
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