Accertamento con adesione: profili operativi
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire in contraddittorio con l’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria le maggiori imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.
In sede di accertamento con adesione:
al contribuente | è data facoltà di produrre documenti, atti e informazioni nonché di proporre argomentazioni e considerazioni per chiudere la potenziale vertenza tributaria prima ancora dell’emissione dell’atto di imposizione ovvero dopo. |
all’Ufficio | è data facoltà, in esito al contraddittorio, di rideterminare le proprie pretese. |
Indice
1. Premessa
2. Convenienza per il contribuente e per l’Ufficio
3. Accertamento con adesione in “pillole”
4. Sospensione dei termini di impugnazione
5. Modello: istanza di accertamento con adesione in carta libera su iniziativa del contribuente
6. Chiusura dell’accertamento con adesione
1. Premessa
L’istituto deflattivo dell’accertamento con adesione (art. 1 e ss. del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218) permette al contribuente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative che, in caso di “accordo”, sono dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge, oltre ad imposta (rideterminata in sede di “accordo”) ed interessi legali, anche nei casi in cui nell’atto impositivo le sanzioni siano irrogate nella misura massima. Rimangono escluse dalla riduzione le sanzioni applicate per gli errori formali riscontrati in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA, nonché le sanzioni per omessa, incompleta o inesatta risposta alle richieste dell’Ufficio.
Attenzione: si evidenzia che in presenza di accertamento con adesione non si applicano sanzioni e interessi sulle somme dovute quali contributi previdenziali e assistenziali. |
Si tratta, sostanzialmente, di un “accordo” tra contribuente e Ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento sia dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso al giudice tributario.
Al riguardo, preme sottolineare che al contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche è data la facoltà di chiedere all’Ufficio competente la formulazione di una proposta di accertamento ai fini dell’eventuale adesione (art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 218/1997). L’istanza, che può essere presentata senza particolari formalità, ha lo scopo di dare impulso all’attività dell’Amministrazione, riducendo l’arco di tempo intercorrente tra il momento di chiusura dell’attività istruttoria esterna e quello in cui la pretesa impositiva viene formalizzata nell’avviso di accertamento. Non è in ogni caso previsto alcun termine entro il quale l’Ufficio debba procedere alla notifica dell’invito, così come non vi è nessun obbligo che imponga di giungere alla definizione in adesione della vertenza.
La procedura di accertamento con adesione riguarda tutte le principali imposte dirette e indirette – si tenga presente che l’accertamento con adesione torna applicabile anche ai tributi locali (ad es. IMU) sempre che il Comune che ha emesso l’avviso di accertamento abbia previsto tale facoltà in apposito regolamento comunale – e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’Ufficio dell’Amministrazione Finanziaria (ancorché dal punto di vista operativo capita raramente che si attivi direttamente l’Amministrazione finanziaria).
Tenendo presente che l’Ufficio competente alla definizione degli accertamenti con adesione è quello nella cui circoscrizione il contribuente ha il domicilio fiscale (art. 4, c. 1, D.Lgs. n. 218/1997).
Sul punto preme sottolineare che il c. 2 del medesimo art. 4 del D.Lgs. n. 218/1997 prevede una disciplina specifica in merito ai procedimenti di adesione attivati nei confronti di contribuenti che svolgono attività d’impresa o arti e professioni in forma associata ai sensi dell’art. 5 del TUIR, ovvero in presenza di aziende coniugali o di società che hanno optato per la trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR: in tale caso, l’Ufficio competente nei confronti della società o del titolare dell’azienda coniugale procede anche alla definizione del reddito nei confronti dei soci o dell’altro coniuge con un unico atto ed in loro contraddittorio.
Ogni soggetto può autonomamente decidere se aderire o meno alla pretesa impositiva avanzata dall’Ufficio, anche nel caso in cui le posizioni della società e dei soci vengano trattate congiuntamente, in quanto non esiste alcun vincolo alla definizione complessiva e contestuale di tutte le posizioni oggetto di accertamento. Tenendo comunque presente che la definizione produrrà i propri effetti esclusivamente nei confronti dei contribuenti che hanno aderito.
