Concordato preventivo biennale: criteri di calcolo per il 2026 e 2027
Il Decreto ministeriale 11 maggio 2026 stabilisce le regole di determinazione della proposta di concordato per il biennio 2026-2027. Come di consueto, il meccanismo ruota attorno all’affidabilità fiscale del contribuente, misurata tramite gli indici sintetici di affidabilità, e sui dati reddituali e IRAP dell’anno 2025, debitamente rettificati in ottica CPB.
Viene confermata la riduzione della proposta del 50% sull’incremento richiesto per il primo anno di adesione, al fine di incentivare i contribuenti ad avvicinarsi all’istituto, così come la possibilità di richiedere uno sconto sulla proposta in caso di eventi straordinari.
Ampliate inoltre le cause di cessazione in caso di calo di almeno il 30%, abbinato al verificarsi di circostanze straordinarie nel corso del biennio concordatario.
Indice
1. Premessa
2. I fondamenti della formulazione della proposta
3. Le rettifiche al reddito e al valore della produzione 2025
4. La graduazione della proposta
5. Il termine per aderire
6. Le cause di cessazione e la riduzione della proposta per eventi straordinari
1. Premessa
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 115 del 20 maggio 2026 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze datato 11 maggio 2026, recante l’approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2026 e 2027.
La struttura del provvedimento è articolata: oltre agli articoli che ne dettano i principi applicativi, il testo è integrato da un allegato 1, titolato Nota tecnica e metodologica, che dettaglia i complessi passaggi matematici e statistici dell’algoritmo ISA.
Questo documento è ulteriormente supportato da specifici sub-allegati che forniscono la valutazione indiretta delle anomalie e riportano in chiaro i parametri settoriali necessari a definire compiutamente la proposta fiscale.
2. I fondamenti della formulazione della proposta
La proposta formulata dal motore di calcolo si fonda, in via principale, su due pilastri:
- sull’esito del modello ISA del contribuente e
- sulla sua pregressa “storia” fiscale.
L’amministrazione finanziaria valuta i risultati economici conseguiti dal contribuente, incrociando i dati degli ultimi tre periodi di imposta, compreso quello oggetto di dichiarazione.
L’obiettivo finale della proposta di concordato è quello di proiettare il contribuente verso un reddito 2026-2027 cui corrisponde la massima affidabilità fiscale, ovvero un punteggio ISA pari a 10, tenuto anche conto della rivalutazione dei risultati attesi calcolata sulla base delle proiezioni macroeconomiche di crescita stimate del prodotto interno lordo (PIL) per il biennio.
3. Le rettifiche al reddito e al valore della produzione 2025
Altro elemento fondante per l’elaborazione della proposta sono i valori dichiarati nell’anno antecedente al biennio concordatario, ovvero l’anno 2025.
Tali valori, sia ai fini delle imposte dirette che per il valore della produzione netta ai fini IRAP, devono essere calcolati a partire dalle risultanze fiscali del 2025, tenendo però obbligatoriamente conto delle rettifiche afferenti alle cosiddette “variabili non concordabili” previste dal D.Lgs. 13/2024, ovvero quelle variabili che non rientrano mai nel patto con il fisco.
Per i professionisti, l’art. 15 impone che il reddito di lavoro autonomo rilevante sia individuato senza considerare i valori relativi a:
“a) plusvalenze e minusvalenze di cui al citato art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1;
b) redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi;
b-bis) corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater del citato art. 54;
b-ter) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216″.
Sul fronte del reddito d’impresa, l’art. 16 statuisce l’obbligo di determinare lo stesso senza considerare i valori relativi a:
“a) plusvalenze realizzate di cui agli artt. 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cui all’art. 88, nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti di cui all’art. 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi;
b) utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del citato testo unico … o derivanti da partecipazioni in società di capitali … o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1 del citato testo unico;
b-bis) maggiorazione del costo del lavoro spettante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216″.
