Passaggio al regime forfetario: aspetti reddituali ed IVA

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Il passaggio al regime forfetario comporta alcune verifiche preliminari da effettuare oltre che una serie di considerazioni in merito ai riflessi in termini di IVA e redditi.

Da verificare, in particolare, la soglia dei ricavi / compensi conseguiti nell’anno precedente, aumentati da 65.000 ad 85.000 euro, con decorrenza 1° gennaio 2023, ad opera della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ma anche tutte le ulteriori cause ostative già previste dalla legge n. 190/2014.

Indice

1. Le verifiche preliminari
2. Adempimenti in Dichiarazione IVA
3. Aspetti reddituali

1. Le verifiche preliminari

In premessa occorre verificare se tale passaggio sia possibile, verificando l’assenza di qualsiasi causa ostativa.
Non vi è, infatti, da tenere in considerazione solo la soglia dei ricavi / compensi conseguiti nell’anno precedente, aumentati da 65.000 ad 85.000 euro, con decorrenza 1° gennaio 2023, ad opera della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ma anche tutte le ulteriori cause ostative già in precedenza previste dalla legge n. 190/2014.
Altro aspetto da considerare è la tempistica: se il transito da e per il regime semplificato è sempre possibile, posto che si tratta in entrambi i casi di “regimi naturali”, nel caso in cui il contribuente abbia optato per un regime “non naturale”, occorre rispettare il vincolo triennale.
Pertanto, se per esempio un contribuente avrebbe potuto accedere al regime forfettario già nel 2022, ma in tale anno ha scelto (per opzione espressa o anche solo a seguito di comportamento concludente) la contabilità ordinaria (regime non naturale), tale scelta lo vincola per un triennio, terminato il quale l’opzione si rinnova – ed è specularmente revocabile – di anno in anno.

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2. Adempimenti in Dichiarazione IVA

Al momento del passaggio da un regime ordinario IVA al regime forfetario – “non IVA” – è necessario effettuare una serie di passaggi precisi nell’ultima Dichiarazione IVA che sarà presentata.

Nel caso di adozione del regime agevolato nel 2023, pertanto, in sede di Modello IVA 2023 per l’anno 2022, il cui termine di presentazione telematica scade il 2 maggio 2023, occorre:

  • Barrare la casella A14, per evidenziare che si tratta dell’ultimo dichiarativo IVA dovuto;
  • Effettuare la rettifica dell’IVA assolta sugli acquisti.

Tale rettifica, che si effettua esponendo una variazione di segno negativo al rigo VF70 (quadro VF, IVA acquisti) deve riguardare, ai sensi dell’art. 19bis2 del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA originariamente portata in detrazione con riferimento a:

  • Beni non ceduti e servizi non fruiti alla data del 31 dicembre 2022;
  • Beni strumentali mobili (senza considerare quelli di costo inferiore a 516,46 euro né quelli con percentuale di ammortamento superiore al 25%), per tanti quanti ne mancano al compimento del quinquennio. Se il passaggio al regime agevolato avviene nel 2023, pertanto, occorre monitorare i beni strumentali a partire dal 2019;
  • Beni immobili, secondo il medesimo criterio cui sopra, ma in un’ottica temporale decennale invece che quinquennale.

Da non dimenticare, infine, in caso di precedente liquidazione IVA per cassa, di far concorrere tutte le operazioni nei quadri VE e VF, indipendentemente dal fatto che si sia verificato effettivamente il movimento finanziario, poiché trattandosi dell’ultima dichiarazione IVA tutte le posizioni devono essere portate a chiusura.

3. Aspetti reddituali

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti reddituali, il cambio di regime contabile non deve comportare salti o duplicazioni di imposta.

Contribuente semplificato per cassa o libero professionista

Nel caso di passaggio al forfetario da parte di un contribuente che dapprima era semplificato per cassa effettiva, o libero professionista, non sussistono problematiche particolari, posto che il criterio è sempre quello della cassa effettiva.
Se, invece, il contribuente proviene da un regime di cassa virtuale, laddove il componente positivo abbia già concorso al reddito 2022 in ragione della sua annotazione sui registri IVA, tale componente sarà irrilevante nel regime forfettario anche se incassato nel 2023.

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Contribuente in regime di contabilità ordinaria

Medesimo ragionamento vale nel caso della provenienza dal regime di contabilità ordinaria: se un componente positivo ha concorso alla determinazione del reddito 2022 (in ragione del criterio di competenza) lo stesso sarà irrilevante per il forfetario, anche in caso di incasso avvenuto nel 2023.
Da non dimenticare il fatto che eventuali plusvalenze rateizzate, così come ogni altro componente positivo o negativo rinviato al futuro in ragione del regime di provenienza, dovrà essere integralmente imputato all’ultimo anno di determinazione del reddito in regime “ordinario” (contabilità semplificata o ordinaria), e quindi nel 2022, per tutte le quote residue.

Fatture non incassate e ritenute d’acconto

Per quanto riguarda le fatture o le parcelle emesse con IVA esposta, ma non incassate nel 2022, non si pongono problemi.
Le operazioni, infatti, sono state eseguite ai fini IVA nel 2022 (proprio in ragione dell’emissione del documento) e nel momento in cui l’IVA sarà incassata, anche nel 2023, non si tratterà altro che di un movimento finanziario che alcuna rilevanza ha ai fini reddituali.
Per quanto riguarda, invece, le ritenute d’acconto, occorre ricordare che il contribuente in regime forfettario non subisce ritenuta.
Pertanto, nel momento in cui lo stesso transiti al regime agevolato nel 2023, e debba ancora incassare fatture / parcelle pregresse, nelle quali ha esposto la ritenuta, deve avvisare la controparte di versare quanto dovuto senza operare tale ritenuta, in ragione del mutato regime contabile.
Laddove, come spesso accade, il cliente trattenga comunque la ritenuta d’acconto, si ritiene che la stessa possa essere recuperata in dichiarazione dei redditi, nel quadro LM (così come accade per le ritenute d’acconto che il forfettario subisce comunque laddove emetta fattura / parcella pagata con bonifico dedicato bonus edilizi).

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