Nei confronti dei soggetti che non si sono presentati al contraddittorio o che non hanno sottoscritto l’accordo, gli Uffici ordinariamente competenti procederanno alla notifica degli avvisi di accertamento sulla base del contenuto dell’adesione intervenuta nei confronti degli altri soggetti. In tale caso, le sanzioni verranno irrogate nella misura ordinaria, non essendo applicabili le riduzioni previste dagli artt. 2, c. 5, e 15, c. 1, del D.Lgs. n. 218/1997.
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2. Convenienza dell’accertamento con adesione per il contribuente e per l’Ufficio
PER IL CONTRIBUENTE | PER L’UFFICIO |
---|---|
Ottiene una rettifica a proprio favore dell’accertamento iniziale. | Si assicura il diritto a riscuotere le somme. |
– Le sanzioni amministrative sono dovute nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge anche nei casi in cui nell’atto impositivo le sanzioni siano irrogate nella misura massima (*). – L’accertamento con adesione inibisce gli effetti della recidiva (art. 7, c. 3, D.Lgs. n. 472/1972) per meglio dire l’aumento delle sanzioni fino alla metà applicato dall’Ufficio qualora il contribuente, nei 3 anni precedenti, sia incorso in una violazione della stessa indole. |
Permette la riduzione del contenzioso tributario (ricorso). |
Abbattimento fino a 1/3 delle sanzioni penali previste e non applicazione delle sanzioni accessorie. | Permette la riduzione del contenzioso tributario (ricorso). |
(*) In presenza di reiterazione delle medesime violazioni per più anni d’imposta, nel caso di utilizzo dell’accertamento con adesione, il cumulo giuridico e la continuazione sono limitati, potendo operare limitatamente al singolo tributo e al singolo anno (art. 12, c. 8, D.Lgs. n. 472/1997). Va da sé che il contribuente non può beneficiare del cumulo giuridico nella totalità, ma solo della riduzione a un terzo del minimo per l’adesione, se intende definire un accertamento relativo a diversi tributi (IRES, IRAP e IVA), o più accertamenti sul medesimo tributo concernenti più periodi d’imposta. |
3. Accertamento con adesione in “pillole”
Chi è ammesso alla definizione?
Tutti i contribuenti (persone fisiche, società, Enti, ecc.).
Quali imposte si possono definire?
TIPOLOGIA DI IMPOSTA | IMPOSTA |
---|---|
Le principali imposte dirette | – IRPEF – IRES – IRAP – Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese – Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione |
Le principali imposte indirette | – IVA – Imposta sulle successioni e sulle donazioni – Imposta di registro – Imposta ipotecaria e catastale – INVIM ordinaria e decennale – Imposta sostitutiva dell’INVIM – Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito – Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione – Imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli |
Tributi locali (ove sia previsto da apposito regolamento dell’amministrazione comunale che ha emesso l’avviso) |
Quando si propone?
Si può proporre sia prima che dopo aver ricevuto un avviso di accertamento.
4. Sospensione dei termini di impugnazione
Così come stabilito dall’art. 6, c. 2 e 3, del D.Lgs. n. 218/1997: “il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’articolo 5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione […]”. “il termine per l’impugnazione indicata al comma 2 e quello per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto accertata […] sono sospesi per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente”.
In base al dettato normativo si evince che dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso (quindi, ai 60gg previsti per la proposizione del ricorso andranno aggiunti i 90gg di accertamento con adesione qualora quest’ultimo non abbia esito positivo), sia per il pagamento delle imposte accertate.
Anche l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio delle imposte accertate dall’Ufficio è effettuata, ricorrendone i presupposti, dopo la scadenza del termine di sospensione. Al termine di tale arco temporale il contribuente, qualora non abbia raggiunto l’accordo con l’Amministrazione finanziaria, potrà impugnare l’atto ricevuto dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale.
