Srl: nomina dell’organo di controllo o del revisore
Il 10 gennaio 2019 si è concluso l’iter per la riforma del fallimento e delle procedure concorsuali iniziato nel 2015 con la nomina della commissione Rordorf, i cui lavori sono terminati con la definizione dei criteri e dei principi recepiti dal Parlamento per il tramite della Legge Delega n.155/2017 del 19/10/2017.
Il Governo ha successivamente previsto una bozza di schema di decreto legislativo del nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare l’8 novembre 2018. Quindi, dopo essere stato sottoposto ai pareri delle commissioni parlamentari è stato approvato in via definitiva lo scorso 10 gennaio 2019.
Il nuovo Codice, formato da 390 articoli, sostituirà la Legge fallimentare risalente al 1942 e le varie leggi speciali in tema di procedure concorsuali ed è finalizzato alla diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e alla salvaguardia della capacità imprenditoriale. La riforma vuole semplificare e modernizzare l’intera disciplina, anche utilizzando una nuova terminologia: ad esempio sostituisce la locuzione “fallimento” con quella di “liquidazione giudiziale”.
Sono molte le novità previste, soprattutto quelle improntate alla necessità di far emergere da subito lo stato della crisi in via anticipata, onde evitare aggravamenti e stati irreversibili, nonché per individuare una soluzione negoziale della crisi. Durante tale fase un ruolo fondamentale verrà svolto dagli Organismi di Composizione della Crisi (OCRI) costituiti presso le Camere di Commercio.
Rispetto alla bozza è stato anche riformulato l’art.13 sugli indicatori della crisi, secondo cui costituiscono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Questa nuova disposizione sostituisce la precedente che richiedeva la determinazione del rapporto tra flusso di cassa e attivo, tra patrimonio netto e passivo, tra oneri finanziari e ricavi.
Altra novità rilevante, forse la più importante per l’attività dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei revisori legali dei conti, è rappresentata dalle nuove previsioni contenute nell’art. 378 del Codice, ossia la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl. A tal fine viene introdotta una modifica all’art. 2477 del codice civile secondo cui la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- ha superato per 2 esercizi consecutivi uno dei limiti specificatamente previsti, ossia 2 milioni di euro di ricavi, 2 milioni di euro di attivo e più di 10 dipendenti.
La versione definitiva del Codice prevede che per la nomina del sindaco o del revisore è necessario che i limiti vengano superati per 3 esercizi consecutivi. È previsto un monitoraggio dei due esercizi antecedenti la scadenza per l’adeguamento dello Statuto delle srl alle nuove disposizioni, adeguamento che comunque dovrà avvenire entro 9 mesi dall’entrata in vigore della riforma.
Il comma 3 dell’art. 379 che regolamenta le disposizioni transitorie attinenti alle modifiche statutarie, sulla base delle osservazioni della Commissione Giustizia della Camera, fissa in 9 mesi e non più in 180 giorni il termine entro cui le srl già costituite dovranno uniformare gli statuti alle nuove disposizioni.
Al riguardo, considerati i termini di legge, ossia l’entrata in vigore del Decreto legge 30 giorni dopo la pubblicazione in G.U., è ipotizzabile che entro fine ottobre 2019 le srl che nei 2 esercizi antecedenti, ossia l’esercizio 2017 e l’esercizio 2018, abbiano superato i parametri del novellato art. 2477 c.c. saranno obbligate alla nomina del sindaco unico o revisore.
Viceversa le nuove funzioni collegate alle procedure di allerta demandate dal Codice all’organo di controllo e al revisore decorreranno da luglio 2020 in quanto, come statuito, l’integrale riforma della crisi d’impresa decorre 18 mesi dalla pubblicazione del nuovo articolato in G.U.