CPB: imposte e contributi sempre da versare, anche dai soci, pena decadenza

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Le imposte e i contributi dovuti in ragione dell’avvenuta adesione al Concordato preventivo biennale (CPB) devono essere sempre versati, anche dai soci, pena la decadenza. Per quanto sopra, è necessario avere ben chiaro i termini entro cui possono essere effettuati i versamenti, da parte di chi, e cosa accade se l’obbligo non viene rispettato entro il termine massimo consentito dalla norma.

Indice

1. Premessa
2. Imposte e contributi sul reddito concordato: obbligo di versamento
3. Versamento imposte e contributi, i soggetti obbligati
4. I 60 giorni di tempo per versare dalla ricezione dell’avviso bonario

1. Premessa

La “scommessa” del Concordato preventivo biennale è risultata, per la maggior parte dei contribuenti che hanno espresso adesione, vincente. L’effetto congiunto della tassa piatta, laddove applicabile, e del calcolo delle imposte e dei contributi INPS sul solo reddito concordato, inferiore a quello effettivo, infatti, ha consentito a molti contribuenti di godere di un consistente risparmio in termini di carico complessivo, il cui effetto risulta altresì amplificato anche dalla circostanza di dover non solo versare minori somme a titolo di saldo, ma anche a titolo di acconto per l’anno 2025.

Quanto sopra, ovviamente, partendo da quello che è lo scenario più comune, ovvero quello che riguarda i contribuenti che lo scorso anno hanno detto di sì all’accordo con il fisco, ragionevolmente immaginando di conseguire risultati effettivi superiori a quelli concordati, ed avendo poi verificato a conguaglio di aver correttamente interpretato le previsioni.

In questo quadro, il concordato assume una doppia veste: non solo un accordo con il fisco che consente di godere di tutta una serie di benefici (es. il regime premiale ISA) nonché di poter pianificare in anticipo il carico fiscale e previdenziale, ma anche e soprattutto uno strumento di risparmio fiscale che va premiare le realtà in crescita.

Detto questo, come sempre, occorre considerare ogni aspetto al fine di evitare di incorrere in errori che possono costare molto cari: se è ben vero che un concordato correttamente sottoscritto ed applicato permette di ridurre, anche considerevolmente, il carico fiscale e previdenziale, di per contro quel “poco” di imposte e contributi dovuti sui valori concordati deve essere versato, pena decadenza, ovvero pena la perdita di tutti i benefici, primo su tutti appunto la determinazione del dovuto sui valori concordati, inferiori a quelli effettivi.

2. Imposte e contributi sul reddito concordato: obbligo di versamento

L’accordo con il fisco può venire meno in presenza di molteplici circostanze, le cui conseguenze sono molto diverse. In taluni casi, a mutare è il quadro del contribuente all’atto dell’adesione rispetto a quello applicabile all’annualità oggetto di concordato.

È il caso, ad esempio, del contribuente soggetto ISA nell’anno di imposta 2023, che ha concordato per il biennio 2024 e 2025. Nel 2025, tuttavia, il contribuente ha adottato il regime forfetario. In questo caso, si presenta una causa di cessazione, ovvero una delle cause (elencate all’art. 21 del decreto CPB D.Lgs. n. 13/2024) che fanno venire meno gli effetti del concordato nell’anno in cui si verificano.

Nel caso esemplificativo qui descritto, quindi, il contribuente applica legittimamente il concordato per l’anno di imposta 2024, mentre per il 2025 il concordato cessa, sia in termini di benefici che di vincoli. Per il 2025, le imposte ed i contributi saranno determinati sulla base del reddito effettivo, indipendentemente dal fatto che questo si assesti sopra o sotto il valore che a suo tempo era stato concordato.

In altri casi, il contribuente incorre in decadenza, fattispecie profondamente diversa dalla cessazione. L’ottica e le cause di decadenza sono sancite dall’art. 22 del decreto CPB e, in estrema sintesi, il quadro è quello di un contribuente che non è più “meritorio” di godere dei benefici dell’accordo con il fisco, in quanto ha tenuto gravi comportamenti, quali l’aver posto a fondamento del concordato dati inesatti (con scostamento almeno del 30%), l’omessa presentazione di dichiarazioni obbligatorie, l’aver commesso violazioni di non lieve entità (tra queste, attenzione, per esempio vi è l’omessa certificazione dei corrispettivi contestata in numero pari o superiore a tre, per violazioni commesse in giorni diversi), e molte altre ancora.

