Esportatori abituali e regime OSS: novità e chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le vendite a distanza intracomunitarie a privati della UE possono rientrare nel calcolo del plafond IVA. Vediamo insieme tutti i chiarimenti dell’AdE e di AssoSoftware e cosa è necessario fare per rientrare nel concetto di esportatori abituali o richiedere il rimborso IVA infrannuale.
Indice
1. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
2. Esportatori abituali e rimborso IVA infrannuale
3. I chiarimenti di AssoSoftware
1. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 802 del 9 dicembre 2021, ha chiarito che le vendite a distanza intracomunitarie a privati della UE (di cui all’articolo 41, comma 1, lettere b) del DL n. 331/1993) possono rientrare nel calcolo del plafond IVA (quindi concorrere alla qualifica di esportatore abituale IVA) ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del DPR n. 633/1972. Ciò in considerazione del fatto che, l’articolo 41, comma 4 del DL n. 331/1993 continua a definire le operazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, anche a seguito della nuova formulazione (apportate ad opera del D.lgs. n. 83/2021), come idonee ad essere computate nel conteggio del plafond IVA.
Medesime considerazioni valgono anche in relazione al calcolo dei requisiti previsti dall’articolo 30, comma 2, lettera b) del DPR n. 633/1972 per ottenere i rimborsi trimestrali di cui all’articolo 38bis, comma 2, del medesimo decreto IVA.
Ciò premesso, sempre l’Agenzia delle Entrate con il citato interpello, ha precisato che i soggetti che effettuano vendite a distanza intracomunitarie (anche se dichiarano e versano l’IVA mediante il regime OSS UE), per potersi avvalere della possibilità di acquistare senza pagamento dell’IVA (ai sensi dell’articolo 8 del DPR n. 633/1972) e dei requisiti per ottenere i rimborsi trimestrali ex art. 38bis dello stesso decreto, devono, in aggiunta alla documentazione delle operazioni secondo le regole previste nell’ambito del regime speciale unionale, continuare ad adottare le modalità di fatturazione e contabilizzazione delle vendite a distanza stabilite dalla normativa nazionale in via ordinaria (si vedano l’articolo 2, comma 2 della Legge n. 28/1997 e la circolare dell’Agenzia delle dogane circolare n. 8/D del 27 febbraio 2003).
2. Esportatori abituali e rimborso IVA infrannuale
In base a quanto sopra ne consegue che, i soggetti che hanno optato per il regime OSS, ai fini di rientrare nel concetto di esportatori abituali o richiedere il rimborso IVA infrannuale, devono:
- registrare le operazioni nei registri IVA di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 633/1972
- fatturare le stesse a norma dell’articolo 46 del DPR n. 331/1993
- presentare la dichiarazione IVA annuale inserendo le transazioni tra quelle di cui al Quadro VE, Rigo VE30, campo 3 ai fini del plafond ed il modello TR, inserendo le operazioni ai righi TA30 e TD2 ai fini dei rimborsi trimestrali.
Va da sé che per poter beneficiare dello status di esportatore abituale, o per la richiesta di rimborso IVA trimestrale, non sarà possibile, per i soggetti che hanno optato all’OSS, utilizzare la dispensa degli adempimenti IVA. Sarà necessario, infatti, documentare le operazioni mediante l’emissione di fatture nonché indicazione delle operazioni all’interno della Dichiarazione IVA ordinaria.
3. I chiarimenti di AssoSoftware
AssoSoftware, in una FAQ pubblicata sul proprio sito web, ha chiarito che per le operazioni che ricadono nel nuovo regime opzionale OSS (per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021):
- nel caso in cui il fornitore emetta fattura elettronica (ancorché non ve ne sia l’obbligo), Assosoftware consiglia di indicare solo l’imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l’art.74-sexies del DPR 633/1972), con IVA esposta sulla descrizione o sul campo “Altri Dati Gestionali” senza effetti sull’imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell’IVA (il campo non è controllato da SDI). Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l’IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare, nel campo imponibile di un altro rigo, l’IVA unionale utilizzando il codice natura 2.;
- non vi è alcun obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat considerato che l’operazione avviene nei rapporti B2C (e non B2B);
- non vi è obbligo di applicazione dell’imposta di bollo per le eventuali fatture emesse in regime OSS. Ciò in considerazione del fatto che l’operazione è comunque soggetta ad IVA in un Paese comunitario.
L’8 marzo 2022, sempre Assosoftware, ha integrato la citata FAQ chiarendo anche le modalità di fatturazione, qualora il contribuente voglia avvalersi dello status di esportatore abituale o al fine di ottenere il rimborso IVA infrannuale. Nel dettaglio è stato chiarito che, nei casi in cui l’operatore intenda avvalersi della agevolazione prevista per gli esportatori abituali per gli acquisti senza applicazione dell’imposta (come è stato chiarito dalla Risposta 802 del 9/12/2021 dell’Agenzia delle Entrate), anche le vendite in regime OSS potranno essere conteggiate ai fini della determinazione del Plafond e, eventualmente, per il rimborso trimestrale IVA. Conseguentemente, in questi casi, per l’imponibile si dovrà utilizzare la natura N3.2, facendo confluire tali operazioni nel rigo VE30 “Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, campo 3 “Cessioni intracomunitarie” della dichiarazione annuale IVA.
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