Cassetto fiscale: le nuove funzionalità e i limiti di accesso per gli intermediari

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L’amministrazione finanziaria prosegue sulla strada dell’implementazione delle funzioni digitali, introducendo nuovi servizi di interoperabilità e rendendo consultabili gli avvisi di accertamento e liquidazione ed il loro iter procedimentale.

Emerge tuttavia una criticità di rilievo per i professionisti delegati: se da un lato si potenzia il dialogo automatizzato tra i server dell’Agenzia delle entrate e i software gestionali, dall’altro lato l’accesso agli atti impositivi tramite Cassetto Fiscale risulta temporaneamente riservato solo ai contribuenti che accedono direttamente alla loro area riservata, ai loro rappresentanti legali e alle persone di fiducia, inibendo l’utilizzo delle ordinarie deleghe conferite agli intermediari.

Indice

1. Cassetto fiscale con più atti e informazioni
2. La consultazione degli atti impositivi: accertamenti e avvisi di liquidazione
3. La tracciabilità informatica dell’iter procedimentale
4. I limiti di accesso per gli intermediari delegati
5. Lo sviluppo dell’interoperabilità di sistema e i nuovi servizi API
6. L’aggiornamento dell’interfaccia grafica e la gestione degli accessi
7. Osservazioni conclusive

1. Cassetto fiscale con più atti e informazioni

Il percorso di digitalizzazione dei rapporti tra fisco e contribuenti, previsto in attuazione dell’art. 23 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, e nel rispetto delle direttive tracciate dall’art. 16 della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023, fa un ulteriore passo avanti.

L’obiettivo del legislatore è il rafforzamento del contenuto conoscitivo del Cassetto fiscale, che si avvia a divenire un punto di accesso centralizzato all’intera documentazione tributaria del contribuente. Quanto sopra con il fine ultimo di favorire l’adempimento spontaneo e la compliance, garantendo una maggiore conoscenza della propria posizione tributaria.

Il portale si arricchisce di nuovi strumenti telematici che impattano in modo diretto anche sull’operatività quotidiana degli studi professionali, per quanto sia bene rilevare sin da subito che agli intermediari – almeno in questa prima fase – è preclusa la consultazione dei nuovi atti impositivi.

2. La consultazione degli atti impositivi: accertamenti e avvisi di liquidazione

Il provvedimento direttoriale n. 210791 del 16 luglio 2026, dispone l’inserimento all’interno dell’area riservata di specifiche categorie di atti impositivi. Con messaggio pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate è stato reso noto che il servizio è operativo a partire dal 28 luglio.

Nello specifico, all’interno della sezione dedicata, denominata “L’Agenzia scrive”, sono resi disponibili per la consultazione digitale gli avvisi di liquidazione emessi in materia di imposte di registro, in conformità agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 601/1973 e alla nota II-bis dell’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986, riguardanti principalmente le ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Trovano inoltre collocazione nel portale gli avvisi di accertamento parziale automatizzati, disciplinati dal dettato normativo dell’art. 41-bis del D.P.R. 600/1973, per i quali il legislatore non prevede l’obbligo di attivazione del procedimento in contraddittorio preventivo.

A corredo di tali atti impositivi, l’infrastruttura rende visibili i relativi provvedimenti di autotutela, sia totale che parziale, adottati per correggere o annullare gli atti originariamente emessi.

OSSERVA: Tutti i documenti digitali, firmati digitalmente e regolarmente protocollati, sono messi a disposizione a partire dal giorno lavorativo successivo a quello in cui i sistemi gestionali dell’Agenzia recepiscono la data di notifica avvenuta nei confronti del contribuente. Nei casi in cui i provvedimenti di autotutela siano privi di firma digitale nativa all’interno degli applicativi, il Cassetto fiscale si limiterà a riportare l’informazione della loro presenza.

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3. La tracciabilità informatica dell’iter procedimentale

La portata della novità non si esaurisce nella mera messa a disposizione della documentazione. È stata infatti introdotta nella piattaforma una funzione di tracciamento in tempo reale dell’iter della pratica, che consente all’utente di disporre di una vera e propria cronologia amministrativa dell’atto.

Le informazioni relative allo stato del procedimento sono aggiornate il giorno seguente alla loro acquisizione negli applicativi.

Accanto a ciascun atto è visibile un’etichetta descrittiva che identifica lo “stato avanzamento” della pratica sulla base delle diverse fasi procedimentali.

Le “etichette” prevedono, innanzi tutto, lo status di “notificato”.

Qualora il contribuente decida di regolarizzare la propria posizione, i sistemi possono evidenziare le diciture “definito con pagamento” ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 218/1997, a fronte del versamento integrale di imposte e interessi con sanzioni ridotte a un terzo e rinuncia al ricorso, oppure “definito con pagamento sanzioni” ex art. 17 del D.Lgs. 472/1997, il quale a sua volta si dirama in due varianti a seconda che sia segnalata o meno la contestuale presenza di ricorso per le imposte e gli interessi residui.

Sono inoltre codificate le definizioni agevolate disposte dal legislatore negli scorsi anni, quali la “pace fiscale” di cui al D.L. 119/2018 e la “tregua fiscale” di cui alla legge 197/2022, nonché l’avvenuta definizione mediante accertamento con adesione.

In caso di inerzia del contribuente lo stato è quello di “mancata opposizione alla notifica”, attivato una volta scaduti i termini di legge.

