Le comunicazioni di compliance dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate tramite le comunicazioni di compliance invia al contribuente documenti dalla stessa redatti al fine di consentirgli di verificare la propria posizione fiscale e, qualora sia necessario, di regolarizzare le irregolarità riscontrate.
Questa nuova forma di comunicazione è stata introdotta con la Legge 190/2014 che ha avviato il processo definito di tax compliance, con la finalità di modificare i rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, favorendo una proficua collaborazione e promuovendo l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
La prima forma di tax compliance è sicuramente la condivisione delle informazioni a disposizione dell’amministrazione finanziaria, che rende disponibile al contribuente tutti i dati e gli elementi in suo possesso a fini consultativi, incrementando i dati disponibili e la fruibilità del cassetto fiscale.
Il passaggio successivo è quello di favorire la regolarizzazione delle singole posizioni tributarie attraverso il ravvedimento operoso: le comunicazioni di compliance, infatti, non sono atti autonomamente impugnabili, in quanto non si tratta di veri e propri atti impositivi, e le eventuali irregolarità segnalate possono essere quindi ravvedute.
Nel concreto le comunicazioni di compliance consistono in lettere inviate dall’Agenzia delle Entrate a mezzo posta ordinaria (in caso di soggetti privati) o PEC (in caso di soggetti dotati di posta elettronica certificata), nelle quali vengono riportate le anomalie riscontrate e le istruzioni sulle modalità di risposta.
In particolare il contribuente potrà indicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi o circostanze che giustifichino gli scostamenti segnalati o inviare alla stessa Agenzia documenti non in possesso di questa attraverso i seguenti canali:
- direttamente tramite CIVIS, l’applicativo presente all’intero del cassetto fiscale di ogni contribuente;
- presentando la documentazione in formato cartaceo alla direzione provinciale di competenza,
- rivolgendosi a un intermediario abilitato ai servizi telematici.
Il contribuente potrà inoltre reperire maggiori informazioni sulle comunicazioni ricevute accedendo al proprio cassetto fiscale, oppure tramite i canali abituali forniti dall’Agenzia delle Entrate:
- il centro di assistenza multicanale (CAM) contattabile al numero 848.800.444;
- la direzione provinciale di competenza;
- uno degli uffici territoriali della direzione provinciale di competenza.
Nel caso in cui la comunicazione di compliance sia fondata e il contribuente riconosca l’addebito, può regolarizzare gli errori o le omissioni attraverso le seguenti azioni:
- invio di una nuova dichiarazione, che potrà assumere (a seconda dell’evenienza) le caratteristiche di dichiarazione integrativa, tardiva od omessa;
- versamento delle imposte con sanzioni e interessi;
- versamento in misura ridotta delle sanzioni.
In particolare, con la dichiarazione integrativa potranno essere indicati i redditi o gli imponibili non dichiarati: i soggetti privati troveranno all’interno del proprio cassetto fiscale il collegamento per predisporre e inviare la dichiarazione integrativa.
In caso di dichiarazione originaria non presentata, il contribuente si troverà nella casistica di dichiarazione tardiva (se presentata entro 90 giorni dalla scadenza originaria) o di dichiarazione omessa (se presentata oltre i 90 giorni).
I contribuenti soggetti privati che intendono regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso dovranno versare le sanzioni dovute, calcolandole attraverso l’applicazione “Calcolo delle sanzioni ed interessi” presente nella sezione “Compliance per i cittadini” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
I contribuenti soggetti IVA, invece, dovranno calcolare distintamente le sanzioni ridotte correlate alle diverse violazioni.
Per versare le somme dovute verrà utilizzato l’abituale modello F24 che, in caso di ravvedimento operoso, non potrà essere oggetto di rateazione.