Riforma fiscale: come cambierà la tassazione per imprese e professionisti

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Il processo di riforma del sistema fiscale nazionale voluto dal legislatore può considerarsi ufficialmente avviato con la legge delega 9 agosto 2023, n. 111. L’Esecutivo avrà a propria disposizione due anni per l’adozione di uno o più decreti legislativi di attuazione; tramite tali decreti, la cui formulazione dovrà essere effettuata in stretta aderenza ai princìpi contenuti nella legge delega, diversi aspetti dell’attuale sistema fiscale saranno oggetto di revisione, semplificazione ed innovazione.

Numerosi interventi sono previsti in materia di imposte dirette per imprese e professionisti, nonché per le attività agricole, i principali dei quali vengono di seguito brevemente analizzati.

Indice

1. Gli interventi previsti per le imprese
2. Le novità per la libera professione
3. Gli interventi in agricoltura

1. Gli interventi previsti per le imprese

Per quanto riguarda il regime di tassazione applicabile al reddito di impresa, la legge delega per la riforma fiscale prevede numerose novità, che si tradurranno in norma all’atto dell’adozione, da parte dell’Esecutivo, dei necessari decreti legislativi.

Ditte individuali e società di persone

Per quanto riguarda le ditte individuali e le società di persone le novità attese riguardano:

  • per le sole ditte individuali, la possibile introduzione a regime della cd. “flat tax incrementale”, compatibilmente con le esigenze di cassa e comunque tenuto conto dell’esito di tale misura, già introdotta in via sperimentale a valere sul solo anno di imposta 2023;
  • l’introduzione di un regime di tassazione opzionale, a favore dei contribuenti in contabilità ordinaria, che consentirà di tassare il reddito di impresa secondo il medesimo approccio previsto per le società di capitali. Più precisamente, l’art. 5 della legge n. 111/2023 prevede l’introduzione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria assimilabile al regime dell’imposta sul reddito delle società di capitali, con assoggettamento a imposta ad aliquota proporzionale pari a quella prevista per l’IRES. In presenza di tale opzione concorrerà al reddito assoggettabile a IRPEF solo l’utile effettivamente prelevato dall’imprenditore, o distribuito ai soci, e la tassazione in capo alle persone fisiche avverrà tenuto conto di quanto già versato a monte a titolo di “IRES”;
  • la previsione che il contribuente potrà dedurre i contributi previdenziali obbligatori, in prima battuta, in sede di determinazione del reddito pertinente per categoria, ovverosia a scomputo dal reddito d’impresa, mentre solo la quota eventualmente eccedente verrà portata in deduzione dal reddito complessivo.

Società di capitali

Per quanto riguarda le società di capitali, gli interventi previsti – in aderenza con i princìpi generali stabiliti dall’art. 1 della legge delega per la riforma fiscale – sono volti ad incentivare le assunzioni e l’effettuazione di investimenti.

In tale ottica i decreti legislativi di attuazione dovranno prevedere:

  • misure volte a diminuire il carico impositivo IRES nel caso in cui vengano effettuati investimenti, in particolar modo quelli qualificati, o poste in essere assunzioni, anche con pattuizioni di compartecipazione agli utili d’impresa. Al fine di godere dell’agevolazione, il reddito dovrà essere reimpiegato entro i due periodi di imposta successivi a quello della sua produzione; la riduzione non si applicherà al reddito che nel medesimo biennio sarà oggetto di distribuzione o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’attività d’impresa.

Attenzione – Incentivi alle assunzioni ed agli investimenti sono previsti anche in favore delle imprese esercitate in forma diversa da quella delle società di capitali; in tal caso tali incentivi saranno riconosciuti sotto forma di benefici fiscali, ivi inclusa la possibile maggiorazione della deducibilità delle spese sostenute.

A quanto sopra occorre affiancare quanto previsto dall’art. 8 della legge delega per la riforma del sistema fiscale, che prevede la graduale cancellazione dell’IRAP, imposta che attualmente grava esclusivamente sui soggetti collettivi.

Tale cancellazione è prevista in via prioritaria a favore delle società di persone e delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni; la misura comporterà certamente una semplificazione, ma non necessariamente un risparmio di imposta, posto che viene altresì prevista l’istituzione di una sovraimposta, determinata secondo le medesime regole dell’IRES, con invarianza del carico fiscale.

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2. Le novità per la libera professione

Anche per quanto riguarda il mondo della libera professione la legge delega prevede numerosi interventi.

Tra questi, la possibile introduzione a regime della “flat tax incrementale”, a favore dei soggetti che esercitano arti e professioni in forma individuale, e la previsione di cancellazione dell’IRAP per i soggetti collettivi, misure alle quale già si è fatto cenno con riferimento alle novità previste per le imprese.

In aggiunta a quanto sopra:

  • un primo principio statuito nella legge delega prevede la revisione dei criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo, con concorrenza alla produzione dello stesso di tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo conseguiti in relazione all’attività artistica o professionale, con la sola esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito professionale o artistico;
  • revisione dei criteri di imputazione dei componenti positivi di reddito. Resta fermo il principio di cassa, ma viene precisato che l’imputazione dovrà avvenire in aderenza al periodo di effettuazione delle ritenute d’acconto da parte del committente;
  • eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente.

Artisti e professionisti

Ulteriore indirizzo emergente dalla legge n. 111/2023, da accogliersi con estremo favore, è la previsione di una possibile riduzione della ritenuta d’acconto a favore degli artisti e professionisti che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell’opera di lavoratori dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, misura finalizzata evitare il generarsi di situazioni creditorie croniche.

Studi professionali

Buone notizie anche sul fronte delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, che si avviano a poter essere effettuate in regime di neutralità fiscale, anche laddove l’operazione posta in essere sia quella del passaggio da associazione professionale a società tra professionisti.

3. Gli interventi in agricoltura

Importanti novità sono anche previste con riferimento ai contribuenti che esercitano attività agricole di coltivazione di cui all’art. 2135, primo comma, del codice civile. Tali interventi sono finalizzati ad “avvicinare il fisco al mondo reale”, tramite l’introduzione di nuove classi e qualità di colture.

Quanto sopra stante la necessità di tenere conto, e correttamente rappresentare dal punto di vista tributario, i più evoluti sistemi di coltivazione che nel tempo sono stati introdotti.

Attenzione – Parallelamente, è previsto il riordino del regime di imposizione su base catastale e l’individuazione di un limite oltre il quale l’attività eccedente sarà considerata come produttiva di reddito d’impresa.

Inoltre, i possessori ed i conduttori dei terreni agricoli disporranno di nuovi procedimenti digitali che consentiranno loro di poter più agevolmente aggiornare in catasto, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le qualità e le classi di cultura effettivamente praticate.

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