Non imponibilità IVA anche prima della dichiarazione d’intento
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9586 del 5 aprile 2019 ha affermato che il cedente/prestatore dell’esportatore abituale può fatturare con l’applicazione della non imponibilità IVA (di cui all’art. 8, 1° comma, lett. c) del DPR n. 633/1972) ancor prima di ricevere la dichiarazione d’intento da parte del proprio cessionario/committente esportatore abituale.
Risulta opportuno ricordare che l’art. 1, 1° comma, lett. c) del DL 29.12.1983 n. 746, dispone che la dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, venga consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana, “prima dell’effettuazione della operazione”.
Sul punto l’Amministrazione Finanziaria nel corso degli anni ha avuto modo di chiarire quanto segue:
- nella C.M. 4.1.1984 n. 3 è stato precisato come, al fine di acquistare beni e servizi ovvero importare beni senza pagamento dell’IVA nei limiti del “plafond” disponibile, l’operatore sia tenuto a “consegnare o spedire ai propri fornitori, ovvero presentare in dogana, prima dell’effettuazione di ogni operazione agevolata” la dichiarazione d’intento;
- nella R.M. 27.7.1985 n. 355235 è stato ribadito come la dichiarazione debba “sempre precedere l’effettuazione degli acquisti”;
- nella R.M. 15.1.1990 n. 470163, facendo riferimento ad operazioni già avvenute, l’Amministrazione Finanziaria ha sottolineato come il riconoscimento del beneficio della non imponibilità dell’operazione sia subordinato alla condizione che la dichiarazione d’intento al fornitore risulti “consegnata e spedita anteriormente al momento in cui, secondo i criteri dell’art. 6 del cennato DPR n. 633/1972, le cessioni si considerano effettuate”.
Attenzione: tutto ciò premesso la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 9586 del 5 aprile 2019, ha chiarito, in controtendenza con gli orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria richiamati precedentemente, che la non imponibilità IVA per l’esportatore abituale torna applicabile anche nei casi in cui il cedente/prestatore non abbia ancora ricevuto la dichiarazione d’intento da parte dell’esportatore abituale (ovvero cessionario/committente). Questo, però, a condizione che il contribuente provi la sussistenza di tutti i presupposti fattuali caratterizzanti la detta cessione/prestazione, in quanto derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria. Per il caso in cui la tardiva dichiarazione si manifesti ideologicamente falsa, il contribuente deve altresì dimostrare l’assenza di un proprio coinvolgimento nell’attività fraudolenta, ossia di non essere stato a conoscenza dell’assenza delle condizioni legali per l’applicazione del regime in esame o di non essersene potuto rendere conto, pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in suo potere.