Regime forfetario: compensi indebiti non incidono sulle soglie
L’Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione della risposta ad interpello n. 68/2026, ha radicalmente mutato il proprio orientamento in merito alla rilevanza dei compensi indebitamente percepiti ai fini della permanenza nel regime forfetario, rettificando la precedente Risposta n. 26/2026.
Andando oltre il caso specifico, il chiarimento offre lo spunto per richiamare il meccanismo applicativo delle due diverse soglie previste dalla legge 190/2014 (85.000 e 100.000 euro) e dei relativi effetti.
Indice
1. Il caso esaminato: compensi indebitamente percepiti e restituiti
2. Le prime indicazioni dell’Agenzia – Risposta n. 26/2026
3. L’Agenzia torna sui propri passi – Risposta n. 68/2026
4. Compensi professionali e soglie regime forfettario
1. Il caso esaminato: compensi indebitamente percepiti e restituiti
La vicenda qui in esame trae origine dall’istanza di interpello presentata da una professionista, medico di medicina generale, aderente al regime forfettario nel periodo d’imposta 2024. A causa di un disguido di natura amministrativa imputabile all’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di riferimento, la professionista era stata erroneamente inquadrata con le mansioni di medico pediatra a decorrere dal 19 febbraio 2024.
Tale anomalia aveva comportato l’erogazione, nel corso dell’intera annualità 2024, di compensi di ammontare superiore rispetto a quelli effettivamente spettanti. L’errore era stato rilevato nel mese di gennaio 2025, momento in cui la contribuente aveva segnalato l’accaduto all’ASP, la quale, a seguito di verifiche interne, aveva ricalcolato e quantificato le somme erogate in eccesso, oggetto di integrale restituzione all’ente erogante nel corso del 2025.
La Certificazione Unica 2025 (relativa ai redditi 2024) riportava, nel rispetto del principio di cassa, l’importo complessivo lordo erogato nel 2024, ovverosia comprensivo delle somme erroneamente riconosciute e restituite nell’anno successivo. La professionista aveva richiesto la rettifica della CU (che, invero, era correttamente basata sulle somme effettivamente erogate nel 2024 e recuperate solo nel 2025). Il rifiuto dell’ente di procedere alla rettifica della Certificazione Unica ha comportato l’emersione formale di compensi superiori alla soglia limite di 85.000 euro, con ciò comportando la perdita del regime forfettario a partire dall’anno successivo, oltre all’obbligo di versamento di maggiori imposte dirette in sede di dichiarazione.
Alla luce di quanto sopra la contribuente proponente l’interpello aveva richiesto lumi all’Agenzia in merito alla possibilità di considerare i compensi 2024 sulla base non della CU, bensì delle somme effettivamente spettanti, decurtate di quelle erroneamente erogate e restituite (in modalità tracciabile) non appena rilevato l’errore.
2. Le prime indicazioni dell’Agenzia – Risposta n. 26/2026
L’Agenzia delle Entrate aveva inizialmente assunto una posizione rigida e strettamente vincolata alle risultanze documentali e ai flussi finanziari. Con la Risposta n. 26 del 10 febbraio 2026, applicando strettamente il principio di cassa, a parere dell’Agenzia e in osservanza di quanto disposto dall’art. 1, comma 54, lettera a), della Legge n. 190/2014 – che richiede di tenere conto di ogni compenso percepito dal professionista nel periodo di imposta, e dunque anche di quelli che in origine non erano spettanti e sono stati successivamente restituiti – nell’anno 2024 era avvenuto il superamento della soglia, con conseguente fuoriuscita dal regime forfettario a partire dal periodo d’imposta 2025.
Quanto alle imposte versate sulle maggiori somme percepite, sempre a parere dell’Agenzia, il contribuente avrebbe dovuto procedere con la presentazione di un’apposita istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente.
3. L’Agenzia torna sui propri passi – Risposta n. 68/2026
Con successiva Risposta n. 68/2026 del 6 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha proceduto all’integrale rettifica del proprio precedente orientamento, adottando un approccio maggiormente orientato alla valutazione sostanziale dell’accaduto. Esaminando nel dettaglio la documentazione probatoria presentata dal contribuente, è emerso con chiarezza che l’errore non era in alcun modo riconducibile a una condotta attiva o omissiva imputabile alla contribuente, la quale si era peraltro attivata con la massima diligenza e tempestività per provvedere alla restituzione delle somme.
