Nel tax free shopping necessaria la fattura

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I consumatori domiciliati o residenti al di fuori della UE possono scegliere di avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax refund per ottenere il rimborso dell’IVA pagata su beni destinati all’uso personale o familiare, da trasportare nei propri bagagli fuori del territorio doganale europeo, per importi superiori a 154,94 euro (IVA compresa).

Nella risposta n. 93 del 2019, l’Agenzia delle Entrate conclude che il cedente non può rifiutarsi di emettere la fattura se richiesta dal cessionario prima del rilascio dello scontrino fiscale, trattandosi di documento indispensabile al fine della fruizione dell’agevolazione.

Quesito
A interpellare l’Amministrazione Finanziaria è stato un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, che si trova spesso ad affrontare il problema relativo al recupero dell’IVA sui beni acquistati da rivenditori italiani e trasportati direttamente fuori dall’UE nel proprio bagaglio personale.

L’istante, in particolare, chiede di sapere se:

  • può ottenere dal rivenditore nazionale l’emissione della fattura e il riaccredito integrale dell’IVA pagata, senza usufruire dei servizi delle società tax free convenzionate;
  • se il rivenditore nazionale può rifiutarsi di emettere fattura e opporsi alla restituzione dell’imposta.

Risposta
Il documento di prassi analizza da un lato la procedura di sgravio dell’imposta per i privati domiciliati e residenti al di fuori dell’Unione Europea, mentre dall’altro si sofferma sulle modalità emissione della fattura elettronica e di recupero dell’IVA tramite il sistema OTELLO 2.0.

In presenza delle condizioni stabilite dalla norma (art. 38-quater del D.P.R. 633/72), l’operazione può essere effettuata in due modalità:

  • in regime di non imponibilità;
  • o con applicazione dell’imposta e successivo rimborso della stessa.

Nel caso in cui il cedente nazionale opti per la prima soluzione, l’importo dell’IVA verrà scorporato dal prezzo di vendita e nella fattura dovranno essere riportati gli estremi del passaporto (o di altro documento equipollente) del cessionario, il quale beneficerà istantaneamente dell’agevolazione.

In questo caso, il cliente estero dovrà trasportare il bene fuori dall’UE, nel proprio bagaglio personale, entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, avendo cura di dare prova dell’avvenuta esportazione mediante il visto apposto dall’Ufficio doganale di uscita. Nel caso in cui l’esportazione non abbia luogo o non venga rilasciata prova della stessa nei termini previsti, l’operatore nazionale sarà tenuto a emettere una nota di variazione per sola IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 633/72.

L’ipotesi appena esposta espone il cedente al rischio:

  • di non poter esercitare la rivalsa dell’IVA, dato che è pressoché certa l’irrecuperabilità dell’IVA addebitata al cliente estero (risposta all’interpello n. 93 del 2019);
  • di vedersi applicate le sanzioni di cui all’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 per mancata regolarizzazione dell’operazione nei termini previsti dall’art. 38-quater del D.P.R. 633772.

Com’è facile comprendere la procedura alternativa, che prevede il rimborso dell’IVA al cessionario dopo aver ricevuto la prova dell’uscita dei beni dal territorio doganale europeo, presenta profili di maggior sicurezza per il cedente.

L’Agenzia fa presente che la procedura di rimborso può essere accelerata tramite l’intervento della società di tax refund, che si inserisce nel rapporto tra cedente e cessionario anticipando l’IVA al viaggiatore (previo pagamento di una commissione), il quale viene sgravato degli adempimenti burocratici connessi all’agevolazione.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che, a partire dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture per il tax free shopping deve essere effettuata in modalità elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0. La procedura prevede che il cedente emetta e invii immediatamente, mediante il sistema OTELLO 2.0, la e-fattura all’Agenzia delle Dogane, che la riceve in tempo reale.

Il fornitore nazionale consegna al cliente extra UE il documento in formato cartaceo o elettronico, con indicazione del codice ricevuto dal sistema, che certifica l’avvenuta acquisizione dello stesso. L’ufficio doganale, in possesso della fattura, verifica la coincidenza tra il contenuto della fattura e quanto esposto dal cessionario e, laddove non vengano riscontrate irregolarità, conferma tramite il sistema informativo l’avvenuta esportazione delle merci.

In sostanza il visto digitale, costituito dal codice univoco generato dal sistema OTELLO 2.0, sostituisce il precedente visto uscire che la dogana era solita apporre sulle fatture.

Il cedente, collegandosi al sistema, avrà la possibilità di verificare se e in quale data il suddetto visto sia stato rilasciato, avendo certezza dell’uscita dei beni e potendo, così, procedere alla restituzione dell’IVA.

In base alle disposizioni richiamate, l’Agenzia delle Entrate conclude sul caso sottoposto:

  • il cedente, se richiesta dall’acquirente prima dell’emissione dello scontrino, deve emettere fattura e non può rifiutarsi;
  • è rimessa al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell’IVA ovvero se attendere la prova dell’avvenuto trasporto fuori dalla UE prima di restituire l’imposta;
  • spetta al cessionario la scelta di avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax free per ottenere un rimborso più veloce.

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