Corrispettivi telematici: nuove sanzioni dal 1° gennaio 2021

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La Legge di Bilancio 2021, riformulando gli artt. 6 e 11 del D.lgs. n. 471/1997, ha previsto un regime sanzionatorio ad hoc in caso di omessa/tardiva/infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici.

In base a quanto stabilito all’interno del comma 1111 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, le sanzioni in esame trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Sembra comunque ragionevole ritenere che, tale disposizione, per il favor rei, torni applicabile anche per errori commessi prima del 1° gennaio 2021. Infatti, secondo quanto previsto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 9670 del 14 aprile 2018, il favor rei non viene meno in presenza di una disposizione normativa di mera decorrenza (sul punto si auspica una conferma ministeriale).

Indice

1. Profili sanzionatori fino al 31 dicembre 2020
2. Profili sanzionatori dal 1° gennaio 2021
3. Tabella riduzioni ravvedimento operoso

1. Profili sanzionatori fino al 31 dicembre 2020

L’art. 2 comma 6 del D.Lgs. n. 127/2015 stabilisce che, in caso di omessa trasmissione dei corrispettivi, nonché in caso di trasmissione tardiva (sul punto si veda la CM n. 3 del 21 febbraio 2020, par. 5), tornano applicabili le sanzioni di cui all’art. 6 comma 3 e 12 comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997.

Così come previsto dal citato art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 471/1997, la sanzione applicabile è pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di Euro 500 (così come disciplinato dall’art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 471/1997).

In base a quanto contenuto nell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. n. 471/1997, nonché dei chiarimenti che si evincono all’interno della CM n. 23 del 25 gennaio 1999, sembra ragionevole ritenere che:

  • la sanzione in esame si riferisca al singolo corrispettivo non documentato;
  • la misura minima della sanzione vada applicata per singola infrazione.

Tale regime sanzionatorio, inoltre, pur in assenza di chiarimenti ufficiali sul punto, dovrebbe applicarsi:

  • sia ai soggetti dotati dei registratori telematici che abbiano trasmesso i dati oltre il termine ordinario di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione;
  • sia ai soggetti con volume d’affari pari o inferiore ad Euro 400.000 che beneficiano della moratoria delle sanzioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 (di cui all’art. 2 comma 6-ter del D.Lgs. n. 127/2015) e che abbiano eseguito l’invio mensile dei dati oltre l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Per le sanzioni di cui sopra risulta possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso (di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997); ciascuna violazione dovrà essere considerata autonomamente (sul punto si vedano: CM n. 98 del 17 maggio 2000 n. 98, par. 9.2.4 e CM n. 28 del 21 giugno 2011, par. 2.15).

In tema di sanzioni accessorie, l’art. 12 comma 2 del D.Lgs. n. 471/1997 stabilisce che, nei casi in cui siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi, si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, per un periodo da tre giorni a un mese, oppure per un periodo da un mese a sei mesi, se l’importo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di Euro 50.000,00.

2. Profili sanzionatori dal 1° gennaio 2021

La Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2021, ha stabilito un regime sanzionatorio ad hoc in merito alla memorizzazione/trasmissione telematica dei corrispettivi. Infatti, a seguito della citata Legge di Bilancio 2021, il sistema sanzionatorio riservato ai corrispettivi telematici è ora, compiutamente, disciplinato ad opera degli artt. 6 e 11 del D.Lgs. n. 471/1997 (fino al 31 dicembre 2020, come descritto in precedenza, per le sanzioni in tema di corrispettivi telematici veniva fatto un semplice rinvio, nell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997).

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Nel dettaglio, con la Legge di Bilancio 2021, è stato stabilito che:

  • le irregolarità relative alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (per meglio dire omissione, tardività, infedeltà, incompletezza) sono sanzionate, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. n. 471/1997, in misura pari al 90% dell’imposta relativa all’importo non memorizzato o non trasmesso. La sanzione torna applicabile per ciascuna memorizzazione/trasmissione, tenendo presente che la sanzione non può essere inferiore ad Euro 500 (art. 6 comma 4 del DLgs. n. 471/1997). Nei casi in cui la violazione riguardi sia la memorizzazione che la trasmissione di una sola operazione tornerà applicabile un’unica sanzione. Medesima sanzione torna applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione (ad esempio registratori telematici di cassa). Inoltre, qualora non siano constatate omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli strumenti di trasmissione è punita con sanzione amministrativa da Euro 250 a Euro 2.000;
  • in caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri, oppure per incompleta/infedele trasmissione, e qualora l’omissione non abbia inciso sulla corretta liquidazione IVA, torna applicabile una sanzione in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione (e non per operazione). In tal caso non opera però l’art. 12 del D.Lgs. 472/97 in tema di cumulo giuridico; di conseguenza le diverse sanzioni vanno sommate materialmente (si veda art. 11 co. 2-quinquies del D.Lgs. n. 471/97);
  • le sanzioni accessorie (sospensione dell’attività di cui all’art. 12, 2° comma del D.lgs. n. 471/1997) tornano applicabili anche nelle ipotesi di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, o nella memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri.

Anche in tal caso sarà possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso. Tenendo presente che, in caso di applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, dovrà essere considerata ciascuna violazione (sul punto si vedano: CM n. 98 del 17 maggio 2000 n. 98, par. 9.2.4 e CM n. 28 del 21 giugno 2011, par. 2.15).

La sanzione andrà versata utilizzando il modello F24 con codice tributo “8904” (Sanzione pecuniaria IVA).

3. Tabella riduzioni ravvedimento operoso

Di seguito si riportano le riduzioni attualmente previste in sede di ravvedimento operoso.

Sanzione edittale ridotta a: Tipologia di violazione/errore Tempistica per effettuare il ravvedimento operoso
1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 472/1997) Mancato pagamento del tributo o di un acconto Entro 30 giorni dalla data di scadenza
1/10 del minimo (art. 13, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 472/1997) Omissione della presentazione della dichiarazione Se viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni
1/9 del minimo (art. 13, comma 1, lett. a-bis) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Entro 90 giorni dall’omissione/errore.
Errori/omissioni commessi in dichiarazione Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione nella quale è avvenuto l’errore/omissione
1/8 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo – Entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione
– Entro un anno dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione
1/7 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo – Entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione
– Entro due anni dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione
1/6 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo – Oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione
– Oltre due anni dalla violazione, quando non è prevista la dichiarazione
1/5 del minimo (art. 13, comma 1, lett. b-quater) del D.Lgs. n. 472/1997) Errori/omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo Dopo la costatazione della violazione mediante Processo verbale di constatazione (c.d. PVC)
Rimangono escluse le violazioni relative all’omissione dell’installazione degli apparecchi per l’emissione di scontrini fiscali o all’omessa emissione di ricevute fiscali.

N.B.: Le riduzioni sono valevoli per tutte le tipologie di tributi (a seguito delle novità introdotte ad opera del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n. 157/2019)

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