L’Amministrazione finanziaria ha pertanto sancito che i compensi percepiti indebitamente per un errato inquadramento, ed effettivamente restituiti in toto nell’anno d’imposta successivo, non concorrono in alcun modo alla formazione delle soglie da monitorare ai fini del mantenimento del regime forfettario nell’anno successivo.
In sintesi, secondo questo nuovo orientamento, il superamento dei limiti reddituali, qualora generato esclusivamente importi anomali prontamente rettificati e restituiti, non comporta la fuoriuscita dal regime forfettario ai sensi dell’art. 1, comma 71, della Legge n. 190/2014.
Sotto il profilo delle maggiori imposte versate, qualora il contribuente, in sede di compilazione del Modello Redditi abbia già assoggettato a tassazione i compensi al lordo delle somme poi restituite all’interno del quadro LM, nella nuova risposta l’Agenzia offre un doppio canale per il recupero:
-
- presentare una dichiarazione integrativa a favore, indicando nel medesimo quadro LM i compensi effettivamente spettanti (al netto degli importi non dovuti), facendo così emergere un credito d’imposta,
- oppure intraprendere la via dell’istanza di rimborso all’ufficio territoriale.
4. Compensi professionali e soglie regime forfettario
Andando oltre al singolo e particolare caso, è bene ricordare in termini generali i limiti di compensi (e medesime considerazioni valgono in termini di ricavi, per le imprese) previsti per l’applicazione del regime forfettario.
Superamento della soglia di 85.000 euro
La legge n. 190/2014 prevede l’impossibilità di mantenere il regime forfettario a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in cui i ricavi o i compensi superano la soglia ordinaria fissata a 85.000 euro. Tale soglia deve, in caso di apertura di partita IVA nell’anno, essere ragguagliata a periodo.
Superamento della soglia di 100.000 euro
Diverso è il trattamento della soglia di 100.000 euro, causa di fuoriuscita immediata dal regime forfettario. Tale soglia rileva sempre in termini di valore assoluto, senza subire alcun meccanismo di ragguaglio temporale.
In caso di superamento della soglia dei 100.000 euro, il comma 71 dell’art. 1 della Legge n. 190/2014 dispone che il regime forfettario cessi di avere applicazione dall’anno stesso in cui tale superamento avviene. Gli effetti di tale evento sono stati dettagliatamente analizzati dall’amministrazione finanziaria con la Circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023.
La peculiarità dell’estromissione in corso d’anno dal regime forfettario risiede innanzitutto nel fatto che il contribuente transita immediatamente al regime IVA ordinario: l’IVA è dovuta a partire dall’operazione stessa che ha causato lo sforamento del limite.
Scattano inoltre tutti gli adempimenti “ordinari”, con obbligo di istituire i registri IVA, procedere alle liquidazioni periodiche e avviare la tenuta delle scritture contabili.
Imposte dirette e IVA
Sotto il profilo delle imposte dirette, il professionista, a partire dal momento in cui viene estromesso dal regime forfettario, subisce ritenuta d’acconto (ex art. 25 del DPR n. 600/1973). I committenti sono tenuti all’applicazione della ritenuta su tutti i pagamenti effettuati a favore del professionista avvenuti in data pari o successiva allo sforamento, per quanto l’intero reddito prodotto nell’anno di avvenuto sfondamento debba essere tassato ordinariamente.
Specularmente, il contribuente “ex-forfettario” assume a sua volta, sempre dal medesimo momento temporale, la veste di sostituto d’imposta per i compensi erogati a terzi. La fuoriuscita attiva altresì la complessa procedura di rettifica dell’IVA non detratta sugli acquisti di beni e servizi non ancora utilizzati e sui cespiti ammortizzabili, operazione da esporre analiticamente all’interno della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di fuoriuscita, secondo i dettami dell’art. 19-bis2 del decreto IVA.
Per quanto riguarda i profili IVA, ovviamente laddove l’attività svolta rientri tra quelle esenti ex art. 10 D.P.R. 633/1972 (come nel caso di esercizio di professione medica), un eventuale passaggio al regime ordinario (in corso d’anno o a partire dall’anno successivo) comporta la perdita del regime agevolato ma non fa comunque emergere l’obbligo di presentazione delle comunicazioni periodiche LIPE e della dichiarazione IVA, sempre che il contribuente effettui esclusivamente operazioni esenti.
Resta comunque presente un “impatto” sulle modalità di emissione della fattura elettronica, poiché con la perdita del regime forfettario le prestazioni rese non sono più fuori campo IVA (N2) bensì esenti (N4).
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