Reddito di lavoro autonomo: acquisto di bonus edilizi, interessi e assicurazione professionale

Con la recente Risposta ad interpello n. 171/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti a favore delle associazioni professionali, impegnate per la prima volta a determinare il reddito di lavoro autonomo conseguito (anno di imposta 2024) tenendo conto degli effetti della riforma operata con il D.Lgs. n. 192/2024.
Indice
1. I quesiti della Risposta ad interpello 171/2025
2. Il nuovo trattamento del differenziale positivo da cessione di crediti edilizi
3. L’imputazione del “costo di acquisto” del credito da bonus edilizi e del “provento” da utilizzo
4. Il trattamento degli utilizzi di crediti da bonus edilizi acquistati prima del 2024
5. Gli altri chiarimenti: interessi bancari e premi assicurativi
1. I quesiti della Risposta ad interpello 171/2025
L’istanza di interpello di cui alla Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 171/2025 è stata presentata da un’associazione professionale, la quale ha sollevato quesiti specifici in merito:
- alla qualificazione fiscale degli interessi attivi da conto corrente, chiedendo se tali interessi debbano essere qualificati come reddito di lavoro autonomo o di capitale;
- al corretto trattamento, sotto il profilo fiscale, del premio di assicurazione professionale pagato dall’associazione e da questa oggetto di riaddebito pro-quota agli associati assicurati;
- alla natura del “provento” – e conseguente regime di tassazione – derivante dal differenziale positivo di acquisto di bonus edilizi.
Il terzo punto, in particolare, è di estremo interesse data la rilevanza dell’impatto delle modifiche normative introdotte con la riforma dei redditi di lavoro autonomo (D.Lgs. n. 192/2024).
Più nel dettaglio, il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia verte sulla qualificazione e l’imputazione temporale del differenziale positivo tra il valore nominale di un credito d’imposta da bonus edilizi acquistato e il prezzo pagato, specificando che tale credito non è il corrispettivo di una prestazione professionale.
Si tratta quindi di un’operazione di carattere “finanziario”, nella quale l’associazione professionale acquista un credito da bonus edilizi (es. Superbonus) “sotto la pari”, ovvero riconoscendo quale prezzo del credito d’imposta una somma inferiore al valore facciale del credito stesso.
2. Il nuovo trattamento del differenziale positivo da cessione di crediti edilizi
Al fine di comprendere la portata del radicale cambio di approccio nella disciplina del differenziale positivo da acquisto di bonus edilizi, è necessario ricordare che, come già in precedenza chiarito dall’Agenzia stessa con la risposta ad interpello n. 472 del 30 novembre 2023, tale differenziale era, per i lavoratori autonomi, irrilevante.
Infatti, prima della riforma operata con il D.Lgs. n. 192/2024, il legislatore non aveva disposto in merito alla rilevanza reddituale di tale differenziale, e la nozione di “elementi immateriali” ai fini della formazione del reddito di lavoro autonomo non includeva specificamente tali proventi. Pertanto, l’acquisto di crediti a un valore inferiore a quello nominale non generava materia imponibile.
NOVITÀ – Con l’entrata in vigore delle modifiche introdotte all’art. 54 del TUIR (e seguenti), conseguenti alla riforma operata dal D.Lgs. 192/2024, occorre tener conto dell’introduzione del principio di onnicomprensività.
Secondo tale principio “tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale” concorrono a formare il reddito, fatte salve specifiche deroghe.
In questo mutato contesto, la Risposta ad interpello n. 171/2025 del 26 giugno 2025 ha fornito il quadro del nuovo trattamento della fattispecie in esame: a partire dal 2024 (anno dal quale si applicano le novità introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024) il valore nominale del credito di imposta acquisito ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34 del 2020 e il corrispondente costo sostenuto concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
OSSERVA – Ciò implica che il differenziale positivo non è più estraneo alla sfera professionale e assume rilevanza fiscale, peraltro con un criterio di imputazione temporale meritorio di approfondimento.
