Concordato e imprese: nuove indicazioni sulle cause di cessazione
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è l’istituto di compliance disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, introdotto per favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, permettendo loro di definire preventivamente – per un biennio – i redditi d’impresa e di lavoro autonomo.
Sul tema, oggetto di numerosi interventi di carattere normativo e di prassi, continuano a pervenire nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, per quanto concerne le attività d’impresa, sono meritorie di attenzione le recenti Risposte alle istanze di interpello n. 98 e n. 103 del 2026, entrambe in materia di cause di cessazione.
Indice
1. La cessazione degli effetti del Concordato preventivo
2. Cessazione CPB per circostanze eccezionali – Il blocco giudiziario del cantiere
3. Cessazione CPB per acquisto d’azienda – Il caso dell’imprenditore individuale
1. La cessazione degli effetti del Concordato preventivo
Il tratto comune dei due documenti di prassi oggetto di approfondimento nel presente contributo risiede nel focalizzare l’attenzione sull’istituto della cessazione del concordato, che deve essere tenuta ben distinta dalla fattispecie della decadenza.
I due istituti divergono radicalmente non solo per i presupposti che li generano, ma soprattutto per le conseguenze che producono sull’accordo stipulato:
- la decadenza (regolata dall’art. 22 del D.Lgs. n. 13/2024) ha natura “sanzionatoria”: si verifica a seguito del comportamento infedele del contribuente, quali violazioni, omissioni rilevanti nei versamenti o accertamenti di attività non dichiarate superiori al 30% dei ricavi. In termini pratici, la decadenza scaturisce da gravi condotte infedeli del contribuente e produce effetti sanzionatori maggiormente gravosi: il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta, travolgendo l’intero biennio (e quindi, potenzialmente, anche una annualità già “chiusa” sotto il profilo delle imposte, rendendo necessaria la presentazione di dichiarazione integrativa). La norma impone che, in caso di decadenza, restano comunque dovute le imposte e i contributi calcolati sul reddito e sul valore della produzione netta concordati, qualora questi risultino maggiori di quelli effettivamente conseguiti;
- la cessazione (regolata dagli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 13/2024) si verifica invece in presenza di accadimenti esterni, oggettivi o modifiche strutturali che alterano le condizioni operative su cui l’accordo si fondava originariamente. Si tratta quindi di circostanze tendenzialmente fuori dal controllo del contribuente e che certamente non sono riferibili a infedeltà da parte dello stesso. Da qui, il trattamento completamente diverso – rispetto alla decadenza – in termini di conseguenze: la perdita di efficacia del concordato non è retroattiva, ma opera esclusivamente a partire dal periodo d’imposta nel quale si verifica l’evento. Di conseguenza, se la causa di cessazione interviene nel secondo anno del biennio, l’efficacia del CPB per il primo anno resta del tutto valida.

Fatto questo doveroso richiamo alla differenza tra cessazione e decadenza, e relativi effetti, non sorprende il fatto che vi sia grande interesse da parte dei contribuenti ad ottenere ulteriori indicazioni in merito alle cause di cessazione, le uniche che legittimamente possono consentire di “sfuggire” ad un concordato rivelatosi poi troppo oneroso.
Le cause di cessazione del concordato preventivo biennale sono normate, come detto, dal D.Lgs. 13/2024, artt. 19 e 21. Le recenti risposte ad interpello riguardano entrambe le fattispecie. Più nel dettaglio:
- la Risposta n. 98/2026 fa riferimento all’ 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, il quale disciplina la perdita di efficacia del CPB a fronte del verificarsi di specifiche cause straordinarie o “circostanze eccezionali”;
- La Risposta n. 103/2026, invece, si concentra sull’art. 21, comma 1, lettera b-ter) del medesimo decreto, che individua come causa di cessazione il compimento di operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni e conferimenti) o le modifiche della compagine sociale.
