Modelli dichiarativi 2026: ISA, quadro CP e adesione al nuovo CPB

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In data 27 febbraio 2026, con la pubblicazione di numerosi Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stata approvata la modulistica dei dichiarativi 2026, relativa all’anno di imposta 2025, nonché la modulistica ISA.
L’intervento dell’Amministrazione finanziaria delinea l’intero quadro operativo, definendo anche le modalità di gestione del Concordato preventivo biennale (CPB), sia per coloro che vi hanno già aderito nelle annualità precedenti, sia per chi intende valutare l’adesione per il nuovo biennio 2026-2027.

Indice

1. Le novità e le conferme dei modelli ISA per il periodo d’imposta 2025
2. L’indicazione del concordato in essere nel modello Redditi: il quadro CP
3. Il modello CPB per l’adesione al concordato 2026-2027

1. Le novità e le conferme dei modelli ISA per il periodo d’imposta 2025

Con il Provvedimento n. 71684/2026 sono stati approvati 173 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, da utilizzare in allegato ai modelli Redditi 2026. L’impianto generale conferma le consuete regole di compilazione e le tradizionali cause di esclusione.

Esoneri dalla compilazione

La compilazione e trasmissione del modello ISA non è dovuta al verificarsi di specifiche condizioni. Tra queste rientrano:

  • l’inizio o la cessazione dell’attività nel corso del periodo d’imposta;
  • il conseguimento di ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro;
  • l’applicazione del regime forfetario o del regime di vantaggio.

Sono parimenti esonerati in toto i contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività, secondo le casistiche elencate nelle istruzioni di compilazione parte generale, che non vedono novità di rilievo rispetto agli scorsi anni.

Soggetti obbligati alla mera trasmissione dei dati

Restano invece tenuti alla compilazione e trasmissione del modello, seppure gli indici siano inapplicabili:

  • le imprese multiattività;
  • i soggetti che svolgono attività di impresa, arte o professione e che partecipano a un Gruppo IVA e
  • i contribuenti che, seppure svolgano attività prettamente professionali, la esercitano in veste societaria, dichiarando pertanto redditi d’impresa.

OSSERVA: Per questi ultimi soggetti è stato mantenuto l’approccio introdotto lo scorso anno: obbligo di compilazione del modello ISA, ma inapplicabilità dello stesso.

NOVITÀ: I modelli ISA interessati (che hanno subito un cambio di denominazione del modello e parziali modifiche) sono:

  • il modello EK02U per gli studi di ingegneria;
  • il modello EK04U per gli studi legali;
  • il modello EK05U per i servizi forniti da commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro;
  • il modello EK22U per i servizi veterinari.

OSSERVA: Si segnala inoltre un ampliamento della platea: nel modello EK18U, storicamente dedicato agli studi di architettura, confluisce da quest’anno anche l’attività di “Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici” identificata dal codice ATECO 71.11.01.

Effetti dell’inapplicabilità ISA

Si ricorda che la circostanza che l’ISA sia inapplicabile comporta l’impossibilità di accedere ai benefici premiali e fa venire meno la base sulla quale viene costruita la proposta di concordato per il biennio successivo.

OSSERVA: Ne consegue che in tutti i casi in cui l’ISA sia inapplicabile l’adesione al CPB è preclusa, indipendentemente dal fatto che il modello debba essere trasmesso o meno.

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2. L’indicazione del concordato in essere nel modello Redditi: il quadro CP

I contribuenti che hanno già aderito al Concordato preventivo biennale per il biennio 2024-2025 o per il biennio 2025-2026 dovranno tenere conto, per la determinazione del reddito e del VPN IRAP 2025, dei valori concordati opportunamente rettificati delle cd. “variabili non concordabili”.

Sotto il profilo reddituale, occorre compilare il quadro CP del modello Redditi 2026, mentre gli aspetti IRAP devono essere gestiti nella sezione XXII del quadro IS.

La nuova soglia degli 85.000 euro

Rispetto allo scorso anno, novità si rilevano sotto il profilo reddituale, con impatto sulla prima sezione del quadro CP, specificamente dedicata alla determinazione dell’imposta sostitutiva opzionale applicabile sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta.

NOVITÀ: La modulistica recepisce le modifiche normative introdotte dall’art. 8 del decreto legislativo n. 81/2025, che ha inserito il nuovo comma 1-bis all’art. 20-bis del decreto legislativo n. 13/2024. In base a questa nuova disposizione, le aliquote agevolate dell’imposta sostitutiva, previste nelle misure del 10%, 12% o 15% a seconda dell’affidabilità fiscale del contribuente, non si applicano più in modo indiscriminato sull’intero maggior reddito, bensì possono essere utilizzate unicamente fino al raggiungimento di una soglia massima fissata a 85.000 euro.

