Secondo acconto imposte: chi può versare a gennaio 2024

post-image
Condividi

Per il solo anno 2023 il “decreto Anticipi” ha introdotto la possibilità, a favore di alcuni contribuenti, di posticipare a gennaio 2024 il versamento del secondo acconto delle imposte. Il pagamento potrà essere effettuato anche in forma rateale, in cinque rate di pari importo, sempre a partire da gennaio 2024, con maggiorazione di interessi a partire dalla seconda rata.

ULTIMI AGGIORNAMENTI: Il “decreto Anticipi” (D.L. 18 ottobre 2023, n. 145) è stato convertito in legge 15 dicembre 2023, n. 191 (pubblicata in G.U. n. 293 del 16-12-2023 e in vigore dal giorno successivo).

Indice

1. Chi può rinviare il versamento del secondo acconto imposte al 2024
2. L’ammontare dei ricavi o compensi per il rinvio del secondo acconto imposte
3. Soggetti che non possono rinviare il versamento del secondo acconto 2023
4. Quali somme è possibile versare a gennaio 2024
5. Il calendario dei versamenti per i soggetti ammessi al rinvio

1. Chi può rinviare il versamento del secondo acconto imposte al 2024

L’art. 4 del D.L. 18 ottobre 2023 numero 145, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023, prevede che possono versare il secondo acconto imposte 2023 nel mese di gennaio 2024, o a partire da tale mese:

  • i contribuenti persone fisiche titolari di partita IVA;
  • che hanno conseguito ricavi o compensi, nell’anno precedente, di ammontare non superiore a 170.000 euro.

Tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 31/E del 9 novembre 2023 si evidenzia quanto segue:

  • si deve trattare di persone fisiche titolari di partita IVA (ovvero la posizione IVA deve risultare ancora aperta), e che dispongano del dato di riferimento relativo all’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2022 (dichiarati nel modello Redditi 2023 anno di imposta 2022). Pertanto, la posizione IVA doveva già essere aperta nel 2022;
  • nel caso delle imprese familiari rilevano i ricavi complessivamente conseguiti nel 2022; laddove gli stessi si attestino entro la soglia dei 170.000 euro, sarà solo il titolare dell’impresa a porter rinviare l’acconto imposte, in quanto soggetto titolare di partita IVA.

2. L’ammontare dei ricavi o compensi per il rinvio del secondo acconto imposte

Per quanto riguarda la determinazione dei ricavi conseguiti dall’imprenditore individuale (anche in caso di impresa familiare o coniugale) e dei compensi dell’artista o professionista che esercita attività in forma individuale, stando alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 31/E/2023, occorre riferirsi:

  • per i liberi professionisti: agli onorari dichiarati nel modello Redditi 2023 esposti nel quadro RE o LM;
  • per le imprese ai ricavi complessivi, di cui gli artt. 85 e 57 del TUIR. Occorre pertanto considerare tutte le voci di ricavo di cui all’art. 85 – e non i soli ricavi tipici – nonché il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore.
  • per le attività agricole o attività agricole connesse (agriturismo, allevamento, ecc.), occorre guardare al campo VE50 della dichiarazione IVA 2023 (volume d’affari); se si tratta di soggetto non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, occorre guardare al fatturato complessivo conseguito nel 2022. Si presti attenzione al fatto che il rinvio del secondo acconto è concesso ai titolari di partita IVA che esercitano attività agricola solo se si tratta di soggetti titolari di reddito di impresa (Circolare n. 31/E/2023)

Attenzione – Con riferimento alla determinazione dei ricavi rilevanti, tuttavia, AssoSoftware ha assunto una posizione diversa rispetto alle indicazioni dell’Agenzia (vedasi il comunicato stampa del 13 novembre 2023), assumendo come valore rilevante quello dei soli ricavi tipici, ex art. 85 del TUIR, lettere a) e b).

