Redditi forfetari, attenzione alla compilazione del rigo LM21
In sede di compilazione del modello Redditi, i contribuenti in regime forfetario di cui all’art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, sono tenuti a rendere specifiche dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari a godere del regime agevolato.
Tali dichiarazioni vengono rese per il tramite della barratura di tre caselle, poste al rigo LM21, all’atto della compilazione delle quali è necessario prestare la massima attenzione.
In questo primo intervento verranno esaminate le condizioni di barratura della casella 1: “Sussistenza requisiti accesso regime, art. 1, comma 54”.
Leggi anche: Redditi forfetari: le cause ostative nel Rigo LM21; Redditi forfetari: condizioni per l’applicazione dell’aliquota al 5%.
Indice
1. LM21 casella 1 – Sussistenza dei requisiti di accesso
2. La soglia di ricavi o compensi
3. L’ammontare massimo di spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori
1. LM21 casella 1 – Sussistenza dei requisiti di accesso
La casella 1 del rigo LM21 viene utilizzata per attestare il possesso dei requisiti di accesso al regime agevolato nell’anno di imposta oggetto di dichiarazione (ovvero, tale casella deve essere barrata nel modello Redditi 2023 al fine di attestare che il contribuente aveva titolo di applicare il regime forfetario nell’anno di imposta 2022).
Mediante la barratura della casella 1 il contribuente dichiara:
- di aver rispettato la soglia di ricavi / compensi;
- di non aver superato il tetto massimo di spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori.
2. La soglia di ricavi o compensi
Mediante la barratura della casella 1 il contribuente dichiara:
- di aver conseguito nell’anno precedente (ovvero il 2021) ricavi o compensi, determinati secondo le regole proprie del regime di provenienza, non superiori a 65.000 euro.
Osserva – Il contribuente che nel 2022 avesse superato la soglia dei 65.000 euro, ma che nel 2021 fosse rientrato in tale soglia, è legittimato ancora per il 2022 ad applicare il regime forfetario, e pertanto barra la casella 1. A partire dall’anno di imposta successivo (2023) manterrà il regime agevolato se i ricavi o compensi 2022, seppure superiori a 65.000 euro, sono non superiori a 85.000 euro – alla luce dell’innalzamento della soglia disposto dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022); oltre 85.000 euro di ricavi o compensi conseguiti nel 2022, il contribuente deve aver abbandonato il regime forfetario a partire dal 1° gennaio 2023.
Attenzione – Come si è detto, la dichiarazione resa riguarda l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2021, ai fini dell’accesso al regime agevolato nel 2022. Tale ammontare di ricavi o compensi deve essere stato a tempo debito verificato con riguardo al regime di provenienza, ovvero:
- secondo il criterio di cassa per i contribuenti già in regime forfetario, in regime di vantaggio ed i liberi professionisti;
- oppure secondo il criterio di cassa per i contribuenti in regime semplificato (cassa effettiva, o – in caso di opzione ex art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973 – cassa “virtuale”);
- oppure secondo il criterio di competenza nel caso di regime ordinario.
Ricorda – In alcun caso rileva l’eventuale adeguamento ai fini ISA effettuato in sede di Modello Redditi 2022 anno di imposta 2021.
3. L’ammontare massimo di spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori
L’ammontare massimo di spese per lavoro dipendente, accessorio e collaboratori
Mediante la barratura della casella 1 il contribuente dichiara:
- di aver sostenuto, nell’anno di imposta 2021, spese per un ammontare complessivo non superiore ad euro 20.000 lordi;
- per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276,
- per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto ai sensi degli artt. 61 e seguenti del citato D.Lgs. n. 276 del 2003;
- comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53, comma 2, lettera c);
- e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’art. 60 del TUIR.
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