Ravvedimento speciale: termini riaperti al 20 dicembre 2023

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Con il cd. decreto Proroghe, D.L. n. 132/2023, sono stati differiti al 20 dicembre 2023 i termini per l’adesione al ravvedimento speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2023. I contribuenti interessati a regolarizzare la propria posizione, pertanto, potranno entro tale data presentare dichiarazione integrativa al fine di sanare le violazioni sostanziali commesse nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso fino al 31 dicembre 2021, contestualmente versando le maggiori imposte dovute, maggiorate di sanzioni (ridotte ad 1/18) ed interessi.

Indice

1. Il ravvedimento speciale
2. Quando è possibile ricorrere al ravvedimento speciale
3. Perfezionamento del ravvedimento speciale ante decreto Proroghe
4. Perfezionamento del ravvedimento speciale post decreto Proroghe
5. Sanzioni

1. Il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale è uno degli istituti di “pace fiscale” introdotti con la legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 174 a 178.

Ricorrendo a tale istituto, i contribuenti che hanno commesso violazioni sostanziali nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021, e precedenti, possono sanare la propria situazione:

  • presentando una dichiarazione integrativa a sfavore, a rettifica di quella originariamente presentata, che si è rivelata essere infedele;
  • versando le maggiori imposte dovute, maggiorate di sanzioni e interessi.

Premesso che tale procedura può essere sempre attuata ricorrendo alle norme correnti, la presentazione di una dichiarazione integrativa a sfavore è usualmente accompagnata dal versamento delle sanzioni ridotte, ricorrendo al ravvedimento operoso ordinario (ex. art. 13 D.Lgs. n. 472/1997).

Tuttavia, facendo ricorso al ravvedimento speciale, è possibile godere di un ulteriore risparmio, posto che le sanzioni vengono ridotte ad 1/18.

2. Quando è possibile ricorrere al ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale è accessibile quando:

  • a monte è presente una dichiarazione (seppure infedele) validamente presentata, ovvero trasmessa nei termini o con un ritardo non superiore ai 90 giorni;
  • ad essere oggetto di sanatoria sono tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio imposte dirette e IVA).

L’istituto non è invece applicabile:

  • al fine di regolarizzare versamenti omessi che emergono da dichiarativi correttamente presentati;
  • al fine di sanare irregolarità formali;
  • al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
  • nel caso in cui – prima del pagamento della prima o unica rata – le violazioni oggetto di regolarizzazione siano state contestate mediante atto di accertamento, di recupero, di liquidazione, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.

A titolo esemplificativo, l’istituto può essere utilizzato per regolarizzare la posizione del contribuente nel caso in cui uno o più redditi non siano stati dichiarati o siano stati dichiarati in misura insufficiente, in ipotesi poiché sono stati compiuti errori di contabilizzazione o sono state computate fatture passive per operazioni inesistenti, o per semplice dimenticanza.

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3. Perfezionamento del ravvedimento speciale ante decreto Proroghe

Prima dell’intervenuta proroga disposta dal D.L. 29 settembre 2023, n. 132, al fine di perfezionare il ravvedimento speciale i contribuenti interessati sono stati chiamati a:

  • rimuovere le irregolarità od omissioni, presentando dichiarazione integrativa a sfavore entro il 30 settembre 2023;
  • versare gli importi dovuti entro il 30 settembre 2023, in un’unica soluzione.

Altresì era possibile rateizzare le somme dovute in 8 rate di pari importo, la prima scadente il 30 settembre 2023, le successive il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. In caso di rateazione sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, più sanzioni e interessi, ma non fa venir meno il perfezionamento della definizione.

4. Perfezionamento del ravvedimento speciale post decreto Proroghe

Con l’art. 3-bis del decreto Proroghe (D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023), sono stati differiti al 20 dicembre 2023 i termini per l’adesione al ravvedimento speciale introdotto dalla legge di bilancio 2023.

Novità – Pertanto, i contribuenti che entro il 30 settembre scorso non hanno regolarizzato la propria posizione, hanno ancora modo di farlo:

  • rimuovendo le irregolarità od omissioni, presentando dichiarazione integrativa a sfavore entro il 20 dicembre 2023;
  • versando gli importi dovuti entro la medesima data del 20 dicembre 2023.

Attenzione – Nel caso in cui l’adesione all’istituto avvenga dopo il 30 settembre 2023, ed entro il 20 dicembre 2023, non è più possibile rateizzare le somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi, ma resta ferma la riduzione delle sanzioni ad 1/18.

5. Sanzioni

Quanto all’aspetto sanzionatorio, si ricorda che l’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, per il caso di dichiarazione infedele, una sanzione nella misura minima del 90% e massima del 180% delle imposte omesse.

Ricorrendo al ravvedimento speciale, le sanzioni dovute scendono al 5% (ovvero 1/18 del minimo). Restano dovuti gli interessi calcolati a tasso legale.

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