Decreto Adempimenti: le semplificazioni in dichiarazione

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Il decreto di semplificazione degli adempimenti tributari, adottato in attuazione della legge delega per la Riforma fiscale (art. 1 e 16, legge 9 agosto 2023, n. 111) e approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023, ha previsto numerose novità anche in materia di dichiarazione dei redditi, disponendo la revisione dei modelli e i termini di presentazione.

Ultimi aggiornamenti: Il provvedimento (D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1) è entrato in vigore il 13 gennaio 2024 a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12-1-2024.

Per le altre novità leggi su DK PostDecreto Adempimenti: la rivoluzione del Fisco”.

Indice

1. Nuovi termini di presentazione per i dichiarativi
2. Tessera Sanitaria: trasmissione semestrale a regime
3. Indicazione dei crediti di imposta nel modello Redditi
4. Modifiche al regime premiale ISA
5. Semplificazioni modello Redditi
6. Semplificazione modello 770
7. Addebito F24 a scadenze future
8. Pagamento F24 con PagoPA
9. Precompilata anche per i titolari di partita IVA
10. Precompilata: obblighi di comunicazione redditi
11. Servizi Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione: delega unica
12. Servizi Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione: ampliamento servizi
13. Corrispettivi elettronici: dal pagamento elettronico al documento commerciale via app
14. Trasferimenti immobiliari

1. Nuovi termini di presentazione per i dichiarativi

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 11 D.P.R. 322/1998 Anticipazione termini presentazione dichiarativi Redditi e IRAP, dal 30 novembre dell’anno successivo al 30 settembre. 2 maggio 2024 (dichiarativo anno d’imposta 2024 per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Articolo 11 D.P.R. 322/1998 Anticipazione termini presentazione dichiarativi Redditi e IRAP, dall’undicesimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, al nono mese successivo. 2 maggio 2024 (soggetti con periodo di imposta non coincidente all’anno solare). (*)
Articolo 11 D.P.R. 322/1998 I dichiarativi potranno essere trasmessi telematicamente a partire dal 1° aprile. Dal 1° aprile 2025.
(*) Il comma 2 dell’art. 11 del decreto Adempimenti contiene una previsione ad hoc per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare per i quali il termine di presentazione di Redditi e IRAP relativi al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024: in tal caso continuano ad applicarsi a tale periodo di imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

La norma dispone l’anticipazione di due mesi del termine di presentazione dei dichiarativi.

2. Tessera Sanitaria: trasmissione semestrale a regime

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 12 Il termine di trasmissione dei dati utili alla precompilata viene stabilito a cadenza semestrale a regime. Dal 2024

La data entro la quale i dati dovranno essere trasmessi al Sistema TS sarà stabilita con successivo decreto MEF.

3. Indicazione dei crediti di imposta nel modello Redditi

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 13 D.P.R. 322/1998 La mancata indicazione dei crediti di imposta non comporta decadenza. Immediata.

Viene definitivamente sancito il principio (già emerso in sede di interpello e pronunce giurisprudenziali) secondo il quale la mancata indicazione dei crediti di imposta nei dichiarativi non comporta la decadenza del beneficio.

Attenzione – Resta invece fermo l’effetto decadenziale in caso di mancata indicazione di quei benefici che sono altresì “aiuti di Stato” / “aiuti de minimis” (ai sensi del regolamento MISE 31 maggio 2017, n. 115).

In relazione illustrativa emerge l’intenzione di snellire il quadro RU, evitando l’obbligo di indicare i crediti di imposta che possono essere utilizzati esclusivamente mediante compensazione con modello F24 (che deve obbligatoriamente transitare dai canali dell’Agenzia delle Entrate); resta comunque fermo l’obbligo di indicare i crediti di imposta per i quali è necessario fornire ulteriori informazioni, quali ad esempio i crediti di imposta per beni strumentali 4.0, il cui monitoraggio è richiesto dalle disposizioni PNRR.

4. Modifiche al regime premiale ISA

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 14 D.L. 50/2017

Art. 9-bis

Aumento soglia esonero apposizione visto di conformità per la compensazione / rimborso IVA, imposte dirette e IRAP.

 

Anno di imposta 2023.

 L’art. 14 del decreto “Adempimenti” dispone la revisione del regime premiale ISA, per l’IVA e le imposte dirette/Irap, con l’innalzamento della soglia di esonero da visto per la compensazione (o prestazione della garanzia in caso di richiesta di rimborso):

  • per quanto riguarda l’IVA, da 50.000 a 70.000 euro;
  • per le imposte dirette e IRAP la soglia sale da 20.000 a 50.000 euro.

