I nuovi forfettari 2023

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L’art. 1, comma 54, della legge di Bilancio 2023 (n. 197 del 29 dicembre 2022) interviene nuovamente in modifica all’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, cambiando la soglia per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato.

Indice

1. Accesso e permanenza nel regime forfettario
2. Cause ostative
3. Estromissione dal regime agevolato

1. Accesso e permanenza nel regime forfettario

Due le novità in vigore a partire dal 2023:

  • la soglia di ricavi e compensi che consentono l’accesso o il mantenimento del regime agevolato viene incrementata, a partire dal 2023, da 65.000 euro a 85.000 euro;
  • viene introdotta la previsione di abbandono immediato del regime agevolato, in corso d’anno, al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi.

ATTENZIONE: Le soglie di ricavo / compenso devono essere verificate tenendo conto del ragguaglio ad anno e considerando tutte le attività esercitate. Non rileva, invece, un eventuale adeguamento ai fini ISA.

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2. Cause ostative

Restano ferme tutte le pregresse cause ostative al regime forfettario, di seguito brevemente richiamate.

Non possono accedere al regime forfettario i contribuenti:

  • che si avvalgono di regimi speciali IVA (ad esempio, regime del margine, salvo che sia possibile optare per la determinazione dell’imposta del valore aggiunto nei modi ordinari);
  • che si avvalgono di regimi forfettari di determinazione del reddito;
  • che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (artt. 49 e 50 TUIR) eccedenti l’importo di 30.000 euro, salvo che il rapporto di lavoro sia cessato;
  • che effettuano attività di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi;
  • che hanno sostenuto spese superiori a 20.000 euro per lavoro dipendente e assimilati (collaboratori a progetto, lavoro accessorio, utili ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro);
  • non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
  • che partecipano a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari e quelli che controllano i direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente in regime forfettario.

Vige inoltre il divieto di esercizio dell’attività in forma prevalente nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti a questo riconducibili. Rilevano i rapporti di lavoro dipendente in corso e quelli intercorsi nei due periodi di imposta precedenti. Il vincolo non si applica ai soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

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3. Estromissione dal regime agevolato

Quanto, invece, alla nuova causa di abbandono immediato del regime agevolato, mentre tutte le pregresse cause ostative impediscono l’accesso al regime o il suo mantenimento a partire dall’anno successivo, la legge di Bilancio 2023 ha previsto che, laddove il contribuente in regime forfettario superi l’ammontare di ricavi o compensi di 100.000 euro, sempre tenendo conto dell’eventuale ragguaglio a periodo, lo stesso venga immediatamente estromesso dal regime agevolato.

In questo caso, il contribuente dovrà applicare l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate dopo l’esclusione dal regime agevolato mentre, presumibilmente, l’intero anno sarà tassato in regime ordinario, ma sul punto si attendono chiarimenti.

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