Versamento del saldo IVA 2023

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Il versamento del saldo IVA relativo all’anno d’imposta 2023 va versato entro il 18 marzo 2024, considerato lo slittamento del termine ordinario del 16 marzo, che quest’anno cade di sabato.

Indice

1. Termini e modalità di versamento
2. Determinazione del saldo IVA

1. Termini e modalità di versamento

L’IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA deve essere versata entro il 16 marzo di ciascun anno (per l’anno d’imposta 2023 entro il 18 marzo 2024, considerato che il 16 cade di sabato), sempre se di importo superiore ad euro 10,33, con arrotondamento a 10,00 euro.

Fermo restando il fatto che risulta, comunque, possibile rateizzare l’importo dovuto.

È bene ricordare che l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 è intervenuto in merito al versamento del saldo IVA, a seguito dell’abolizione della dichiarazione unificata dei redditi e IVA, con le seguenti disposizioni:

  • da una parte, è stata confermata, come regola generale per il versamento, la scadenza del 16 marzo di ciascun anno. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione delle somme dovute, tenendo presente che a seguito del D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto “Adempimenti”), art. 8, la rateizzazione potrà essere completata entro il 16 dicembre 2024, con applicazione di un interesse mensile nella misura dello 0,33%, a decorrere dalla seconda rata;
  • dall’altra, è stata prevista la possibilità di differirlo entro il termine previsto dal nuovo art. 17 del D.P.R. n. 435/2001 (quindi entro il 1° luglio 2024, considerato che il 30 giugno cade di domenica) per il versamento delle imposte dirette, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Fermo restando il fatto che il versamento può essere ulteriormente differito al trentesimo giorno successivo (quindi, 30 luglio 2024), rispetto al termine di pagamento senza interessi relativo alle imposte sui redditi, pagando l’ulteriore maggiorazione dello 0,4% da applicare sull’importo dovuto (al netto delle compensazioni), già precedentemente maggiorato (così come previsto dall’art. 17, 2° comma del D.P.R. n. 435/2001). Anche in tal caso risulta possibile procedere alla rateizzazione con applicazione dell’interesse mensile dello 0,33% a partire dalla seconda rata.
Modalità di versamento del saldo IVA per l’anno d’imposta 2023
Unica soluzione
(entro il 18 marzo 2024)
Mediante modello F24 compilando la sezione “Erario” nel seguente modo:

  • codice tributo: “6099” corrispondente a “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”;
  • rateazione: “0101”, i primi due numeri della codifica si riferiscono alla rata interessata (la prima) e i restanti al numero di rate prescelto (in tal caso 01);
  • anno di versamento: periodo d’imposta a cui si riferisce il pagamento (in questo caso 2023);
  • importi a debito versati: indicare l’ammontare del saldo IVA a debito versato.
Mediante rateizzazione
(massimo nove rate mensili di pari importo)
Mediante modello F24 compilando la sezione “Erario” nel seguente modo:

  • codice tributo: “6099” corrispondente a “Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale”;
  • rateazione: inserire il codice numerico di quattro cifre che identifica il numero della rata oggetto del pagamento e quello di rate complessivo;
  • anno di versamento: periodo d’imposta a cui si riferisce il pagamento (in questo caso 2023);
  • interessi: inserire il codice tributo “1668” e l’ammontare degli interessi relativi alla singola rata, a partire dalla seconda.

2. Determinazione del saldo IVA

Al fine di determinare il saldo IVA per l’anno d’imposta 2023, si deve prendere a riferimento la liquidazione IVA annuale che scaturisce dalla dichiarazione IVA 2024 (anno d’imposta 2023).

La liquidazione IVA annuale prende a riferimento tutte le operazioni confluite nelle liquidazioni periodiche IVA, quindi tenendo conto dei versamenti, delle eventuali compensazioni effettuate, dell’utilizzo dei crediti riportati dall’anno precedente nonché degli eventuali rimborsi IVA infrannuali richiesti.

Per il calcolo del saldo IVA 2023 va preso a riferimento il quadro VL della dichiarazione IVA 2024. Tenendo presente che nella generalità dei casi – cioè qualora non vi siano stati errori nel corso dell’anno ovvero casi particolari di determinazione dell’IVA – il saldo IVA 2023:

  • è pari a “zero” per i soggetti con liquidazione IVA mensile;
  • è pari all’imposta a debito del quarto trimestre per i soggetti con liquidazione IVA trimestrale (oltre agli interessi da dichiarazione).

Il saldo IVA (che può essere a debito ovvero pari a “zero”) va determinato in base alla differenza tra:

  • l’IVA a debito, che scaturisce dalle operazioni attive effettuate nel corso dell’anno e riepilogate nel quadro VE della dichiarazione IVA, nonché in base alle operazioni soggette a reverse charge/autofattura riportate nel quadro VJ della dichiarazione IVA e
  • l’IVA detraibile riportata nel quadro VF della dichiarazione IVA.

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