5. Modello: istanza di accertamento con adesione in carta libera su iniziativa del contribuente (D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218)
Spett.le Agenzia delle Entrate Il/La sottoscritto/a <…..> Sig./Sig.ra <…..>, nato/a a <…..>, il <…..>, e residente in <…..>, via <…..>, c.a.p. <…..>, codice fiscale <…..>, in qualità di titolare della ditta <…..> con sede in <…..>, via <…..>, n. <…..>, c.a.p. <…..>, rappresentato/a <…..> come risulta da delega in calce [o a margine] del presente ricorso dall’Avv./Dott. <…..>, domiciliato/a presso lo studio del medesimo in <…..>, via <…..>, n. <…..>, c.a.p. <…..> [oppure, per le società] La società <…..>, con sede legale in <…..>, via <…..>, n. <…..>, codice fiscale <…..>, PEC <…..>, nella persona del/della suo/sua <…..> [amministratore/trice, legale rappresentante, presidente del c.d.a., ecc.] Sig./Sig.ra <…..>, nato/a a <…..>, il <…..>, residente a <…..>, via <…..>, n. <…..>, c.a.p. <…..>, codice fiscale <…..>, rappresentato/a come risulta da delega in calce [o a margine] del presente ricorso dal Dott. <…..>, domiciliato/a presso lo studio del medesimo in <…..>, via <…..>, n. <…..>, c.a.p. <…..> PREMESSO che l’Ufficio <…..> ha notificato in data <…..> l’avviso di <…..> [accertamento/rettifica/ecc.] n. <…..>, per <…..>, periodo d’imposta <…..>, non preceduto dall’invito a comparire previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 218/1997; CHIEDE che codesto Spett.le Ufficio voglia formulare – nel termine di 15 giorni previsto dal comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 – l’invito a comparire per l’instaurazione del contraddittorio e l’eventuale redazione dell’atto di adesione. Si allega memoria a sostegno delle proprie argomentazioni. Luogo e data: ……………………………… |
6. Chiusura dell’accertamento con adesione
Il raggiungimento o meno dell’accordo avviene in contraddittorio e può richiedere più incontri successivi, per la partecipazione ai quali il contribuente può farsi rappresentare o assistere da un procuratore. Se le parti raggiungono un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati in un atto di adesione che va sottoscritto da entrambe le parti.
Tutto ciò premesso si fa presente che nel caso in cui tra il contribuente e l’Ufficio che ha emesso l’avviso di accertamento si raggiunga un accordo, quest’ultimo si perfezionerà con la redazione, in duplice copia, di un atto contenente le seguenti indicazioni:
- gli elementi e le motivazioni dell’adesione;
- le imposte, sanzioni e interessi dovuti a seguito della definizione;
- le altre somme eventualmente dovute.
Quindi, stabiliti i termini dell’accordo, l’intera procedura si perfeziona soltanto con il pagamento – da parte del contribuente – delle somme risultanti dall’accordo stesso. Solo in tal modo si può ritenere definito il rapporto tributario.
Attenzione: le somme da versare a seguito di accertamento con adesione possono essere pagate in unica soluzione (entro i 20 giorni successivi alla redazione dell’atto) oppure in forma rateale, in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo (16 rate trimestrali, se le somme dovute superano 50.000 euro), delle quali la prima da versare entro il termine di 20 giorni dalla redazione dell’atto (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata). Risulta opportuno precisare che in caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si dovranno applicare le disposizioni di cui all’art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.> |
Il versamento delle somme dovute può essere effettuato tramite i modelli di versamento F24 o F23 (a seconda del tipo di imposta – per i codici tributo si veda www.agenziaentrate.gov.it):
- modello F24: per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l’IRAp, l’IVA e l’imposta sugli intrattenimenti;
- modello F23: per l’imposta di registro e per gli altri tributi indiretti.
Entro i 10 giorni successivi al pagamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire all’Ufficio la quietanza. Quindi, riceverà dall’Ufficio la copia dell’atto di adesione. Una volta perfezionata la definizione dell’accertamento con adesione, gli atti (avviso di accertamento) eventualmente notificati al contribuente perdono totalmente la loro efficacia.
Attenzione: il D.L. 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale e mediazione. |
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