Ravvedimento operoso e sanzioni applicabili
Il contribuente che intenda volontariamente regolarizzare la propria posizione con l’Erario, al fine di beneficiare delle riduzioni delle sanzioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, oltre a porre in essere tutti gli adempimenti in precedenza omessi, deve sanare tutte le violazioni commesse, ancorché concatenate, assumendo quale sanzione base per il calcolo della sanzione ridotta quella minima edittale prevista dalla legge per ciascuna infrazione. Non tornando applicabile, in tal caso, il cumulo giuridico.
Lo ha affermato l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 450 del 20 ottobre 2023, ribadendo quanto già affermato in passato con la circolare n. 180/1998.
Indice
1. Ravvedimento in caso di violazioni IVA
2. Ravvedimento: riduzioni e casistiche
3. Ravvedimento per omesso/insufficiente versamento delle imposte
1. Ravvedimento in caso di violazioni IVA
Nell’istanza di interpello in esame l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al caso prospettato dal contribuente, ha affermato che anche in caso di ravvedimento operoso (con riduzione delle sanzioni nelle misure più sopra riportate) vanno applicate, cumulativamente, le seguenti sanzioni.
Sanzioni applicabili e ravvedimento |
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Omessi versamenti IVA e omessi adempimenti IVA (fatturazione, dichiarazione, ecc.) | In caso di ravvedimento operoso vanno sanate tutte le seguenti sanzioni in caso di più violazioni:
Qualora si proceda a ravvedimento operoso andranno sanati, per ciascun periodo d’imposta, anche gli eventuali omessi/ritardati adempimenti, quindi:
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Attenzione – Così come stabilito dall’art. 4 del D.L. n. 131/2023 i contribuenti potranno utilizzare il ravvedimento operoso, con riferimento alle sanzioni in tema di corrispettivi telematici di cui all’art. 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, anche se vi sia già stata constatazione (tramite PVC) da parte dell’Amministrazione finanziaria entro il 31 ottobre 2023. Tenendo presente che tale agevolazione torna applicabile sempre che:
- gli errori/omissioni siano stati commessi dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023;
- il ravvedimento operoso venga perfezionato entro il 15 dicembre 2023.
Attenzione – Ne discende che in presenza di ravvedimento operoso le sanzioni andranno ridotte ad 1/7 se la violazione risale al 2022, ovvero ad 1/8 se la violazione risale al 2023.
Tenendo, infine, presente che le violazioni sanate attraverso il ravvedimento operoso operato ai sensi del citato art. 4 del D.L. n. 131/2023 non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria stabilita dall’art. 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (per meglio dire la sospensione, a determinate condizioni, dell’attività del contribuente).
2. Ravvedimento: riduzioni e casistiche
Di seguito si riportano le riduzioni attualmente previste in sede di ravvedimento operoso.
Sanzione edittale ridotta a: |
Tipologia di violazione/errore |
Tempistica per effettuare il ravvedimento operoso |
Tipologia di tributi ammessi al ravvedimento |
1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 472/1997) | Mancato pagamento del tributo o di un acconto. | Entro 30 giorni dalla data di scadenza. | Riduzioni valevoli per tutte le tipologie di tributi (a seguito delle novità introdotte ad opera del D.L. n. 124/2019, convertito in Legge n. 157/2019). |
1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 472/1997) | Omissione della presentazione della dichiarazione. | Se viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. | |
1/9 del minimo (art. 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997) | Errori/omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. | Entro 90 giorni dall’omissione/errore. | |
Errori/omissioni commessi in dichiarazione. | Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione nella quale è avvenuto l’errore/omissione. | ||
1/8 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997) | Errori/omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. |
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1/7 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 472/1997) | Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. |
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1/6 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 472/1997) | Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. |
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1/5 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-quater), del D.Lgs. n. 472/1997) | Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo. | Dopo la costatazione della violazione mediante Processo verbale di constatazione (c.d. PVC).
Rimangono escluse le violazioni relative all’omissione dell’installazione degli apparecchi per l’emissione di scontrini fiscali o all’omessa emissione di ricevute fiscali. |
3. Ravvedimento per omesso/insufficiente versamento delle imposte
Riduzione sanzionatoria |
Violazione |
Ravvedimento (*) |
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1/10 del minimo | Omesso o insufficiente versamento. | Entro 30 giorni dalla scadenza. |
1/9 del minimo | Omesso o insufficiente versamento. | Entro 90 giorni dalla scadenza. |
1/8 del minimo | Omesso o insufficiente versamento. | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, nel caso in cui non sia prevista, entro un anno dall’omissione o dall’errore. |
1/7 del minimo | Omesso o insufficiente versamento. | Entro il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa. |
1/6 del minimo | Omesso o insufficiente versamento. | Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione successiva all’anno in cui la violazione è stata commessa. |
1/5 del minimo | Omesso o insufficiente versamento. | Dopo la consegna del processo verbale di constatazione redatto al termine delle operazioni di verifica. |
1/10 del minimo | Omessa presentazione della dichiarazione – Omessa presentazione della dichiarazione periodica IVA. | Presentazione con ritardo non superiore a 90 giorni. |
(*) L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 42/E del 2016, tiene concettualmente distinte le violazioni dichiarative configurabili:
Conseguentemente, ai fini del ravvedimento operoso, viene valorizzata la distinzione tra dichiarazione integrativa (che presuppone una modifica al contenuto della dichiarazione originaria tempestivamente presentata) e dichiarazione tardiva. Si tenga presente che la dichiarazione infedele sanata entro 90 giorni dal termine di presentazione è equiparata a una dichiarazione inesatta. Va da sé che, in base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. n. 472/1997, e 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, occorre:
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Si ricorda che, per le sanzioni per ritardati od omessi versamenti, vi è la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza. In tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30 al 15 per cento (D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158).
Pertanto, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dall’originaria data di scadenza del pagamento del tributo, la sanzione ridotta da versare in sede di ravvedimento sarà pari all’1,5 per cento dell’imposta dovuta (1/10 della sanzione ordinaria ridotta alla metà).
Un’ulteriore riduzione della sanzione è prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni. In tali casi la sanzione del 15 per cento è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1 per cento). Pertanto, in sede di ravvedimento, la sanzione da versare sarà pari allo 0,1 per cento per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1 per cento).
Momento del ravvedimento |
Sanzione edittale (per omesso/insufficiente versamento pari al 30%) |
Riduzione da ravvedimento |
Sanzione ridotta da ravvedimento |
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Entro i primi 14 giorni (cd. ravvedimento sprint). | 15% | 1/10 | 0,1% per ogni giorno di ritardo. |
Dal 15° al 30° giorno. | 15% | 1/10 | 1,5% |
Dal 31° al 90° giorno. | 15% | 1/9 | 1,67% |
Dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione. | 30% | 1/8 | 3,75% |
Entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva. | 30% | 1/7 | 4,29% |
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva. | 30% | 1/6 | 5% |
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