IMU 2024: versamento prima rata entro il 17 giugno

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Prima rata IMU da versare entro il 17 giugno 2024 (il 16 cade di domenica) applicando aliquote e detrazioni deliberate dai singoli Comuni nell’anno precedente. Diverse le modalità di pagamento stabilite per gli enti non commerciali.

In prossimità della scadenza, ripercorriamo le modalità dell’adempimento e le regole per il calcolo dell’imposta.

Indice

1. Versamento IMU 2024: adempimenti e scadenze
2. Enti non commerciali: versamento IMU in tre rate
3. Esenzione IMU prima casa
4. Base imponibile

1. Versamento IMU 2024: adempimenti e scadenze

Come noto, la legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha stabilito che, a decorrere dall’anno 2020, l’Imposta unica comunale (c.d. IUC) è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). Nel dettaglio, la norma citata accorpa all’Imposta unica comunale (meglio conosciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero la TASI).

Osserva – Per l’anno in corso il versamento della prima rata IMU va effettuato entro il 17 giugno 2024, considerato che il 16 cade di domenica.

In prossimità della scadenza, torna utile ricordare le modalità di pagamento dell’imposta.

L’adempimento Scadenza Caratteristiche Modalità di versamento Profili sanzionatori
Versamento
1a rata IMU 2024
17 giugno 2024 (considerato che il 16 giugno cade di domenica). La 1a rata va pagata applicando le aliquote nonché detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei dodici mesi dell’anno precedente (anno 2023).

Attenzione
Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2024, il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2024 anche per il pagamento della 1a rata 2024.

Risulta, comunque, possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1a e 2a rata 2024) in un’unica soluzione entro il 17 giugno 2024, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2024 fino al 14 ottobre 2024, in modo che il Ministero possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2024.

Il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice. In caso di omesso o errato versamento dell’IMU tornerà applicabile la sanzione pari al 30% dell’imposta con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.
Versamento
2a rata IMU 2024
16 dicembre 2024 La 2a rata 2024 (a saldo della prima) va pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2024, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 28 ottobre 2024.

Attenzione
Nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 14 ottobre 2024, la 2a rata a conguaglio della 1a andrà versato prendendo a riferimento quanto versato nel 2023.

 

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2. Enti non commerciali: versamento IMU in tre rate

Diverse le modalità di versamento dell’imposta per gli enti non commerciali, che va effettuato in tre rate di cui:

  • le prime due rate, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno (17 giugno per l’anno 2024) e del 16 dicembre dell’anno di riferimento, e
  • l’ultima rata, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

3. Esenzione IMU prima casa

Si ricorda che la Corte Costituzionale (con sentenza 13 ottobre 2022, n. 209) ha stabilito che la normativa relativa all’IMU riguardante l’abitazione principale, contenuta nell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 e nell’art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160/2019, è incostituzionale.

In particolare, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità di tali disposizioni perché richiedono, ai fini dell’IMU, che oltre al possessore, anche i membri del suo nucleo familiare dimorino e siano residenti anagraficamente nell’immobile designato come abitazione principale. A seguito della citata decisione della Corte Costituzionale, per qualificare un immobile come abitazione principale ai fini dell’IMU:

  • è richiesto solo che il possessore abbia stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  • non è rilevante la residenza anagrafica e la dimora abituale dei membri del nucleo familiare.

Osserva – Ne consegue che due coniugi proprietari di immobili diversi (situati nello stesso Comune o in Comuni diversi) nei quali fissano la residenza anagrafica e la dimora abituale, possono entrambi usufruire delle agevolazioni previste per l’IMU sull’abitazione principale.

4. Base imponibile

La base imponibile su cui applicare l’IMU è disciplinata dall’art. 1, comma 745, della legge di Bilancio 2020.

Ciò premesso l’IMU si applica su una base imponibile così determinata:

  • fabbricati accatastati: rendita catastale (rivalutata) al 1° gennaio dell’anno di imposizione, moltiplicata per i coefficienti di legge;
  • fabbricati non ancora accatastati e iscrivibili nel gruppo catastale D, se posseduti da imprese e distintamente (individualmente) contabilizzati: valore contabile al 1° gennaio dell’anno di imposizione ovvero, se successiva, alla data di acquisto, opportunamente rivalutato ogni anno, sulla base dei coefficienti dettati da apposito decreto ministeriale (per il 2024 vanno presi a riferimento i valori delineati dal D.M. 8 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120/2024), distintamente per anno di sostenimento dei differenti costi iscritti in contabilità;
  • aree fabbricabili: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione;
  • utilizzazione edificatoria dell’area: valore dell’area fabbricabile, senza tenere conto del valore dell’immobile, fino a che questo non sia stato ultimato o altrimenti utilizzato (è il caso degli immobili in fase di ristrutturazione edilizia o simili);
  • terreni agricoli iscritti in Catasto: reddito dominicale al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato e moltiplicato per il coefficiente di legge.

La base imponibile, cioè, almeno per quanto concerne i fabbricati, continuerà a essere determinata dalla formula:

base imponibile = (rendita catastale + 5%) x moltiplicatore specifico

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è ottenuto applicando, alle rendite vigenti al 1° gennaio dell’anno d’imposizione rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori modulati per tipologia di immobile:

Categoria catastale Base imponibile
A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 (R.C. + 5%) * 160
A/10 (R.C. + 5%) * 80
B – C/3 – C/4 – C/5 (R.C. + 5%) * 140
C/1 (R.C. + 5%) * 55
D (tranne D/5) (R.C. + 5%) * 65
D/5 (R.C. + 5%) * 80

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