Per quanto qui oggetto d’esame, l’attenzione va all’art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024, comma1, lettera e).

OSSERVAIl concordato decade quanto è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all’art. 12, comma 2, qualora il pagamento di tali somme non sia avvenuto, ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall’art. 36-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Ciò significa che le imposte ed i contributi dovuti sulla base dei valori concordati devono essere versati, pena decadenza.

Per quanto sopra, è necessario avere ben chiaro “entro quando” possono essere effettuati i versamenti, da parte di chi, e cosa accade se l’obbligo non viene rispettato entro il termine massimo consentito dalla norma.

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3. Versamento imposte e contributi, i soggetti obbligati

Al fine di inquadrare correttamente la questione qui in esame, è bene innanzi tutto chiarire chi sono i soggetti obbligati al versamento delle imposte e dei contributi in ragione dell’avvenuta adesione al CPB, al fine di evitare la problematica della decadenza.

Professionista / titolare ditta individuale

In talune circostanze il riferimento è chiaro ed intuitivo: per esempio, se ad aver sottoscritto il concordato è il titolare di una ditta individuale, o un professionista che esercita attività in forma autonoma, il soggetto obbligato è, ovviamente, il titolare.

È comunque necessario effettuare un distinguo sotto il profilo previdenziale: se il contribuente è professionista iscritto all’INPS Gestione Separata, il reddito concordato rileva anche sotto il profilo previdenziale. Tale rilievo non è invece previsto dalla normativa per quanto riguarda i contributi dovuti alla Cassa di Previdenza, tant’è che la pressoché totalità delle Casse fa comunque riferimento al reddito effettivo, anche in caso di adesione al concordato.

Da ciò discendono anche conseguenze sotto il profilo della decadenza: se il professionista aderente al CPB non versa le imposte dovute sul reddito concordato, interviene decadenza. Se lo stesso professionista non versa i contributi dovuti alla Cassa privata di appartenenza, da ciò non discendono conseguenze sul CPB, mentre tali conseguenze emergono nel caso di professionista iscritto alla Gestione Separata.

SRL non in regime di trasparenza

Altro caso lineare è quello della SRL non in regime di trasparenza: a rilevare sono i versamenti dovuti dalla società a livello di IRES e IRAP dovuti in ragione dei valori concordati (per quanto, da qui a poco, occorrerà effettuare un passaggio in più nell’ottica dei soci lavoratori di SRL iscritti a INPS Commercio o Artigianato).

Soggetti collettivi che imputano il reddito per trasparenza

Ben più delicato e complesso è invece il caso dei soggetti collettivi che imputano il reddito per trasparenza, ovvero le società di persone, le associazioni professionali e le SRL che hanno optato per la trasparenza.

Infatti, l’art. 12 del decreto CPB, titolato “Effetti dell’accettazione della proposta”, prevede che “L’accettazione da parte del contribuente della proposta di cui all’art. 9 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, obbliga al rispetto della medesima i soci o gli associati”.

Detto più semplicemente, le imposte ed i contributi che emergono in ragione del concordato non sono solo quelli direttamente afferenti alla società o associazione (ovvero l’IRAP) ma anche quelli dovuti da parte dei soci o associati che dichiarano il reddito per trasparenza, reddito appunto determinato in regime di concordato.

ATTENZIONE – Sotto questo profilo, quindi, emerge una differenza sostanziale e di massima rilevanza tra i requisiti di accesso al CPB e le cause di decadenza: se per l’accesso la verifica della soglia dei 5.000 euro di debiti previdenziali e erariali scaduti alla data di chiusura dell’esercizio antecedente al biennio concordatario (quindi, per il CPB 2024/2025 alla data del 31 dicembre 2023, in caso di esercizio coincidente all’anno solare) sono rilevanti solo i debiti del soggetto che esprime adesione al concordato (quindi quelli della società o associazione, e non quelli dei soci o associati), sotto il profilo della decadenza rilevano i versamenti dovuti non solo da parte della società/associazione, ma anche da parte dei soci.

