Nuova flat tax dal 2020: soggetti ammessi ed esclusi

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La Legge di Bilancio 2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020, ha previsto che le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap, nella misura fissa del 20%.

Ambito soggettivo di applicazione della flat tax

  • Persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, escludendo tutte le società di persone ed equiparate e tutte le società di capitali.
  • La condizione principale richiesta dalla norma ai soggetti già in attività o che inizieranno un’attività d’impresa, arte o professione è rappresentata dal controllo che “nel periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione (l’imprenditore persona fisica) abbia conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno”. Il superamento in corso d’anno della soglia di 100.000 euro determina la fuoriuscita dal regime di flat tax a decorrere dall’anno successivo (con rientro nel regime ordinario), indipendentemente dalla misura dello sforamento.

Il regime flat tax può essere utilizzato dai soggetti già in attività. La nuova soglia, ragguagliata ad anno, da 65.001 a 100.000 euro, va verificata dal 1° gennaio 2020 rispetto a quanto incassato nell’anno precedente.
I ricavi o i compensi relativi all’anno precedente vanno assunti applicando lo stesso criterio di computo – competenza ovvero cassa – previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta.
Il limite massimo di 100.000 euro va ragguagliato ad anno, quindi, si dovrà applicare la seguente formula: (100.000,00 * gg) / 365 = X euro.

Cause di esclusione della flat tax

  • Soggetti che utilizzano regimi speciali IVA ovvero di determinazione forfetaria del reddito.
  • Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli stati membri dell’Unione Europea o in uno stato aderente all’accordo sullo
  • Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e che producono nel territorio dello stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% di quello complessivamente prodotto.
  • Soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 comma 1 n. 8 del D.P.R. n. 633/1972) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 comma 1 del D.L. n. 331/1993).
  • Soggetti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del T.U.I.R.); hanno il controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
  • Soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

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