Organi di controllo nelle Srl, termini per la nomina

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Entro la data di approvazione del bilancio di esercizio 2022 le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che supereranno i limiti dimensionali previsti dall’art. 2477 del codice civile, dovranno provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore legale. Risultano opportune, al riguardo, alcune valutazioni critiche in merito ai termini per il conferimento dell’incarico e alla scelta degli organi da nominare.

Indice

1. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore legale
2. Cessazione dell’obbligo di nomina
3. Termini per il conferimento dell’incarico
4. Organo di controllo unipersonale o collegiale
5. La scelta dell’organo di controllo

1. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o revisore legale

Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, introdotto nel nostro ordinamento con il D.Lgs. n. 14/2019, è intervenuto anche in merito alla nomina dell’organo di controllo o revisore legale delle società a responsabilità limitata.

Infatti, l’art. 379, comma 3, del Codice della Crisi, dopo alcune modifiche attuate con alcuni interventi correttivi nel corso degli ultimi anni, ha modificato l’attuale versione dell’art. 2477 del codice civile riguardante la nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Nella attuale formulazione (ultima modifica apportata dal D.L. n. 118/2021), l’art. 379, comma 3, stabilisce che “le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 …”.

ATTENZIONE: Sostanzialmente, la nomina dell’organo di controllo o del revisore delle Srl che supereranno i limiti dimensionali, previsti appunto dall’art. 2477 del codice civile, dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio di esercizio 2022.

ATTENZIONE: Con specifico riferimento alle società a responsabilità limitata, l’obbligo della nomina del revisore/società di revisione o dell’organo di controllo (Sindaco/Collegio Sindacale), ai sensi del citato articolo e con riferimento ai commi 2 e 3, è obbligatoria se la società:

  1. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  2. controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  3. ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
  • ricavi di vendite e prestazioni pari a 4 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.

ATTENZIONE: L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

È altresì previsto, all’art. 2477, comma 5, del codice civile che, in caso di inerzia da parte dell’Assemblea, il Tribunale possa provvedere in via sostitutiva alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, non solo su proposta di qualsiasi interessato, ma anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

A tal proposito, infatti, l’ultima proroga contenuta nell’art. 1-bis del D.L. n. 118/2021, che va letta in maniera coordinata con il posticipo di altri adempimenti necessari alla piena attuazione del Codice della Crisi di Impresa ed Insolvenza, stabilisce proprio che il termine ultimo della la nomina dell’organo di controllo obbligatoria avvenga entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio 2022 e “se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese”.

ATTENZIONE: Considerata l’importanza della norma in trattazione le società interessate, se necessario, dovranno altresì provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo Statuto alle disposizioni normative vigenti.

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2. Cessazione dell’obbligo di nomina

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi (e non più due), non è superato alcuno dei limiti previsti all’art. 2477, comma 2, lett. c), c.c.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

3. Termini per il conferimento dell’incarico

In riferimento ai bilanci da considerare per la determinazione dei parametri quantitativi richiamati al comma 2 dell’art. 2477, si osserva che – non essendo intervenuta nessuna modifica relativamente al terzo comma dell’art. 379 del Codice della Crisi, rimasto invariato anche dopo l’intervento del D.L. n. 118/2021 – i bilanci a cui dover far riferimento sono quelli relativi ai due esercizi precedenti al termine ultimo fissato per il conferimento dell’incarico.

Ad esempio, per una società il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre, si considerano gli esercizi che si siano chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022. Sulla base di tale esempio, il primo bilancio da sottoporre a revisione sarebbe, pertanto, quello relativo all’esercizio che chiude al 31 dicembre 2023 in approvazione nel 2024.