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5. Semplificazioni modello Redditi

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 15 D.P.R. 322/1998 Eliminazione richiesta informazioni non essenziali ai fini della liquidazione dell’imposta, o informazioni già note all’amministrazione finanziaria. Dichiarativi anno di imposta 2023.
Articolo 15 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, articolo 2, comma 36-vicies-ter Soppressione obbligo indicazione estremi rapporti finanziari per riduzione sanzioni. Dichiarativi anno di imposta 2023.
Articolo 15 Art. 1 commi 119 – 141-bis L. 296/2006. Regime fiscale speciale SIIQ E SIINQ, opzione. Periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31

dicembre 2024.

 L’art. 15, primo comma, stabilisce un indirizzo di semplificazione delle informazioni richieste in sede di dichiarativi. Tale indirizzo dovrà essere attuato con uno o più provvedimenti AdE, con i quali saranno rivisti i modelli di dichiarazione, nei quali non saranno più richieste le informazioni non essenziali ai fini della liquidazione delle imposte, o le informazioni che sono a già a disposizione dell’amministrazione finanziaria, direttamente o per il tramite di colloquio con le banche dati della pubblica amministrazione.

La semplificazione prevede anche la riduzione del numero dei crediti di imposta per i quali è richiesta l’indicazione nel quadro RU.

Gli esercenti arti e professioni con ricavi o compensi dichiarati non superiori a 5 milioni di euro, che utilizzano esclusivamente modalità di pagamento ed incasso tracciabile per tutte le operazioni effettuate, potranno giovarsi della riduzione al 50% delle sanzioni amministrative previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e IRAP, per le violazioni relative alla dichiarazione IVA ed ai rimborsi e per le violazioni agli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette ad IVA, senza dover più indicare nei dichiarativi gli estremi dei rapporti finanziari intrattenuti.

L’opzione per il regime fiscale speciale (art. 1, commi 119 – 141-bis, legge n. 296/2006) a favore delle società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare (SIIQ E SIINQ) potrà essere esercitata in sede di dichiarativo, nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta anteriore a quello dal quale il contribuente intende avvalersene.

6. Semplificazione modello 770

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 16 Art. 4, comma 1, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Possibile esonero dal modello 770 in presenza di nuove modalità di presentazione del modello F24. Dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta dell’anno d’imposta 2025.

In via sperimentale e facoltativa, i soggetti obbligati ad operare le ritenute alla fonte, con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque, potranno, a partire dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti di imposta dell’anno di imposta 2025, evitare di dover presentare modello 770, a condizione che le ritenute vengano versate esclusivamente tramite i canali AdE secondo nuove modalità che saranno stabilite con successivi provvedimenti AdE.

In sede di presentazione del modello F24 con le nuove modalità, saranno indicati l’importo delle ritenute e delle trattenute operate, gli eventuali importi a credito e gli altri dati individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, ovvero tutte quelle informazioni che normalmente vengono fornite in sede di modello 770, che potrà, se si opta per l’utilizzo dei nuovi strumenti, non essere presentato.

L’adesione opzionale al nuovo sistema semplificato sarà espressa per comportamento concludente e sarà vincolante per l’intero anno di imposta per cui è esercitata.

7. Addebito F24 a scadenze future

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 17 Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Possibile trasmissione di più modelli F24 aventi scadenze future differenziate (rateizzazioni). A seguito di provvedimento AdE attuativo.

La norma dispone la futura possibilità, per i versamenti ricorrenti, rateizzati e predeterminati (ad esempio rateizzazione imposte, avvisi bonari, versamenti contributi INPS fissi, ecc.) di trasmettere i modelli F24 tramite i servizi telematici AdE richiedendo in via preventiva l’addebito di somme dovute per scadenze future. In sostanza, sarà possibile con un unico invio trasmettere più modelli F24 aventi scadenze differenziate (ad esempio, tutte le rate di saldo e primo acconto Redditi).

Le nuove funzionalità diverranno operative nel momento in cui le disposizioni attuative saranno stabilite con provvedimento AdE.

8. Pagamento F24 con PagoPA

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 18 Art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Possibile versamento modello F24 tramite PagoPA. A seguito di provvedimento AdE attuativo.

La norma dispone la possibilità di utilizzare un nuovo strumento per il versamento dei modelli di pagamento F24, tramite PagoPA (piattaforma di cui all’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

L’attuazione della misura è demandata a successivi provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate.