Quanto sopra sia per ragioni di continuità rispetto alle indicazioni fornite dall’Agenzia stessa in altre occasioni (ad esempio per l’accesso ai contributi a fondo perduto concessi in periodo pandemico), sia per esigenze tecniche di reperimento dei valori di interesse da specifici campi presenti nel modello Redditi 2023 anno di imposta 2022.

A parere di AssoSoftware, quindi, l’ammontare dei ricavi o dei compensi deve essere tratto facendo riferimento ai seguenti righi del dichiarativo:


3. Soggetti che non possono rinviare il versamento del secondo acconto 2023

Come si è detto, possono rinviare il versamento del secondo acconto imposte solo ed esclusivamente le persone fisiche titolari di partita IVA, e solo se viene rispettato il requisito dell’ammontare dei ricavi o compensi 2022 entro i 170.000 euro.

Attenzione – Ne deriva che in nessun caso potranno rinviare il versamento dell’acconto le persone giuridiche (società di qualsiasi genere, studi associati, enti) e nemmeno le persone fisiche che non sono titolari di partita IVA, quali ad esempio i soci e i collaboratori familiari, salvo che non si tratti di contribuenti che a loro volta sono titolari di partita IVA individuale che rispetti la soglia di onorari o ricavi previsti dalla norma qui richiamata.

4. Quali somme è possibile versare a gennaio 2024

I contribuenti ammessi al versamento del secondo acconto a gennaio 2024 potranno rinviare il versamento delle sole imposte dirette e imposte sostitutive:

  • IRPEF;
  • Cedolare secca;
  • IVIE;
  • IVAFE;
  • Imposta sostitutiva contribuenti in regime forfettario;
  • Imposta sostitutiva contribuenti in regime di vantaggio.

Attenzione – Resta invece fermo il termine di versamento al 30 novembre 2023 per quanto riguarda i contributi previdenziali.

Pertanto, anche nel caso in cui si tratti di persona fisica titolare di partita IVA, con ricavi o compensi fino a 170.000 euro nel 2022, dovranno essere versati entro il 30 novembre:

    • il secondo acconto dei contributi dovuti da Artigiani e Commercianti per reddito eccedente il minimale;
    • il secondo acconto dei contributi dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS.

Software commercialisti

5. Il calendario dei versamenti per i soggetti ammessi al rinvio

Per i contribuenti che rientrano nelle condizioni previste dall’art. 4 del D.L. 18 ottobre 2023 numero 145, Il calendario dei versamenti è il seguente:

  • obbligo di versamento entro il 30 novembre 2023 per quanto riguarda la contribuzione INPS (somme scaturenti dal quadro RR del modello Redditi).

Per quanto riguarda, invece, il versamento delle imposte dirette e sostitutive delle dirette:

  • è possibile versare a scadenza ordinaria, 30 novembre 2023, laddove il contribuente, pur rispettando i requisiti richiesti dalla norma, non intenda avvalersi della possibilità di rinviare l’acconto imposte dirette;
  • oppure versare l’acconto imposte dirette e sostitutive in rata unica, entro il 16 gennaio 2024, senza alcuna maggiorazione;
  • oppure versare l’acconto imposte dirette e sostitutive in cinque rate di pari importo, scadenti ciascuna ogni 16 del mese, a partire dal 16 gennaio 2024. A partire dalla seconda rata sono dovuti interessi di rateazione, di cui all’art. 20, comma 2, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (tasso 4% annuo).

In caso di versamento rateale, stando alle indicazioni AssoSoftware contenute nel comunicato stampa del 13 novembre 2023, gli interessi devono essere così determinati:

Rata Termine di versamento Interessi
1 16 gennaio 2024 Zero
2 16 febbraio 2024 0,33%
3 18 marzo 2024 0,66%
4 16 aprile 2024 0,99%
5 16 maggio 2024 1,32%

 

Per concludere, si evidenzia che – sebbene la norma faccia esclusivo riferimento al “secondo acconto” – quanto sovra esposto vale anche nel caso di “unico acconto”, così come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la già citata Circolare n. 31/E/2023.

Articoli correlati


TAG