La nuova IMU: accorpamento con la TASI e altre novità

post-image
Condividi

Con la Legge di Bilancio 2020 l’IMU è stata accorpata alla TASI. Vediamo le nuove caratteristiche dell’imposta: dal possesso di immobili come presupposto dell’imposta alle nuove aliquote, dalla base imponibile alle modalità e tempistiche di versamento.

Indice

1. L’accorpamento con la TASI
2. Il possesso di immobili come presupposto dell’imposta
3. Le nuove aliquote IMU
4. La base imponibile
5. Le tempistiche e modalità di versamento

1. L’accorpamento di IMU e TASI

La Legge n. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) ha stabilito l’abrogazione, a decorrere dall’anno 2020, dell’Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) di cui all’articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (fanno eccezione le disposizioni in merito alla tassa sui rifiuti – TARI).
Ciò premesso, la Legge di Bilancio 2020 ha accorpato all’Imposta Unica Comunale (meglio conosciuta come IMU) la Tassa sui servizi indivisibili (ovvero TASI).

2. Il possesso degli immobili come presupposto dell’imposta

A seguito dell’unificazione, la Legge di Bilancio 2020 stabilisce, in tema di IMU, quanto segue:

  • il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Va da sé che dal 2020 i detentori di immobili (si pensi agli inquilini, ai comodatari, ecc.) non saranno più tenuti al versamento della TASI, che era invece dovuta fino al 2019 sia dal titolare del diritto reale sull’immobile che dall’occupante (infatti la TASI era dovuta ad esempio sia dal locatore che dal conduttore);
  • il possesso dell’abitazione principale (o assimilata) non costituisce presupposto dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso);

Per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso Comune, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Sono considerate abitazioni principali anche:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto (e non concesso in locazione) dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e dal personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.  In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Per “pertinenze” dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

Con “area fabbricabile” si intende (fatte salve le specificazioni previste dalla norma) l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità;

Per “terreno agricolo” si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

3. Le nuove aliquote IMU

In tema di nuove aliquote IMU si evidenzia quanto segue:

    • l’aliquota base della nuova IMU è pari allo 0,86%, fermo restando il fatto che i Comuni, con deliberazioni del consiglio comunale, possono aumentarla fino all’1,06% o diminuirla fino all’azzeramento;
    • l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5% e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento; per l’abitazione principale di lusso è prevista, come per il passato, la detrazione di Euro 200.
      Medesima detrazione è riconosciuta anche per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;
    • per gli immobili ad uso produttivo rientranti nella categoria catastale D l’aliquota base è pari allo 0,86%, cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato. I Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare l’aliquota sino all’1,06% (la quota che eccede lo 0,76% è riservata al Comune) ovvero diminuirla fino al limite pari allo 0,76%;
    • in merito ai fabbricati rurali i Comuni potranno prevedere un’aliquota IMU nella misura dello 0,1% che potrà essere ridotta fino al suo azzeramento.

4. La base imponibile

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore degli immobili.

Categoria catastale Base imponibile
A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7
(R.C. + 5%) * 160
A/10
(R.C. + 5%) * 80
B – C/3 – C/4 – C/5
(R.C. + 5%) * 140
C/1
(R.C. + 5%) * 55
D (tranne D/5)
(R.C. + 5%) * 65
D/5
(R.C. + 5%) * 80

N.B.: le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

    • fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
    • fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni;
    • unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
      Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio in esame si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.

5. Le tempistiche e modalità di versamento

Prima rata IMU 2020
Per il versamento della prima rata IMU 2020 la scadenza è il 16 giugno 2020.
Va pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell’anno precedente.
Per il solo 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019.

N.B.: qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2020, il contribuente potrà (non vi è obbligo, è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2020 anche per il pagamento della prima rata 2020.

Risulta comunque possibile effettuare il versamento per tutto l’anno (1a e 2a rata 2020) in un’unica soluzione entro il 16 giugno 2020, tenendo presente che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2020 fino al 14 ottobre 2020, in modo che il MEF possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet, di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2020.

Seconda rata IMU 2020
Per quanto riguarda il versamento della seconda rata IMU 2020 la scadenza è il 16 dicembre 2020.
La seconda rata 2020 (a saldo della prima) va pagata prendendo a riferimento le aliquote e le detrazioni approvate dai singoli Comuni per l’anno 2020, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell’apposito “portale del federalismo fiscale” entro il 14 ottobre 2020, in modo che possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet, di cui al D.Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28 ottobre 2020.

N.B.: nei casi in cui il Comune non provveda all’invio della propria deliberazione entro il 14 ottobre 2020, la 2a rata, a conguaglio della prima, andrà versata prendendo a riferimento quanto versato nel 2019.

Per tutte e 2 le rate il versamento va effettuato utilizzando esclusivamente il Modello F24, il bollettino di conto corrente postale, attraverso la piattaforma PagoPA, di cui all’articolo 5 del Codice dell’amministrazione digitale, o con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

In caso di omesso o errato versamento dell’IMU tornerà applicabile la sanzione pari al 30% dell’imposta, con possibilità da parte del contribuente di usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso.

N.B.: in merito agli enti non commerciali, il versamento va effettuato in 3 rate di cui:

  • le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta per l’anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell’anno di riferimento;
  • l’ultima, a conguaglio dell’imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

Clicca qui per scaricare la versione in PDF.

Articoli correlati


TAG