Gli effetti del COVID-19 sulla Relazione unitaria del Collegio Sindacale

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Il Consiglio Nazionale DCEC ha pubblicato il 26 marzo 2019 un Documento contenente le linee guida per la redazione della Relazione unitaria del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale al bilancio al 31.12.2019. Tra le novità previste, oltre ad alcuni specifici riferimenti per la Relazione al bilancio delle nano-imprese, gli aspetti procedurali di recepimento dei provvedimenti previsti per la gestione dell’emergenza COVID-19, che possono impattare sull’operatività dei sindaci revisori.

Indice

1. Il Documento del Consiglio Nazionale DCEC
2. Le novità per le nano-imprese
3. Le novità per l’emergenza COVID-19

1. Il Documento del Consiglio Nazionale DCEC

Il Documento del Consiglio Nazionale DCEC si compone di 4 allegati:

  • Allegato 1 – Modello di Relazione unitaria del Collegio Sindacale [sindaco unico] incaricato della revisione legale.
  • Allegato 2 – Modello di Relazione unitaria del sindaco unico incaricato della revisione legale (primo incarico nelle nano-imprese);
  • Allegato 3 – Modello di Relazione unitaria del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale (dubbi significativi sulla continuità aziendale);
  • Allegato 4 – Schema di lettera di rinuncia ai termini di cui all’art. 2429, co. 3, c.c.

Per quanto concerne il modello di Relazione unitaria proposto, il Documento conferma l’ordine espositivo delle precedenti edizioni, che vede come prima sezione la Relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la Relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

  1. Titolo
  2. Destinatari
  3. Premessa
    Parte A – Relazione del revisore indipendente ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
    Parte B – Relazione sulla attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
    Parte B1 – Attività di vigilanza ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c.
    Parte B2 – Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
    Parte B3 – Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
  4. Data
  5. Sede
  6. Nome e cognome dei componenti del Collegio Sindacale con le rispettive qualifiche
  7. Firme

Tra le novità riguardanti il contenuto, si segnalano le norme relative alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni nonché le disposizioni previste dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019 in merito alla deroga del criterio di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che il sindaco-revisore deve recepire.

Per quanto riguarda la rivalutazione dei beni d’impresa, il sindaco-revisore dovrà porre in essere le normali procedure di controllo finalizzate a verificare:

  • la corretta contabilizzazione della rivalutazione e dell’imposta sostitutiva;
  • che la società abbia fornito adeguata informativa.

Anche nel caso in cui la società abbia derogato il criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 del c.c. e valutato i titoli iscritti nell’attivo circolante al loro valore di iscrizione, anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, il sindaco-revisore dovrà verificare la corretta contabilizzazione dei titoli e il rispetto degli obblighi informativi.

Per entrambe le situazioni, se il sindaco-revisore lo ritiene opportuno per meglio comprendere il bilancio potrà inserire nella Relazione un richiamo di informativa in conformità al citato principio di revisione ISA Italia n. 706.

Nel Documento viene fornito anche un approfondimento in merito alle conclusioni di revisione riferite al bilancio 2019 per quelle società che hanno nominato l’organo di controllo o il revisore entro il termine originariamente previsto del 16 dicembre 2019.

2. Le novità per le nano-imprese

Per tali società, denominate nano-imprese ai sensi del Documento del CNDCEC del 17 gennaio 2020 “La revisione legale nelle ‘nano-imprese’ – Riflessi e strumenti operativi”, questa Relazione potrebbe risultare la prima redatta dal sindaco-revisore ai sensi delle modifiche apportate dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza all’art. 2447 del c.c.

Considerato il limitato tempo a disposizione per effettuare in modo corretto ed esauriente le richieste procedure ai sensi degli ISA Italia, nonché l’obbligo per il sindaco-revisore di osservare con attenzione le disposizioni dell’ISA Italia n. 510, “Primi incarichi di revisione contabile – Saldi di apertura”, il sindaco-revisore potrebbe incontrare difficoltà nel recepire adeguati e sufficienti elementi probativi.

In merito il Documento in oggetto riporta le problematiche per il sindaco-revisore, ad es. nella revisione delle rimanenze a causa dell’inesistenza o non affidabilità delle scritture ausiliarie di magazzino. Nel caso di tale o altre circostanze per cui il sindaco-revisore si possa trovare ad affrontare delle limitazioni nelle procedure di revisione, può essere opportuno emettere un giudizio con rilievi di cui il Documento fornisce anche degli esempi.

Con riferimento al primo obbligo di revisione per le nano-imprese il CNDCEC riporta inoltre che potrebbe essere opportuno aggiungere nella Relazione di revisione un paragrafo relativo ad “Altri aspetti” come previsto dal principio di revisione ISA Italia n. 706, “Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella Relazione del revisore indipendente”, in cui il sindaco-revisore può fornire ulteriori informazioni che ritiene utili per la comprensione del bilancio.

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3. Le novità per l’emergenza COVID-19

Il Documento evidenzia alcuni aspetti in Relazione allo stato di emergenza COVID-19 rispetto agli aspetti procedurali e sostanziali.
Le misure restrittive richieste dai provvedimenti del governo hanno impattato significativamente sulla possibilità di spostamento dei sindaci-revisori.

Per questo motivo il Documento prevede che:

  • la Relazione possa essere sottoscritta solo dal Presidente a nome del Collegio Sindacale, precisando tale circostanza;
  • le riunioni del Collegio Sindacale possano tenersi da remoto (video o teleconferenza), con sottoscrizione del verbale da parte dei sindaci con le stesse modalità dettate per la firma della Relazione da parte del Presidente.

La Relazione unitaria del Collegio Sindacale può essere sottoscritta soltanto dal Presidente del Collegio Sindacale tramite firma elettronica qualificata, e inviata dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Presidente del Collegio Sindacale alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Società. Tale ultimo indirizzo può essere verificato sul sito http://www.inipec.gov.it/cerca-pec.

In alternativa, il Presidente del Collegio Sindacale può inviare un file pdf della Relazione sottoscritta manualmente dal Presidente del Collegio Sindacale. È possibile anche utilizzare indirizzi di posta elettronica non certificata, chiedendo però conferma di ricezione.

Il Documento riporta un ulteriore riferimento alle criticità legate alla diffusione del COVID-19 relativamente all’Allegato 3 – Modello di Relazione unitaria del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale (dubbi significativi sulla continuità aziendale).

Non vi è alcun dubbio che gli effetti che hanno caratterizzato il primo scorcio dell’esercizio 2020, e, allo stato, non è dato sapere per quanto tempo perdureranno e in che misura, potrebbero impattare sulla continuità aziendale.

Tuttavia, è anche evidente che l’evento si sia verificato dopo la chiusura del bilancio 2019 e che quindi non dovrebbe impattare sulla valutazione delle voci del bilancio 2019, ma sicuramente deve essere considerato al fine di determinare se il principio di continuità aziendale sia applicabile, soprattutto per aziende che operano in determinati settori di attività, e ne deve essere comunque data adeguata informativa in nota integrativa.

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