ATTENZIONE: Per le società a responsabilità limitata aventi la chiusura dell’esercizio sociale al 31 dicembre, si rende necessario provvedere entro l’approvazione del bilancio 2022 al conferimento dell’incarico, al più tardi, entro il 2 maggio 2023 (il 30 aprile è Domenica) o, in caso di rinvio di approvazione del bilancio ex art. 2364, secondo comma, secondo periodo del codice civile, entro il 29 giugno 2023, quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero” lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

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4. Organo di controllo unipersonale o collegiale

Guardando al tenore letterale dell’art. 2477 del codice civile, stabilire la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale può far sorgere qualche dubbio in merito alla tipologia di organo cui i soci sono chiamati a dover deliberare.

Assonime in un parere del 2012 evidenzia che l’obbligo di nomina può essere adempiuto attraverso l’assegnazione dell’incarico alternativamente a:

  1. un collegio sindacale o un sindaco unico con eventuale funzione di revisione (in assenza di indicazioni statutarie, l’organo di controllo è monocratico);
  2. un revisore;
  3. un collegio sindacale o un sindaco unico e un revisore.

Assirevi, inoltre, in un recentissimo documento n. 247 (in vigore) pubblicato nell’Aprile 2022, in merito all’assetto dei controlli descrive le linee essenziali, evidenziando che:

  • nelle società per azioni, non è possibile, in nessun caso ed indipendentemente dalle caratteristiche della società interessata, la nomina di un sindaco unico, dovendosi necessariamente procedere alla nomina del collegio sindacale (si veda l’art. 2379 del codice civile). Resta invariato quanto previsto dall’art. 2409-bis del codice civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti;
  • nelle società a responsabilità limitata, la nomina quale organo di controllo del sindaco unico, in luogo del collegio sindacale, è sempre possibile in virtù del riformato art. 2477 del codice civile; (a tal proposito si ricorda che la figura del “sindaco unico” è stata introdotta nel nostro ordinamento societario nazionale con la Legge di Stabilità 12 novembre 2011, n.183).
  • sempre nelle società a responsabilità limitata, in alternativa alla nomina dell’organo di controllo, unipersonale o collegiale, è prevista la possibilità di nominare un “revisore” (da intendersi: revisore persona fisica o società di revisione).

Nel merito si richiama altresì il comma 1 dell’art. 2477 del codice civile che evidenzia proprio che “l’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo Statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo”.

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5. La scelta dell’organo di controllo

La scelta del soggetto cui affidare il controllo (di vigilanza e/o legale dei conti) potrebbe dipendere, come già detto, da specifiche disposizioni statutarie; da tale scelta discende la possibilità di determinare un diverso sistema dei controlli e quindi l’assoggettamento a revisione affiancato o meno dal controllo di legittimità.

È indubbio che organo di controllo e revisore si caratterizzano per una differenziazione di compiti che la legge assegna loro.

La nomina del solo revisore di per sé è tale per cui la società rimarrebbe priva dell’attività di vigilanza; e questo potrebbe “confliggere” con gli obiettivi del Codice della Crisi di impresa anche se, con la sua introduzione, il revisore è comunque tenuto ad accertare l’esistenza di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni della società, oltre che alla verifica del presupposto della continuità aziendale.

ATTENZIONE: In ogni caso, ad oggi, la delibera di nomina di un organo di controllo o di un revisore/società di revisione sarà certamente da assumere per tutte quelle società che si troveranno, in occasione della prossima approvazione dei bilanci di esercizio 2022, nella fattispecie di cui all’art. 2477.

Un ultimo richiamo è relativo al Tribunale di Roma che, con sentenza dell’Ufficio del Giudice del registro delle imprese del 1° giugno 2020, ha affermato che l’art. 2477 del codice civile disciplina la nomina “alternativa” di un organo di controllo piuttosto che di un revisore, lasciando all’assemblea dei soci della Srl la valutazione nel merito della scelta (deliberare la nomina dell’uno piuttosto che dell’altro), che potrebbe anche essere ricondotta dall’Assemblea ad entrambi i controlli, ossia sottoporre la società al controllo di legalità insieme alla revisione legale dei conti, e quindi deliberando la nomina di entrambi. Del resto, l’assemblea nomina il revisore/società di revisione, sentito il parere dell’organo di controllo.

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