IMU 2018: terreni agricoli e cooperative edilizie

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Come già anticipato nel precedente articolo IMU 2018: abitazione principale e immobili in comodato d’uso, la prima (o unica) rata dell’IMU dovuta per l’anno in corso, ad eccezione di determinati immobili, deve essere pagata entro il 18 giugno 2018 (in quanto il 16 cade di sabato) sulla base delle aliquote, nonché detrazioni, stabilite dai singoli Comuni per l’anno 2017. Tenendo presente che nei casi in cui il Comune abbia già deliberato le aliquote IMU per il 2018 il contribuente potrà (non vi è obbligo, è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2018 anche per il pagamento della prima rata 2018. Tenendo presente, comunque, che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2018 fino al 14 ottobre 2018.

Aspetti da ricordare
Terreni agricoli Il Dipartimento delle Finanze con la propria risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018 ha chiarito che sono esenti da IMU tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati. Ciò indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
Inoltre, con il citato documento di prassi è stato precisato che sono considerati non fabbricabili, quindi non soggetti ad IMU, i terreni posseduti e condotti dai suddetti soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali di cui all’art. 13, 2° comma del DL n. del DL 201/2011.
Ciò premesso risulta opportuno ricordare che dal 2016 sono esenti dall’IMU i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione. Sul punto il Dipartimento delle Finanze con la nota 23 maggio 2016, n. 20535 ha precisato che l’esenzione IMU è applicabile anche per i terreni agricoli dei coadiuvanti familiari coltivatori diretti ancorché gli stessi siano sprovvisti di Partita IVA. Inoltre, la nota citata ha precisato che anche le società agricole possono assumere la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
  • ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (tale esenzione era già contemplata dall’art. 1, comma 1, lett. a-bis), del D.L. n. 4/2015);
  • ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

NB: con la citata risoluzione n. 1/DF/2018 è stato quindi chiarito che ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi, ai sensi dell’art. 1, comma 13 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali, in virtù dell’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011.

Fabbricati rurali strumentali Dal 2014, a seguito della Legge di Stabilità 2014, sono esenti dall’IMU i fabbricati rurali strumentali. Conseguentemente dal 2014:

  • fabbricati rurali ad uso abitativo, non strumentali, non adibiti ad abitazione principale: tassazione secondo le regole ordinarie previste per le altre tipologie di fabbricati;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo, non strumentali, adibiti ad abitazione principale: esenti da tassazione;
  • fabbricati rurali strumentali: esenti da tassazione.
Fabbricati costruiti e destinatati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice Così come stabilito dall’art. 2 del DL n. 102/2013, dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Cooperative edilizie Dal 2016 vi è l’esclusione dall’IMU delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.
Altri immobili esenti da IMU Rimangono esenti dall’IMU:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  • gli immobili di cui all’art. art. 7, 1° comma, lett. b), c), d), e), f ), h), ed i) del D.Lgs. 504/1992.

Con riferimento agli enti non commerciali nel caso in cui l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività.

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