IMU 2018: abitazione principale e immobili in comodato d’uso

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La prima (o unica) rata dell’IMU dovuta per l’anno in corso, ad eccezione di determinati immobili, deve essere pagata entro il 18 giugno 2018 (in quanto il 16 cade di sabato) sulla base delle aliquote, nonché detrazioni, stabilite dai singoli Comuni per l’anno 2017. Tenendo presente che nei casi in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2018 il contribuente potrà (non vi è obbligo, è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2018 anche per il pagamento della prima rata 2018. Tenendo presente, comunque, che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2018 fino al 14 ottobre 2018.

Aspetti da ricordare
Abitazione principale e relative pertinenze Dal 1° gennaio 2014 l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze. Si ricorda che per pertinenze dell’abitazione principale s’intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (quali magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse e tettoie) nella misura massima di un’unità per ciascuna categoria, anche se risultano iscritte in Catasto unitamente all’immobile ad uso abitativo.

NB:

  • rimangono soggette ad IMU, ancorché abitazioni principali, i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (comprese le pertinenze), per meglio dire le abitazioni signorili, le ville, i castelli e gli immobili di pregio;
  • per le abitazioni principali “di lusso” continua a trovare applicazione la detrazione di 200 Euro. Inoltre, nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Invece, è stato soppresso il riferimento alla maggiorazione di 50 Euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale.
Assimilazioni al concetto di “abitazione principale” Il Comune, con proprio regolamento, può assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata, e si applica limitatamente a un solo immobile.

NB: si segnala che l’art. 9-bis, DL 47/2014, intervenendo sull’art. 13, 2° comma del DL n. 201/2011, ha stabilito l’assimilazione ex lege ad abitazione principale, a decorrere dal 2015, di un’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti ed iscritti all’Aire, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso. Con l’interrogazione parlamentare del 23 aprile 2015 è stato chiarito che “ferma restando la disponibilità ad emanare un apposito documento di prassi amministrativa, l’articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014 delimita chiaramente l’ambito di operatività della norma di favore limitandone gli effetti ai soggetti già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, escludendo così coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano”. Sulla base del chiarimento più sopra riportato ne deriva che se il pensionato riceve l’assegno dall’Italia non può fruire dell’esenzione IMU in esame. Infatti, la qualificazione di abitazione principale è attribuibile solo nel caso in cui il pensionato riceva una “pensione estera”, quindi, nei casi in cui l’assegno venga erogato direttamente dal Paese in cui vive stabilmente. Pertanto, si dovrà prestare attenzione ad eventuali variazioni che possono verificarsi nel corso del periodo di imposta, tutto ciò allo scopo di valutare l’applicazione ovvero l’esenzione ai fini IMU.

IMU/TASI degli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta Dal 2016, la Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione al 50% della base imponibile IMU/TASI degli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta, a condizione che:

  • il comodatario destini l’immobile ad abitazione principale;
  • il contrato di comodato sia registrato;
  • il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio spetta anche nei casi in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

NB: è stata abrogata la precedente disposizione IMU che dava facoltà ai Comuni di assimilare gli immobili dati in comodato ai parenti in linea retta (entro il 1° grado) ad abitazioni principali (con conseguente esclusione da tassazione), solo per la quota di rendita catastale non eccedente il valore di 500 Euro, e sempreché il comodatario apparteneva ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 Euro annui.

Altre tipologie di immobili per le quali l’IMU non torna applicabile L’IMU non si applica, anche:

  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, G.U. n. 146, del 24 giugno 2008;
  • alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

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