9. Precompilata anche per i titolari di partita IVA

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 19 Art. 1 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 Dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita IVA. Dal 2024 in via sperimentale.

L’articolo 19 del decreto Adempimenti prevede che a partire dal 2024, in via sperimentale, venga resa disponibile la dichiarazione dei redditi precompilata, entro il 30 aprile di ciascun anno, anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli sino ad ora contemplati.

La dichiarazione precompilata sarà quindi messa a disposizione anche dei titolari di partita IVA, e alla stessa si applicheranno le misure già attualmente previste (quali l’assenza di controlli formali con riferimento alle spese sanitarie se confermate così come proposte dall’amministrazione finanziaria).

10. Precompilata: obblighi di comunicazione redditi

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 20 Art. 3 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175. Dichiarazione precompilata: ampliati gli obblighi di comunicazione a carico dei terzi. Dal 2024 in via sperimentale.

L’articolo 20 del decreto “Adempimenti”, al fine di ampliare la base dati a disposizione dell’amministrazione finanziaria per la predisposizione dei dichiarativi precompilati, inserisce alla norma l’obbligo a carico dei soggetti terzi di trasmettere non solo i “dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti”, ma anche i “redditi percepiti dai contribuenti”.

In ragione di quanto sopra, con successivi decreti e provvedimenti, potranno essere introdotti nuovi obblighi di comunicazione. In relazione illustrativa, a titolo esemplificativo, si fa riferimento ad una nuova possibile comunicazione a carico del GSE per i redditi erogati a fronte di energia scambiata sul posto da parte dei soggetti dotati di impianto fotovoltaico.

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11. Servizi Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione: delega unica

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 21 Modello di delega unica al professionista incaricato, con scadenze uniformata. Ad avvenuta adozione provvedimento AdE.

L’articolo 21 del decreto “Adempimenti” prevede l’introduzione di un nuovo modello di delega unica, che diverrà operativo post adozione di uno specifico provvedimento AdE, tramite il quale il contribuente potrà delegare il professionista di fiducia (intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) ad uno o più servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e Agenzia Entrate Riscossione.

Osserva – Con un solo modello di delega, quindi, il contribuente potrà delegare l’intermediario, ad esempio, all’accesso al Cassetto Fiscale, all’accesso alla situazione debitoria AdER ed ai servizi di fatturazione elettronica.

Viene altresì uniformata la durata della delega conferita, che scadrà, salvo revoca anticipata, il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è conferita.

12. Servizi Agenzia Entrate e Agenzia Entrate Riscossione: ampliamento servizi

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 22 Rafforzamento servizi digitali. Ad avvenuta adozione decreto MEF.
Articolo 23 Rafforzamento servizi Cassetto Fiscale. Ad avvenuta adozione decreto MEF.

Gli artt. 22 e 23 del decreto “Adempimenti” sono dedicati al potenziamento dei servizi digitali offerti ai contribuenti ed agli intermediari. Al fine di comprendere la portata delle novità che si intende introdurre occorre attendere l’adozione dei necessari decreti MEF.

È tuttavia importante evidenziare sin da subito che l’articolo 23 prevede l’inserimento nel cassetto fiscale del contribuente anche dei ruoli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione relativi ad atti impositivi emessi dall’Agenzia delle entrate.

13. Corrispettivi elettronici: dal pagamento elettronico al documento commerciale via app

Art. D.Lgs. Adempimenti

Norma originaria oggetto di modifica

Novità

Decorrenza

Articolo 24 Art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica corrispettivi a mezzo software. Ad avvenuta adozione decreto MEF.

Viene prevista la possibilità di memorizzare e trasmettere i corrispettivi telematici anche mediante l’utilizzo di apposite procedure software, che dovranno interagire con gli strumenti di pagamento elettronico.

In sintesi, il passaggio dal pagamento elettronico all’emissione del documento commerciale potrà essere gestito in automatico via software, le cui specifiche tecniche sono demandate a successivo decreto MEF.

14. Trasferimenti immobiliari

Art. D.Lgs. Adempimenti Norma originaria oggetto di modifica Novità Decorrenza
Articolo 25 Art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari. Ad avvenuta adozione provvedimento AdE.

Con provvedimento AdE saranno introdotte disposizioni volte a semplificare gli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari. Più precisamente, sarà possibile depositare i frazionamenti telematicamente, tramite un’area dedicata del Portale dei Comuni, preliminarmente alla loro approvazione.

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