Si tratta, dunque, di due fattispecie normative separate: da un lato, l’insorgenza di eventi eccezionali fortemente impattanti sui ricavi; dall’altro, scelte organizzative e societarie straordinarie che mutano la natura del soggetto giuridico. Di seguito si esaminano nel dettaglio le casistiche.
2. Cessazione CPB per circostanze eccezionali – Il blocco giudiziario del cantiere
Il quesito posto all’Amministrazione finanziaria, oggetto della Risposta ad interpello n. 98/2026, riguarda un agente immobiliare la cui prestazione lavorativa si svolge in via esclusiva presso un cantiere edile, per conto di un’unica impresa committente. A causa di provvedimenti giudiziari, il cantiere ha subito un blocco totale che ha azzerato l’operatività del professionista per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà. Il contribuente, che aveva già aderito al CPB per il biennio 2024-2025, ha chiesto se tale evento giustifichi la cessazione degli effetti del regime.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, limitatamente al 2024, l’istanza risulta inammissibile per carenza del requisito di preventività, in quanto l’interpello è stato presentato oltre i termini di presentazione ordinari previsti per la dichiarazione dei redditi afferente a tale annualità. Per l’anno 2025, invece, i termini risultano essere rispettati e la soluzione fornita stabilisce che il blocco dell’attività edile causato da provvedimenti giudiziari può integrare una circostanza eccezionale.
RICORDA: Le “circostanze eccezionali” che consentono la fuoriuscita dal concordato sono previste dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024 e sono state individuate specificamente dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024. L’art. 4 del citato decreto fornisce un’elencazione tassativa, all’interno della quale rientrano i danni ai locali, i danni rilevanti alle scorte, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività e la sospensione dell’attività laddove l’unico cliente abbia interrotto la propria.
L’Agenzia conferma che l’evento descritto può rientrare tra le ipotesi del decreto, a condizione che si traduca, nel caso concreto, nella materiale impossibilità di accedere al cantiere. A questo requisito oggettivo deve sempre affiancarsi la condizione quantitativa richiesta dalla norma: il CPB cesserà di produrre effetti solo se il protrarsi del blocco genererà minori redditi effettivi eccedenti la misura del 30 per cento rispetto agli importi concordati.
In sintesi, l’impossibilità oggettiva di accedere al cantiere dell’unico committente a causa di un blocco giudiziario legittima la cessazione del CPB rientrando nelle cause del D.M. 14 giugno 2024, a condizione che, a partire dal periodo d’imposta in cui si concretizza l’effettivo calo reddituale, tale calo superi la soglia del 30 per cento.
3. Cessazione CPB per acquisto d’azienda – Il caso dell’imprenditore individuale
Il caso trattato nella Risposta ad interpello n. 103/2026 analizza la posizione di un intermediario di commercio operante come ditta individuale. Il contribuente, che ha accettato la proposta di CPB per il biennio 2025-2026, intende acquistare un’azienda operante nell’elaborazione dati per internalizzare la gestione amministrativa e ottimizzare la propria attività. Viene dunque richiesto se tale acquisizione possa comportare la cessazione del concordato ai sensi dell’art. 21, comma 1, lettera b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024, che regola le ipotesi di operazioni straordinarie.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione normativa in questione prevede la perdita di efficacia del concordato esclusivamente nel caso in cui le operazioni di fusione, scissione o conferimento coinvolgano una “società o ente”, ovvero qualora vi siano modifiche nella compagine sociale di società e associazioni disciplinate dall’art. 5 del TUIR. Basandosi dunque sul rigoroso tenore letterale della disposizione, a parere dell’Agenzia le imprese individuali sono del tutto escluse dall’ambito soggettivo di applicazione di tale specifica causa di cessazione.
In sintesi, l’acquisizione di un’azienda da parte di un imprenditore individuale non determina la fuoriuscita dal Concordato Preventivo Biennale, in quanto le preclusioni legate alle operazioni straordinarie non trovano applicazione nei confronti delle ditte individuali.