Commercio elettronico diretto e indiretto: le novità dal 2019 e dal 2021

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Con la Direttiva UE n. 2455/2017 del 5 dicembre 2017 (che andrà recepita dal nostro legislatore nel sistema tributario nazionale) ci saranno, dal 2019 e dal 2021, delle novità IVA che toccheranno rispettivamente il commercio elettronico diretto (considerato ai fini fiscali servizi), nonché il commercio elettronico indiretto (che attiene alle cessioni di beni on-line).

Tipologia di commercio elettronico Novità
Commercio elettronico diretto: novità a decorrere dal 1° gennaio 2019
  • Introduzione di una soglia annua a livello comunitario, pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell’IVA), al di sotto della quale le operazioni di commercio elettronico diretto rese a privati consumatori di altri Paesi della UE (quindi, unicamente operazioni B2C) rimarranno imponibili ai fini IVA nello Stato membro di stabilimento del prestatore (e non come avviene dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 nel Paese ove è residente ovvero domiciliato il committente privato). Se nel corso di un anno civile la citata soglia viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di residenza del privato consumatore. Rimane, comunque, ferma la possibilità di optare per la tassazione a destinazione, indipendentemente dalla soglia, così come già avviene dal 2015;
  • le operazioni di commercio elettronico diretto, per le quali il prestatore abbia optato per il MOSS, dovranno seguire le regole di fatturazione previste nello Stato membro di identificazione del prestatore che si sia avvalso di tale opzione (e non come avviene dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2018 applicando le regole di fatturazione del Paese ove è domiciliato/residente il privato consumatore, quindi, dove l’operazione si considera territorialmente rilevante ai fini IVA);
  • i soggetti passivi d’imposta extra-UE potranno avvalersi del MOSS anche se gli stessi risultano identificati ai fini IVA in uno o più paesi della UE, fermo restando il vincolo dell’assenza di stabilimento.
Commercio elettronico indiretto: novità a decorrere dal 1° gennaio 2021
  • Con effetto 1° gennaio 2021 viene fornita, in modo chiaro, la nozione di “vendite a distanza intracomunitarie di beni”: cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, in presenza, altresì, delle seguenti condizioni: i) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti all’IVA o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo; ii) i beni ceduti sono diversi dai mezzi di trasporto nuovi e dai beni ceduti previo montaggio o installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto;
  • in via generale a decorrere dal 2021 le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nl Paese UE di destinazione dei beni (quindi, non si applicherà più la disciplina delle vendite a distanza per le quali sono previste determinate soglie – ne consegue che vi sarà l’eliminazione delle soglie che variano da 35.000 a 100.000 Euro);
  • fino alla soglia annua di vendite pari a 10.000 Euro (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia). Se nel corso di un anno civile la citata soglia viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni;
  • i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per il MOSS così come avviene per il commercio elettronico diretto. In tal caso, il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni;
  • dal 2021, vi sarà la rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle importazioni di modico valore (che varia da 10 a 22 Euro);
  • contestualmente vi sarà l’introduzione di nuovo regime IVA per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore ovvero uguale a 150 Euro. Il momento impositivo IVA coinciderà, con la data del pagamento online. Le spedizioni con prodotti di valore inferiore ovvero uguale a 150 Euro non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana. Conseguentemente, il cedente extra-UE dovrà munirsi di partita IVA UE; inoltre, dovrà dichiarare e versare periodicamente l’IVA dovuta su tali importazioni e applicarla al momento della vendita online;
  • quando un operatore facilita, attraverso l’uso di un marketplace (ovvero negozio virtuale), portale o similari strumenti, le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore a 150 Euro, tale operatore economico sarà considerato quale cedente del bene a fini IVA. Il marketplace, quindi non più il cedente, sarà il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA.

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