Reverse charge nel settore logistica e trasporti

Con l’art. 9 del Decreto legge “fiscale” n. 84/2025, il legislatore interviene nuovamente sulla disciplina del reverse charge IVA nei contratti di appalto nel settore logistico, già integrata con la legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).
Il nuovo intervento normativo estende e semplifica l’ambito oggettivo dell’inversione contabile nel comparto della movimentazione merci e dei servizi di logistica, eliminando vincoli operativi che ne avevano limitato l’effettiva applicabilità.
Indice
1. Il meccanismo originario e la nuova estensione oggettiva
2. Condizione di efficacia: autorizzazione UE ai sensi della Direttiva 2006/112/CE
3. Disciplina transitoria: versamento IVA da parte del committente
4. Ruolo dei subappaltatori: nuova autonomia nell’opzione
5. Esclusioni confermate
6. Osservazioni conclusive
1. Il meccanismo originario e la nuova estensione oggettiva
L’art. 17, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla legge n. 207/2024, aveva previsto l’estensione del reverse charge alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o analoghi rapporti contrattuali, rese a favore di imprese operanti nel settore della logistica e del trasporto merci.
Tuttavia, l’applicazione era limitata ai soli casi in cui l’attività fosse caratterizzata da:
- prevalente utilizzo di manodopera presso la sede operativa del committente;
- uso di beni strumentali appartenenti o riconducibili a quest’ultimo.
Queste condizioni, come evidenziato nella Relazione illustrativa al D.L. n. 84/2025, si sono rivelate poco aderenti alla realtà operativa di molti subappalti nel settore trasporti, rendendo di fatto non applicabile il meccanismo dell’inversione contabile nella maggior parte dei casi.
Novità – Con il nuovo intervento normativo, vengono eliminati tali vincoli contrattuali: il reverse charge potrà ora applicarsi a tutte le prestazioni di servizi in appalto o subappalto rese a imprese di trasporto merci e logistica, a prescindere dalla prevalenza di manodopera o dall’uso di beni del committente.
2. Condizione di efficacia: autorizzazione UE ai sensi della Direttiva 2006/112/CE
Come già stabilito dalla disciplina originaria, anche le nuove disposizioni sono subordinate all’autorizzazione del Consiglio dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE, necessaria per introdurre una deroga al sistema ordinario di riscossione dell’IVA.
Osserva – In assenza della misura autorizzativa, il meccanismo non può ancora entrare in vigore.
3. Disciplina transitoria: versamento IVA da parte del committente
In attesa dell’autorizzazione comunitaria, resta operativa — ma non ancora efficace, in quanto subordinata a un provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate — la disciplina transitoria introdotta dall’art. 1, commi 59 e seguenti, della legge n. 207/2024. Tale norma consente, su base opzionale, che l’IVA sia versata dal committente, anziché dal prestatore, in relazione alle stesse operazioni oggi oggetto di estensione.
Novità – Con l’intervento dell’art. 9 del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, anche l’ambito oggettivo della disciplina transitoria viene ampliato, in linea con le modifiche introdotte al regime strutturale, estendendo la possibilità dell’opzione a tutti gli appalti e subappalti nel settore trasporti e logistica, senza i limiti legati a manodopera e beni strumentali.
4. Ruolo dei subappaltatori: nuova autonomia nell’opzione
Una rilevante novità introdotta dal decreto “fiscale” n. 84/2025 riguarda la possibilità di esercitare l’opzione transitoria anche da parte dei subappaltatori, in modo autonomo, senza che tale decisione debba essere allineata alle scelte del committente o del primo appaltatore.
Come chiarito nella Relazione illustrativa, ciascun rapporto contrattuale nella catena dell’appalto può essere gestito separatamente, ai fini dell’opzione per il versamento dell’IVA da parte del committente.
5. Esclusioni confermate
Restano espressamente escluse dall’applicazione del reverse charge, sia nella versione strutturale che transitoria, le operazioni:
- rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, degli enti e delle società assoggettate a split payment, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
- effettuate da agenzie per il lavoro, di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 276/2003.
6. Osservazioni conclusive
L’intervento dell’art. 9 del D.L. n. 84/2025 rappresenta un importante passo avanti verso l’attuazione del reverse charge nei settori logistico-trasportistici, con l’intento di prevenire l’evasione e migliorare il controllo delle operazioni lungo la filiera degli appalti.
L’efficacia della disciplina strutturale resta condizionata all’autorizzazione UE, mentre per la disciplina transitoria si attende l’emanazione del provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate. Fino ad allora, le nuove disposizioni, pur formalmente in vigore, non sono ancora operative.
Sei in regime forfettario? Scegli SuperBillCon SuperBill l’obbligo di fatturazione elettronica non sarà una sorpresa.SuperBill è un software di fatturazione online completo, che ti permette in più di fare molte cose: puoi creare preventivi o DDT e hai sempre sott’occhio l’andamento della tua attività. |