Per la quota di maggior reddito concordato che eccede tale limite di 85.000 euro, viene applicata una tassazione più onerosa:

  • i soggetti passivi IRPEF sconteranno l’aliquota marginale massima del 43%;
  • mentre i soggetti passivi IRES applicheranno l’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito delle società.

OSSERVA: Sul punto occorre ricordare che il tetto degli 85.000 euro produce effetti esclusivamente sulle adesioni al CPB 2025-2026 esercitate a partire dalla data del 13 giugno 2025 (presumibilmente la quasi totalità delle adesioni per il biennio 2025-2026). I (pochi) contribuenti che hanno formalizzato l’adesione al CPB 2025-2026 in data antecedente al 13 giugno 2025 e coloro che avevano già aderito al CPB 2024-2025 risultano fuori dal perimetro della stretta normativa, e possono pertanto calcolare l’imposta sostitutiva applicando le aliquote agevolate sull’intera base imponibile incrementale, indipendentemente dalla soglia degli 85.000 euro.

3. Il modello CPB per l’adesione al concordato 2026-2027

Infine, occorre tenere conto del modello CPB, tramite il quale i soggetti che applicano gli ISA con riferimento al periodo di imposta 2025, e che risultano privi di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026, comunicano i dati rilevanti ai fini dell’elaborazione e della successiva eventuale accettazione della proposta per i periodi d’imposta 2026 e 2027.

Sotto il profilo formale, il nuovo modello mantiene la struttura del precedente modello. La sezione introduttiva richiede l’inserimento dei dati di inquadramento di base:

  • il codice fiscale,
  • il codice ISA di riferimento,
  • il codice attività relativo all’attività prevalente e la categoria reddituale di appartenenza (identificata con il codice 1 per il reddito d’impresa e con il codice 2 per il reddito di lavoro autonomo).

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Condizioni di accesso e cause di esclusione

Il modello CPB si sviluppa successivamente attraverso la verifica delle condizioni di accesso.

Al rigo P01, il contribuente attesta, tramite dichiarazione sostitutiva, l’assenza di debiti tributari o contributivi definitivamente accertati pari o superiori alla soglia di 5.000 euro (soglia nel cui computo non rientrano le somme oggetto di sospensione o rateazione regolare, ivi inclusa la rottamazione).

Al rigo P02 viene certificata l’assenza di cause di esclusione, tra le quali ricordiamo:

  • la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi precedenti;
  • la presenza di specifiche condanne penali;
  • il conseguimento di redditi esenti o esclusi in misura superiore al 40% del reddito d’impresa o professionale;
  • l’adesione al regime forfetario nel primo anno del biennio;
  • la realizzazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti) o modifiche della compagine sociale che veda un incremento dei soci, fatto salvo il caso di subentro di più eredi nella posizione di un socio deceduto.

Eventi straordinari per la riduzione della proposta

Il rigo P03 è invece dedicato alla segnalazione di eventuali eventi straordinari che abbiano comportato la sospensione dell’attività economica, suddivisi per fasce di gravità (tra 30 e 60 giorni, superiore a 60 e fino a 120 giorni, o superiore a 120 giorni).

La compilazione di tale rigo è finalizzata ad ottenere una proposta di concordato ridotta.

Sezione contabile e allineamento al nuovo TUIR

La sezione contabile (righi P04 e P05) accoglie i dati del reddito di impresa o professionale e del valore della produzione netta relativi all’anno d’imposta 2025, epurati dalle componenti straordinarie previste dalla norma, le cd. “variabili non concordabili”.

OSSERVA – A tal proposito si segnala la riscrittura delle istruzioni alla compilazione per i lavoratori autonomi, ora allineate al nuovo dettato del TUIR, così come modificato dal decreto legislativo n. 192/2024. Abbandonando il generico richiamo all’art. 54 del TUIR, le istruzioni, che l’anno scorso risultavano disallineate al dettato di norma, elencano in modo puntuale la disciplina indicando gli artt. 54-bis e 54-quater per il trattamento delle plusvalenze e minusvalenze, l’articolo 54-sexies per le quote di ammortamento e l’art. 54-septies per le cessioni dei contratti di locazione finanziaria.

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