Quanto sopra, peraltro, emerge con chiarezza dalla relazione illustrativa che ha accompagnato il cd. secondo decreto correttivo, n. 81/2025, con il quale è stato introdotto il termine dei 60 giorni dalla ricezione dell’avviso bonario, con la motivazione che questo maggior termine di sessanta giorni, dapprima non previsto, è stato dettato proprio ai fine di “risolvere complessità operative che possono ricorrere nell’ipotesi di una proposta di concordato accettata da una società di persone, laddove un singolo socio ometta il versamento delle imposte dovute”.

Soci lavoratori delle SRL

Per chiudere il cerchio, occorre tornare anche sui soci lavoratori delle SRL, che determinano la contribuzione INPS sulla base di un reddito figurativo che viene determinato sulla base del reddito concordato dalla SRL non in regime di trasparenza, in proporzione alla quota di partecipazione posseduta.

Anche in questo caso i valori concordati sono rilevanti, e vengono “trasposti” nella dichiarazione del socio ai fini INPS Artigianato e Commercio. Come tali, si ritiene, anch’essi divengono rilevanti ai fini della decadenza. Quindi, se il socio che deve versare INPS in forza del reddito concordato omette il versamento, anche in tal caso si ritiene possa intervenire decadenza in capo al socio stesso e alla società.

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4. I 60 giorni di tempo per versare dalla ricezione dell’avviso bonario

Ricapitolando, l’omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposte dirette e contribuzione INPS calcolate avvalendosi delle disposizioni in materia di concordato preventivo comporta la decadenza dai benefici del concordato stesso.

È necessario aver chiaro le tempistiche: per omesso versamento non si intende il mancato versamento tempestivo. Infatti, è anche possibile “saltare la scadenza” canonica, e porre rimedio con ravvedimento operoso, prima della ricezione dell’avviso bonario.

La ricezione dell’avviso bonario, prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 81/2025, rappresentava il “punto di non ritorno”.

Fortunatamente, sul punto la norma è stata ammorbidita, consentendo ora di ottemperare anche dopo la ricezione del bonario, purché entro 60 giorni e senza possibilità di ulteriori dilazioni o rateazioni.

Questa apertura è senza dubbio da accogliersi con favore, ma ciò non toglie che la gestione dei versamenti emergenti dai dichiarativi nell’ambito dei quali viene applicato il CPB richieda grande attenzione e, possibilmente, la massima puntualità, anche perché un’omissione da parte di anche uno solo dei soggetti coinvolti travolge l’intero impianto.

Esempio

Per esempio, ipotizziamo che la “Pippo SNC”, composta dai soci Tizio e Caio, abbia sottoscritto il concordato 2024/2025. In sede di modello Redditi 2025 anno di imposta 2024 sia Tizio che Caio determinano l’IRPEF e addizionali dovute, e la contribuzione INPS (Artigianato o Commercio) tenuto conto degli effetti del concordato sottoscritto dalla società.

Tizio versa puntualmente tutte le somme dovute, mentre Caio non riesce ad ottemperare alle scadenze previste per il versamento. A questo punto occorrerà monitorare la situazione di Caio, il quale potrà, prima di tutto, ricorrere al ravvedimento operoso al fine di versare il dovuto contenendo le sanzioni.

Laddove ciò non fosse possibile, occorrerà anche monitorare la futura ricezione da parte di Caio dell’avviso bonario afferente agli omessi versamenti: se egli verserà entro 60 giorni il dovuto, l’intera operazione concordato sarà salva. Diversamente, il mancato pagamento da parte di Caio comporterà la decadenza del CPB, coinvolgendo direttamente sia la società che l’altro socio.

Tutti i soggetti coinvolti, quindi verrebbero pesantemente penalizzati, posto che con la decadenza vengono meno tutti i benefici del concordato. Concretamente, quindi, ci si potrebbe trovare di fronte a compensazioni effettuate sovra soglia, in assenza di visto, in forza di un regime premiale ISA rivelatosi non spettante e, se il reddito effettivo era superiore a quello concordato, alla necessità di presentare dichiarazioni integrative, con versamento delle maggiori somme dovute, maggiorate di sanzioni ed interessi, dovute alla riliquidazione delle dichiarazioni tenuto conto del fatto che in caso di decadenza il contribuente è tenuto a determinare – e per l’intero biennio! – imposte e contributi sul maggiore tra valore concordato e valore effettivo, sia a livello reddituale che di valore della produzione netta IRAP.

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