Nelle ipotesi di pendenza di una lite tributaria, i sistemi evidenziano la “presenza ricorso” per poi transitare, ad esito definitivo, nello stato “definito da ricorso” a seguito di pronuncia passata in giudicato.

È altresì prevista l’etichetta “annullato con provvedimento di autotutela totale” nelle ipotesi di annullamento integrale dell’atto.

Occorre precisare che la segnalazione inerente alla presenza del provvedimento di autotutela parziale resta visibile solo fino all’eventuale subentro di un successivo stato procedimentale riferito all’atto originario, il quale va a sovrascrivere “l’etichetta” assegnata dal sistema.

4. I limiti di accesso per gli intermediari delegati

Il dettato normativo del provvedimento n. 210791 del 16 luglio prevede un’importante limitazione a carico degli intermediari fiscali. Infatti, in questa fase di prima applicazione, la consultazione dei nuovi atti impositivi risulta inibita ai professionisti dotati della tradizionale delega di accesso al Cassetto Fiscale.

Il perimetro degli accessi è limitato esclusivamente al contribuente destinatario dell’atto, ai suoi rappresentanti legali, individuati in tutori, curatori speciali, amministratori di sostegno e genitori, e alle cosiddette persone di fiducia. Di fatto, l’ordinaria delega conferita al commercialista o al consulente del lavoro risulta inefficace ai fini della visualizzazione di questa specifica sezione.

Al fine di prestare assistenza, l’intermediario si vede quindi costretto a richiedere al cliente l’estrazione autonoma dei documenti dall’area riservata.

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5. Lo sviluppo dell’interoperabilità di sistema e i nuovi servizi API

Parallelamente all’inserimento dei nuovi documenti, l’agenzia compie un passo fondamentale sul fronte dell’infrastruttura tecnologica inaugurando un servizio basato sul modello Application programming interface (servizi API), disciplinato dal provvedimento n. 200918 del 6 luglio 2026.

Il fine ultimo è consentire agli intermediari e ai contribuenti di acquisire i dati in forma strutturata e in modalità massiva, instaurando un dialogo automatizzato tra i software gestionali e i server dell’amministrazione finanziaria, tramite la piattaforma API management.

Come reso noto tramite l’avviso pubblicato il 22 luglio, il primo modulo divenuto operativo riguarda lo scarico massivo delle Certificazioni uniche (in questa prima fase a fare da test saranno quelle relative alle annualità d’imposta 2024 e 2025, evidentemente fuori tempo massimo sotto il profilo di una effettiva utilità).

L’iter operativo prevede l’accesso preliminare al catalogo dei servizi di interoperabilità, la selezione del servizio desiderato e l’accettazione esplicita delle condizioni generali di utilizzo. Successivamente, l’intermediario deve scaricare le credenziali informatiche riservate, comprensive del cosiddetto “client-secret”, per integrarle all’interno del proprio gestionale ed effettuare i prescritti test di conformità in ambiente di prova prima della messa in produzione.

Il catalogo informativo distingue i servizi disponibili da quelli attivati, consentendo di rigenerare le chiavi di accesso, disattivare il flusso e verificare la soglia massima delle chiamate informatiche autorizzate, demandando alla responsabilità dell’incaricante la gestione delle autorizzazioni per i singoli operatori di studio.

Tutte le operazioni compiute tramite questo canale sono assoggettate ad un attento tracciamento effettuato ai sensi del regolamento europeo sulla protezione dei dati.

6. L’aggiornamento dell’interfaccia grafica e la gestione degli accessi

Sul versante della navigazione web, il portale vede un generale restyling sotto il profilo sia grafico che funzionale.

Come comunicato con l’avviso del 24 luglio 2026, il momento dell’autenticazione mediante credenziali SPID, CIE o CNS segna ora l’ingresso dell’utente in un ambiente digitale personalizzato, diverso a seconda del ruolo assunto. Il portale, ora, riconosce infatti il profilo del soggetto collegato (privato cittadino, titolare di partita Iva o intermediario abilitato) e riadatta la homepage mostrando in via prioritaria i servizi giudicati di utilità maggiore per quella specifica categoria e ordinati in base alla frequenza d’uso.

È stata notevolmente ottimizzata la gestione dei servizi preferiti, permettendo all’utente la creazione di percorsi rapidi verso gli applicativi maggiormente utilizzati.

Da un punto di vista della protezione dei dati personali, la sezione sicurezza è stata implementata sotto il profilo della trasparenza: vengono registrati e resi visibili i dettagli degli ultimi dieci accessi effettuati sull’area riservata (data e ora di connessione e identity provider utilizzato per l’autenticazione).

È stata implementata anche l’area dei dati di profilo, che consente ora una gestione più rapida ed intuitiva delle deleghe conferite.

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7. Osservazioni conclusive

In conclusione, l’arricchimento strutturale del Cassetto fiscale offre strumenti di sempre maggiore interesse. Occorre tuttavia sottolineare nuovamente che l’accesso al servizio di messa a disposizione degli atti è attualmente precluso all’intermediario delegato.

Quanto sopra è evidentemente una grave mancanza che si auspica sarà sanata quanto prima; in caso contrario, l’intermediario si troverà nella paradossale situazione di disporre di software altamente interconnessi con le banche dati pubbliche, dovendo però richiedere al cliente l’estrazione autonoma e manuale degli atti accertativi.

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