La Web Tax

post-image
Condividi

L’art. 1, commi da 29-bis a 29-quaterdecies della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 2018) ha istituito la nuova imposta sui servizi digitali.

Questa imposta va a sostituire la “vecchia” web tax introdotta dall’art. 1, comma 1011 e ss. della Legge n. 205 del 2017, mai entrata in vigore e le cui disposizioni di riferimento sono state quindi abrogate.

L’imposta sui servizi digitali grava nella misura del 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili delle grandi imprese del web.

L’imposta si applicherà dal 60° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM attuativo della disciplina.

Soggetti passivi

L’imposta sui servizi digitali si applica nei confronti delle imprese che, da sole o a livello di gruppo, realizzano nel corso di un anno solare, congiuntamente:

  • un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro;
  • un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, realizzati in Italia, almeno pari a 5,5 milioni di euro.

Si tenga presente che secondo la Legge di Bilancio 2019, i soggetti non residenti senza una stabile organizzazione in Italia e senza una partita IVA italiana che nel corso di un anno solare integrano i requisiti dimensionali sopra esposti, devono chiedere all’Agenzia delle Entrate un numero identificativo ai soli fini dell’imposta sui servizi digitali.

I soggetti residenti in Italia che fanno parte dello stesso gruppo di tali soggetti non residenti sono solidalmente responsabili con questi ultimi per gli obblighi legati all’imposta sui servizi digitali.

Su cosa si paga

Saranno imponibili i ricavi derivanti da:

  • veicolazione di pubblicità online agli utenti della propria interfaccia digitale;
  • messa a disposizione di un’interfaccia digitale che consente agli utenti di incrociare domanda e offerta di beni e servizi;
  • trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo dell’interfaccia digitale.

Per espressa disposizione di legge, non rilevano i ricavi di cui sopra resi a soggetti appartenenti al gruppo.

Aliquota e base imponibile

L’imposta è dovuta nella misura del 3% dei ricavi imponibili, al lordo dei costi e al netto dell’IVA, realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre solare.

Dichiarazione e versamenti

Le aziende dovranno versare l’imposta dovuta entro il mese successivo a ciascun trimestre di riferimento.

Il periodo d’imposta dell’imposta sui servizi digitali è l’anno solare. I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione di un’apposita dichiarazione annuale dei servizi tassabili entro 4 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta (ovvero, entro il 30 aprile di ciascun anno, con riferimento all’anno precedente).

Il DM attuativo della nuova disciplina potrà prevedere che, per l’assolvimento degli obblighi nei gruppi societari, sia nominata un’apposita società del gruppo.

Per l’imposta sui servizi digitali sono richiamate in modo espresso le disposizioni in materia di accertamento, di sanzioni, di riscossione e di contenzioso previste per l’IVA, in quanto compatibili.

Disposizioni attuative

Le modalità applicative del nuovo tributo saranno comunque stabilite da un apposito DM attuativo, da emanare entro il 30.4.2019.

Con uno o più Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate potranno, poi, essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

Articoli correlati


TAG