Iscrizione al VIES e operazioni UE

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L’Agenzia delle Entrate, in sede di incontro con la stampa specializzata, ha chiarito che in assenza di comportamenti fraudolenti, le operazioni in ambito intracomunitario (sia i servizi generici di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972 che gli acquisti e le cessioni di beni di cui rispettivamente agli artt. 38 e 41 del DL n. 331/1993) possono essere effettuate da soggetti passivi IVA anche in mancanza di iscrizione al VIES.

Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “nell’ambito delle operazioni intracomunitarie, secondo un orientamento costante della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (tra cui la sentenza del 9 febbraio 2017, causa C-21/16), formatosi successivamente all’emanazione della Circolare n. 39/2011 e della Risoluzione n. 42/2012, l’scrizione al sistema VIES dell’operatore, in assenza di comportamenti fraudolenti, non costituisce una condizione sostanziale per l’applicazione della non imponibilità IVA, se risulta accertato che il predetto operatore è un soggetto passivo, che il bene è stato spedito o trasportato nello Stato membro del cessionario e, infine, che quest’ultimo ha acquisito il potere di disporre del bene dal cedente. La mancata iscrizione al VIES dell’operatore, pur non incidendo sulla qualificazione dell’operazione intracomunitaria – che rimane tale – rappresenta, comunque, una violazione formale. Pertanto, s’intendono superati i citati documenti di prassi”.

In base a questo assunto ne consegue che qualora un soggetto passivo IVA in Italia non sia iscritto al VIES e abbia comunque compiuto un’operazione intracomunitaria, l’operazione non sarà oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria, tenendo però presente che sarà contestata una violazione formale di mancata iscrizione al VIES che dovrebbe essere pari a 250,00 euro.

Sempre l’Agenzia delle Entrate precisa nella sua risposta che “la Direttiva 2018/1910/UE del 4 dicembre 2018 che modifica la Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), i cui effetti decorrono dal 1° gennaio 2020, stabilisce che l’iscrizione del soggetto passivo nell’Archivio VIES diventa una condizione sostanziale per l’applicazione dell’esenzione anziché un requisito formale”. Conseguentemente l’apertura dell’Agenzia delle Entrate sarà limitata fino al 31 dicembre 2019, in considerazione del fatto che dal 1° gennaio 2020, in base al dettato comunitario, le operazioni a livello comunitario potranno essere poste in essere previa iscrizione al VIES da parte di entrambi i soggetti passivi IVA chiamati a effettuare un’operazione intracomunitaria.

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