Decreto Fiscale: proroga dei versamenti Redditi e IRAP

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Tra le disposizioni urgenti introdotte con il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, cd. “decreto fiscale”, viene previsto all’art. 13 il differimento dei termini di versamento delle imposte e dei contributi emergenti dai modelli Redditi e IRAP 2025, anno di imposta 2024, per i soggetti ISA e forfetari.

Vediamo nel dettaglio chi sono i contribuenti interessati alla proroga e quali i nuovi termini di versamento.

Indice

1. Soggetti beneficiari della proroga
2. I nuovi termini di versamento
3. Chi versa e quando: il quadro di sintesi

1. Soggetti beneficiari della proroga

Il comma 1 dell’articolo 13 del D.L. n. 84/2025 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025, stabilisce il differimento dei termini di versamento delle imposte e dei contributi emergenti dai modelli Redditi e IRAP 2025, anno di imposta 2024, a favore dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

La proroga si applica anche nel caso in cui la compilazione del modello ISA non sia dovuta, a seguito della presenza di una causa di esclusione (es. inizio o cessazione attività), così come si applica anche nel caso in cui il modello ISA, per quanto debba essere compilato e trasmesso, non sia comunque applicabile (es. impresa multiattività; i nuovi soggetti obbligati dal 2025, ovvero le STP che determinano il reddito in regime di impresa , ma che esercitano attività che tipicamente rientrano nei redditi di lavoro autonomo – commercialisti, veterinari, ecc. – e  contribuenti appartenenti a gruppo IVA).

ATTENZIONE – Unica condizione posta è che si tratti di contribuenti che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice (ISA) dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Ne consegue che nel solo caso di causa di esclusione dagli ISA riferibile al superamento della soglia dei ricavi o compensi, la proroga qui in esame non si applica.

Così come già accaduto in passato in occasione di proroghe similari, il D.L. 17 giugno 2025, n. 84 comprende tra i soggetti beneficiari anche i soggetti “collegati” ai contribuenti che esercitano attività per le quali è stato approvato il modello ISA.

Possono giovarsi, quindi, del maggior termine, anche i soci di società trasparenti ed i collaboratori familiari che fanno capo a soggetti ammessi al rinvio.

Inoltre, seppure si tratti di contribuenti esclusi dall’ISA, la proroga è concessa anche ai contribuenti in regime di vantaggio o in regime forfetario, a condizione che esercitino attività per le quali è stato approvato il modello ISA.

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2. I nuovi termini di versamento

I soggetti ammessi alla proroga potranno effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dalle dichiarazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e, se del caso, dalle dichiarazioni IVA (in caso di scelta per il versamento alla scadenza prevista per i Redditi), che originariamente erano dovuti entro il 30 giugno 2025 senza maggiorazione, entro il nuovo termine del 21 luglio 2025, sempre senza alcuna maggiorazione.

Il differimento dei termini di versamento include anche l’imposta sostitutiva del maggior reddito concordato, nota come “flat tax concordato”, prevista dagli articoli 20-bis (per i contribuenti soggetti ISA) e 31-bis (per i contribuenti in regime forfetario) del Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (decreto CPB).

I medesimi soggetti cui sopra potranno ulteriormente differire i versamenti al trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Ciò significa che il termine ultimo di versamento in soluzione unica dei saldi dovuti per il 2024 e del primo acconto dovuto per il 2025, scade il 20 agosto 2025.

Resta ovviamente ferma la facoltà di rateizzare le somme dovute a cadenza mensile, in rate scadenti il 16 di ciascun mese (salvo festivi e pausa estiva), con ultima rata possibile in scadenza il 16 dicembre 2025.

OSSERVA – Nessuna variazione, invece, è prevista per il termine di versamento del secondo acconto, in scadenza il 30 novembre (domenica), e quindi lunedì 1° dicembre 2025.

3. Chi versa e quando: il quadro di sintesi

In conclusione, il termine per il versamento senza maggiorazione passa dal 30 giugno al 21 luglio 2025 e, con maggiorazione 0,4%, dal 21 luglio al 20 agosto 2025, per:

  • i soggetti che applicano il modello ISA;
  • i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati i modelli ISA, ma che presentano cause di esclusione dagli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.
    • In tale definizione sono ricompresi anche i contribuenti in regime forfetario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) e i contribuenti in regime di vantaggio (i cosiddetti “ex-minimi”, ex articolo 27, comma 1, del Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).
    • Sono tuttavia esclusi dalla proroga i contribuenti esclusi dagli ISA per superamento della soglia di ricavi o compensi, pari a euro 5.164.569, per i quali il termine di versamento in assenza di maggiorazione resta al 30 giugno (salvo diverso termine, per le società di capitali, variabile a seconda della data di avvenuta approvazione del bilancio)
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese: la proroga si estende anche a coloro che partecipano a società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché a imprese familiari o a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza, secondo gli articoli 5, 115 e 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Condizione essenziale è che la società, associazione o impresa cui partecipano rispetti i requisiti indicati nel comma 1 dell’articolo 13, ovvero che per l’attività esercitata sia stato approvato un modello ISA e che i ricavi o compensi non superino la soglia prevista.

Per tutti gli altri contribuenti che presentano modello Redditi (ad esempio soggetti che dichiarano redditi da terreni, fabbricati, da lavoro dipendente, occasionali, ecc.) il termine di versamento in assenza di maggiorazione rimane il 30 giugno 2025, con possibilità di versamento in seconda scadenza entro il 30 luglio con maggiorazione 0,4%.

Resta ferma anche in questo caso la possibilità di rateizzare le somme dovute in rate scadenti il 16 di ciascun mese (salvo festivi e pausa estiva), posto che i termini per il versamento delle rate sono stati resi uniformi per i titolari di partita IVA e i non titolari di partita IVA (articolo 8 decreto legislativo “Adempimenti”, D.Lgs. n. 1/2024).

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