Ravvedimento speciale: riapertura per l’anno d’imposta 2021 e precedenti
Nuova riapertura del ravvedimento speciale per i contribuenti che hanno commesso violazioni sostanziali nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021, e precedenti. La disposizione è stata introdotta con il nuovo decreto “blocca cessioni Superbonus” (D.L. 29 marzo 2024, n. 39) che prevede la possibilità, per coloro che non hanno aderito al ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023, di accedere nuovamente ai benefici della sanatoria, presentando dichiarazione integrativa e versando le somme dovute entro il 31 maggio 2024.
Prorogata al 31 maggio anche la scadenza per il ravvedimento delle violazioni riferite al periodo d’imposta 2022, originariamente fissata al 31 marzo 2024.
Indice
1. Il ravvedimento speciale
2. Quando è possibile ricorrere al ravvedimento speciale
3. Perfezionamento del ravvedimento speciale alla luce del D.L. n. 39/2024
1. Il ravvedimento speciale
Ricorrendo al ravvedimento speciale, introdotto con la legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi da 174 a 178, i contribuenti che hanno commesso violazioni sostanziali nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021, e precedenti, possono sanare la propria situazione:
- presentando una dichiarazione integrativa a sfavore, a rettifica di quella originariamente presentata, che si è rivelata essere infedele;
- versando le maggiori imposte dovute, maggiorate di sanzioni e interessi.
Osserva – Occorre ricordare che è possibile sanare le violazioni sostanziali dei dichiarativi anche ricorrendo alle ordinarie norme, potendo ridurre le sanzioni dovute ricorrendo al ravvedimento operoso ordinario, di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997. Tuttavia, il ricorso all’istituto del ravvedimento speciale, qui in esame, è particolarmente interessante poiché consente di giovarsi di un’ulteriore riduzione delle sanzioni rispetto a quanto previsto dalle norme in materia di ravvedimento operoso, posto che con il ravvedimento speciale le sanzioni vengono ridotte ad un diciottesimo.
Ulteriore vantaggio del ravvedimento speciale è la possibilità di rateizzare le somme dovute, per quanto occorra evidenziare, come meglio esaminato nel seguito, che nel caso in cui il contribuente aderisca ora alla sanatoria, lo stesso è chiamato a versare come minimo le prime cinque delle otto rate dovute entro il 31 maggio 2024.
2. Quando è possibile ricorrere al ravvedimento speciale
Il ravvedimento speciale è accessibile quando:
- a monte è presente una dichiarazione (seppure infedele) validamente presentata, ovvero trasmessa nei termini o con un ritardo non superiore ai 90 giorni;
- ad essere oggetto di sanatoria sono tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio imposte dirette e IVA).
L’istituto non è invece applicabile:
- al fine di regolarizzare versamenti omessi che emergono da dichiarativi correttamente presentati;
- al fine di sanare irregolarità formali;
- al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
- nel caso in cui – prima del pagamento della prima o unica rata – le violazioni oggetto di regolarizzazione siano state contestate mediante atto di accertamento, di recupero, di liquidazione, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.
Violazioni in materia di quadro RW e redditi esteri
Con norma di interpretazione autentica, art. 21 del D.L. n. 34/2023, è stato chiarito che, nonostante non sia possibile ricorrere al ravvedimento speciale al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, è comunque possibile ravvedere l’IVAFE e l’IVIE.
Attenzione – In sostanza, se la violazione originariamente compiuta consiste nella mancata compilazione del quadro RW per attività finanziarie o patrimoniali estere, è possibile ricorrere al ravvedimento speciale calcolando le sanzioni su IVIE e IVAFE in misura ridotta ad un diciottesimo, ma resta ferma la sanzione per violazione degli obblighi di monitoraggio, pari al 15%, non ravvedibile né secondo le norme del ravvedimento speciale, né facendo ricorso al ravvedimento ordinario.
Quanto alle violazioni in materia di quadro RW e di eventuali redditi esteri conseguiti, è altresì importante ricordare che:
- la sanzione per il mancato o insufficiente versamento IVIE o IVAFE è quella prevista dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (dichiarazione infedele), che va da un minimo del 90% ad un massimo del 180%. Ricorrendo al ravvedimento speciale, si applica la riduzione a un diciottesimo del minimo; pertanto, la sanzione dovuta è pari al 5%;
- la sanzione dovuta per omessa dichiarazione di redditi di natura estera, ex art. 1 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, comma 8, è quella prevista per dichiarazione infedele, aumentata di un terzo. Di conseguenza, il minimo edittale è pari al 120%, che grazie al ravvedimento speciale scende al 6,67%.
3. Perfezionamento del ravvedimento speciale alla luce del D.L. n. 39/2024
L’art. 7 del D.L. 29 marzo 2024, n. 39 ha riaperto i termini per avvalersi del ravvedimento speciale delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti.
Al fine di perfezionare la sanatoria il contribuente è tenuto a:
- rimuovere le irregolarità presenti nella dichiarazione originaria, presentando dichiarazione integrativa a sfavore;
- versare le maggiori imposte;
- versare le sanzioni.
Osserva – Si ricorda che l’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, per il caso di dichiarazione infedele, una sanzione nella misura minima del 90% e massima del 180% delle imposte omesse. Ricorrendo al ravvedimento speciale, le sanzioni dovute scendono al 5% (ovvero 1/18 del minimo);
- versare gli interessi, calcolati a tasso legale.
Attenzione – Il tutto entro il 31 maggio 2024, ferma restando la possibilità di effettuare il versamento del dovuto in unica rata, oppure rateizzare l’ammontare complessivamente dovuto in otto rate, le prime cinque delle quali devono essere versate entro il 31 maggio 2024, mentre solo le ulteriori tre possono essere versate in seguito, alle scadenze originariamente previste dalla legge di Bilancio 2023.
In caso di pagamento rateale, sulle rate successive alle prime cinque sono dovuti interessi nella misura del 2% da calcolarsi a partire dal 1° giugno 2024.
Come si è detto, il numero di rate previsto è pari a 8, da versare come segue:
- le prime cinque rate entro il 31 maggio 2024
- la sesta rata entro il 30 giugno 2024
- la settima rata entro il 30 settembre 2024
- l’ottava rata entro il 20 dicembre 2024.
Attenzione – Laddove le rate successive alle prime cinque non siano versate, anche solo in parte, entro il termine di pagamento della rata successiva, la sanatoria resta comunque efficace. Tuttavia, il contribuente decade dal beneficio della rateazione e le somme ancora dovute vengono iscritte a ruolo, maggiorate di sanzioni, nella misura del 30%, ed interessi.
Con l’art. 7 del D.L. n. 39/2024 è stato posticipato al 31 maggio 2024 anche il termine per il ravvedimento delle violazioni riferite al periodo d’imposta 2022.
Le somme dovute potranno essere versate in 4 rate, la prima delle quali scadenti il 31 maggio 2024 e le seguenti, maggiorate degli interessi, il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre 2024.