Oneri detraibili: novità dal 2020

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La Legge di Bilancio 2020 è intervenuta in modo significativo sulle condizioni e sui limiti che riguardano gli oneri detraibili.

Il comma 629 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 prevede che, dal 1º gennaio 2020, salvo alcune eccezioni, le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR spettano:

  • per l’intero importo della spesa sostenuta, nel caso in cui il reddito complessivo non ecceda 120.000 Euro;
  • per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 Euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 Euro, qualora il reddito complessivo superi i 120.000 Euro.

Nel caso in cui il reddito complessivo superi i 240.000 euro, le detrazioni non spettano. Si tenga presente che risultano escluse dalla parametrizzazione le detrazioni non disciplinate dall’art. 15 del TUIR (es. recupero edilizio, riqualificazione energetica, il bonus mobili, il bonus verde, ecc.), nonché talune detrazioni che, pur essendo disciplinate dall’art. 15, sono state espressamente espunte.

Determinazione del reddito complessivo

Così come per il passato, anche per l’anno 2020 il reddito complessivo di riferimento è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’art. 10, comma 3-bis del TUIR.

Si deve, invece, tenere conto:

  • del reddito assoggettato al regime forfettario per gli autonomi ex. L. n. 190/2014;
  • dei redditi dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni”.

Oneri esclusi dalla parametrazione

La parametrazione al reddito riguarda soltanto le detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR e non da quelle previste da altre disposizioni normative (non sono parametrate al reddito, ad esempio, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, le detrazioni per i canoni di locazione previste dall’art. 16 del TUIR o le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR).

Fra gli oneri detraibili ai sensi dell’art. 15, tuttavia, sono esclusi dalla parametrazione:

  • gli oneri di cui al comma 1, lett. a) e b) e comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR (interessi passivi su prestiti e mutui agrari, interessi passivi di mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale ed interessi per mutui ipotecari per la costruzione e ristrutturazione dell’abitazione principale);
  • le spese sanitarie di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 15 del TUIR.

Detrazione IRPEF 19%, modalità di pagamento

La seconda modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2020 dispone che, al fine di beneficiare della detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art. 15 del TUIR e in altre disposizioni normative, il pagamento deve avvenire mediante:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento “tracciabili”, diversi da quello in contanti, previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/97, tra cui carte di debito, di credito, assegni bancari e circolari.

Sempre ai sensi del comma 680 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020, non devono essere pagate obbligatoriamente con modalità̀ tracciabili le spese sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali;
  • l’acquisto di dispositivi medici;
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche;
  • le prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate al SSN.

Tutte le altre tipologie di spesa che non rientrano fra quelle sopraelencate devono essere pagate con strumenti “tracciabili”; è il caso, ad esempio, delle spese relative ai certificati di buona e robusta costituzione rilasciati dai medici di famiglia o delle spese per visite specialistiche eseguite da medici che esercitano la libera professione (dentisti, ginecologi, dermatologi, ecc.).

 

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