3. L’imputazione del “costo di acquisto” del credito da bonus edilizi e del “provento” da utilizzo
L’Agenzia delle Entrate ha delineato i criteri di imputazione temporale, fondamentali per la corretta gestione fiscale di un’operazione di acquisto di credito da bonus edilizi, e successivo utilizzo in compensazione dello stesso, da parte dell’associazione professionale:
- Costo di acquisto: il costo sostenuto per l’acquisto del credito assume rilevanza nel periodo d’imposta di sostenimento dello stesso, in base al principio di cassa. Ciò significa che, al momento del pagamento, il costo diviene immediatamente e interamente deducibile.
- Componente positivo di reddito: il valore nominale del credito assumerà rilevanza quale provento tassabile solo al momento dell’effettivo utilizzo in compensazione tramite modello F24.
OSSERVA – Questa impostazione genera un evidente disallineamento temporale tra il momento di rilevazione del costo (potendo anche comportare una contrazione del reddito particolarmente pesante, con ricadute in termini ISA) e il momento di imputazione del provento, cui si aggiunge la complessità di dover tenere memoria degli utilizzi del credito non solo in termini di compensazione, ma anche al fine di rilevare il componente positivo (corrispondente appunto alla quota di credito compensata) in ciascun anno di avvenuta compensazione.
4. Il trattamento degli utilizzi di crediti da bonus edilizi acquistati prima del 2024
Nel quadro delineato occorre anche considerare un’ulteriore complessità da monitorare, ovvero la necessità di dover tenere ben distinti gli utilizzi dei crediti qui in esame, tenendo conto del momento in cui sono stati acquistati.
Quanto sopra poiché il principio di onnicomprensività vale dal 2024: è a partire da tale anno che si applica il nuovo criterio di rilevanza fiscale, sia del costo sostenuto (all’atto dell’effettivo pagamento), sia del provento tassabile, pari al credito effettivamente utilizzato in compensazione in ciascuna annualità.
Nulla viene detto, invece, nella risposta ad interpello qui in esame, con riferimento ai crediti acquistati prima del 2024, che possono essere stati oggetto di compensazione nel medesimo anno di imposta, così come nei successivi.
Sotto questo profilo due possono essere le ipotesi.
- La prima ipotesi è quella di considerare la quota compensata nell’anno 2024 (e successivi) quale provento, ma in tal caso, a monte, dovrebbe venire riconosciuto come costo quanto a suo tempo sborsato.
Si potrebbe, quindi, ipotizzare la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore con riferimento all’anno di avvenuto acquisto, ma tale soluzione, a parere di chi scrive, non è condivisibile. Infatti, operando in tal modo si andrebbe ad intervenire nell’ottica del principio di onnicomprensività in annualità ante 2024, annualità con riferimento alle quali tale principio non era ancora stato introdotto. Operando in tal modo, quindi, si agirebbe in direzione opposta alla norma applicabile in tali anni, ed anche contro l’esplicita interpretazione della norma che l’Agenzia aveva già fornito nella sovra richiamata risposta ad interpello del 2023.
- La seconda ipotesi pare più difendibile: la gestione dei crediti da bonus edilizi cambia a partire dal 2024, in conseguenza alla riforma dei redditi di lavoro autonomo, fermo restando quanto accaduto in passato.
Ergo, non viene presentata alcuna dichiarazione integrativa per l’anno di acquisto del credito (ante 2024) e, allo stesso modo, gli utilizzi di tale credito restano fiscalmente irrilevanti, sino ad esaurimento.
5. Gli altri chiarimenti: interessi bancari e premi assicurativi
La Risposta ad interpello n. 171/2025 ha fornito due ulteriori importanti chiarimenti:
Qualificazione fiscale degli interessi attivi bancari
Per effetto del nuovo comma 3-bis dell’art. 54 del TUIR, gli interessi attivi maturati sul conto corrente dell’associazione professionale costituiscono redditi di capitale (art. 44, comma 1, lettera a), del TUIR) e, pertanto, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo. Questi proventi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Premio di assicurazione professionale oggetto di riaddebito agli associati
Le somme incassate dall’associazione a titolo di ribaltamento del costo del premio assicurativo professionale, addebitato agli associati assicurati, non costituiscono un provento percepito in relazione all’attività artistica o professionale.
Di conseguenza, non assumono rilievo ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo. Specularmente, l’associazione potrà dedurre solo la quota del premio effettivamente rimasta a suo carico e non oggetto di successivo riaddebito.