Pace fiscale: il ravvedimento speciale

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Tra i diversi istituti di “pace fiscale” introdotti dalla Manovra finanziaria 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022), vi è il ravvedimento speciale. L’istituto è disciplinato dall’art. 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197/2022 e, in estrema sintesi, consiste nella possibilità di sanare violazioni sostanziali commesse nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021, e precedenti.

ULTIMI AGGIORNAMENTI: Il cd. decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 19) ha modificato i termini di regolarizzazione del ravvedimento speciale, prorogando dal 31 marzo al 30 settembre 2023 sia il termine previsto per il pagamento delle somme dovute (o della prima rata) sia il termine per rimuovere la violazione (ad esempio, per presentare la dichiarazione integrativa). Le rate successive sono state di conseguenza fissate al 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2024 (in luogo del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2023).

È stata inoltre introdotta una norma di interpretazione autentica sull’applicazione del ravvedimento speciale (art. 21), cui si rimanda. La norma prevede, tra l’altro, che sono ricomprese nella regolarizzazione anche le violazioni relative ai redditi di fonte estera non dichiarati, comprese IVIE e IVAFE, nonostante la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.

 

Indice

1. Ravvedimento speciale: cos’è e perché conviene
2. Dichiarazione infedele: le sanzioni ridotte a 1/18 con il ravvedimento speciale
3. Ravvedimento speciale: quando può essere utilizzato
4. I passaggi per la definizione del ravvedimento speciale

1. Ravvedimento speciale: cos’è e perché conviene

Di fatto, si tratta del ravvedimento operoso cui siamo abituati, ma a condizioni più favorevoli di quelle ordinarie.

Tramite il ravvedimento speciale, infatti, è possibile sanare le infedeltà dichiarative – indipendentemente dal fatto che tali infedeltà siano dovute a mere sviste o discendano da intenti fraudolenti – conseguendo un duplice vantaggio:

  • consistente riduzione delle sanzioni;
  • possibilità di rateizzare le somme dovute a titolo di maggiori imposte, sanzioni ed interessi.

2. Dichiarazione infedele: le sanzioni ridotte a 1/18 con il ravvedimento speciale

Così come normalmente previsto dalla norma, la dichiarazione infedele può essere sanata presentando dichiarazione integrativa (a sfavore), versando le imposte dovute, le sanzioni e gli interessi.

Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, l’art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede, per il caso di dichiarazione infedele, una misura minima del 90% e massima del 180% delle imposte omesse.

ATTENZIONE: Ravvedendo la propria posizione ed avvalendosi della misura qui in esame, il contribuente si mette al riparo da tali sanzioni, ed anche da eventuali sanzioni di carattere penale ex D.Lgs. n. 74/2000 per dichiarazione fraudolenta (quale può essere il caso dell’uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti).

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Grazie all’istituto del ravvedimento speciale introdotto dalla legge di Bilancio 2023, l’ammontare delle sanzioni risulta estremamente ridotto, posto che la norma prevede che le stesse siano ridotte ad un diciottesimo del minimo edittale.

Ciò significa che se la norma prevede, ordinariamente, una sanzione minima del 90% delle imposte omesse, con il ravvedimento speciale la sanzione scende al 5% delle imposte omesse (90% / 18).

Pertanto, il contribuente può mettersi in regola con il fisco versando le maggiori imposte, le sanzioni nella misura del 5% delle maggiori imposte e gli interessi.

3. Ravvedimento speciale: quando può essere utilizzato

A titolo esemplificativo, l’istituto può essere utilizzato per regolarizzare la posizione del contribuente nel caso in cui uno o più redditi non siano stati dichiarati – vedi il caso di una CU di reddito di lavoro dipendente o di pensione non dichiarata – o siano stati dichiarati in misura insufficiente, ad esempio poiché sono stati compiuti errori di contabilizzazione o sono state computate fatture passive per operazioni inesistenti.

Con riferimento alla sanatoria qui in esame occorre tuttavia porre bene in evidenza alcuni aspetti:

  • il ravvedimento speciale può essere posto in essere solo se, a monte, è presente una dichiarazione validamente presentata, che diviene oggetto di integrazione a sfavore;
  • è possibile ricorrere al ravvedimento speciale solo con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio imposte dirette e IVA);
  • non è possibile regolarizzare eventuali versamenti omessi. Infatti, nel caso in cui il dichiarativo originario sia stato correttamente presentato, ma non sono stati effettuati i dovuti pagamenti, si ricade nelle fattispecie che possono essere intercettate dai controlli formali, e come tali non rientranti nella sanatoria qui in esame;
  • non è possibile sanare eventuali irregolarità formali (a tal fine è previsto un distinto istituto di “pace fiscale”).

La norma prevede inoltre che non si possa fare ricorso al ravvedimento speciale per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. Ovvero, con il ravvedimento speciale non è possibile sanare eventuali errori o omissioni relative al quadro RW (per inciso, si ricorda che la Manovra finanziaria prevede una diversa misura in caso di mancata compilazione del quadro RW, ma esclusivamente dedicata all’emersione delle cripto-attività).

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ATTENZIONE: Non è possibile utilizzare il ravvedimento speciale anche nel caso in cui, prima del pagamento della prima rata o unica rata, le violazioni oggetto di regolarizzazione siano state contestate mediante atto di accertamento, di recupero, di liquidazione, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.

4. I passaggi per la definizione del ravvedimento speciale

Al fine di perfezionare la sanatoria è necessario:

  1. rimuovere la violazione (ovvero presentare dichiarazione integrativa con i dati corretti e reali) entro il 31 marzo 2023;
  2. versare le maggiori imposte dovute, le sanzioni (calcolate sul minimo edittale e ridotte ad un diciottesimo) e gli interessi. Il pagamento può avvenire in unica rata entro il 31 marzo 2023 oppure in forma rateale (massimo 8 rate). Nel caso di pagamento rateale la definizione si perfeziona all’atto del versamento della prima rata, sempre entro il 31 marzo 2023.

Laddove venga prescelta la strada del versamento rateale, le rate successive al 31 marzo 2023 dovranno essere versate a cadenza trimestrale, con scadenza 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti interessi, nella misura del 2% annuo.

Si noti che il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, più sanzioni e interessi, ma non fa venir meno il perfezionamento della definizione. Ovverosia, il ravvedimento speciale continua a sortire i suoi effetti (anche a livello di tutela da eventuali azioni penali), ma viene meno il diritto alla rateazione delle somme.

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