OSSERVA – Si ricorda che tali variabili devono essere “epurate” dal reddito fiscale 2025. Di conseguenza, se per esempio un professionista o un’impresa ha conseguito un reddito fiscale 2025 di 40.000 euro, alla cui formazione ha concorso una plusvalenza di 10.000 euro, sotto il profilo del concordato il reddito di riferimento 2025 sarà pari a 30.000 euro (40.000 – 10.000)
Per quanto attiene alla base imponibile IRAP, l’art. 17 del medesimo D.Lgs. 13/2024 stabilisce che il valore della produzione netta proposto al contribuente è individuato “senza considerare le componenti già individuate dagli artt. 15 e 16 per la determinazione del reddito di lavoro autonomo e del reddito d’impresa oggetto di concordato, ove rilevanti ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive”.
OSSERVA – Il valore della produzione netta effettivamente rilevante per il 2025 deve quindi essere depurato delle medesime variabili previste per lavoro autonomo o impresa, a seconda del caso, ma solo se rilevanti ai fini IRAP. Quindi, dovranno essere riprese per esempio le plusvalenze, con il medesimo meccanismo già sovra esposto, ma non le perdite su crediti o la maggiorazione del costo del lavoro, in quanto irrilevanti ai fini IRAP.
OSSERVA – Ai fini della corretta compilazione del Modello CPB, si ricorda che il reddito 2025 così rettificato dovrà essere esposto al rigo P04, mentre il valore della produzione netta ai fini IRAP 2025, parimenti depurato dalle variabili irrilevanti, troverà collocazione al rigo P05.
4. La graduazione della proposta
Per avvicinare i contribuenti al CPB e rendere sostenibile l’impatto fiscale, l’art. 7 del decreto 11 maggio 2026 conferma le misure per graduare la proposta di concordato, concedendo uno “sconto” per il primo anno di adesione laddove i valori attesi siano superiori a quelli dichiarati per il 2025.
La norma stabilisce infatti che, al fine di garantire un raggiungimento graduale del livello di piena affidabilità al termine del biennio, la proposta per il primo anno, ovvero il periodo di imposta 2026, viene ridotta come segue: si tiene conto del reddito dichiarato nel 2025, che viene incrementato unicamente nella misura del 50 per cento del maggiore reddito individuato dalla metodologia del motore di calcolo.
ESEMPIO – Si consideri un reddito dichiarato per il 2025, già debitamente rettificato delle variabili non concordabili (ex art. 15 per i professionisti o art. 16 per le imprese del D.Lgs. 13/2024), pari a 50.000 euro. Il software ministeriale stabilisce che, per ottenere l’affidabilità fiscale di grado 10 nel 2026, il reddito atteso debba essere pari a 70.000 euro, salendo poi a 75.000 euro per il 2027. Per l’anno 2026, si registra una differenza di 20.000 euro tra il reddito atteso (70.000) e il reddito storico rettificato (50.000). Il beneficio della graduazione dimezza questo delta portando ad una effettiva proposta pari a 60.000 euro per l’annualità 2026. La proposta 2027, invece, resterà ferma a 75.000 euro, posto che lo “sconto” viene concesso solo per la prima annualità.
Occorre altresì ricordare che la norma prevede un calmiere al rialzo per l’incremento della proposta di reddito rispetto al reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente il biennio concordatario.
A seguito dell’approvazione della legge di conversione del decreto legge fiscale n. 38/2026 (pubblicata in G.U. 22/05/2026, n. 117), il quadro normativo è ora compiutamente definito e operativo. Il meccanismo del calmiere, originariamente previsto nell’impianto normativo solo per i contribuenti affidabili (voto ISA almeno pari a 8), è stato esteso in via anche ai contribuenti meno affidabili, delineando un sistema di tetti massimi differenziato per fasce.
Di conseguenza, se il contribuente ricade in queste casistiche, l’incremento massimo della proposta non può andare oltre la misura del:
- 10%, in presenza di un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
- 15%, per un punteggio pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
- 25%, per un punteggio pari o superiore a 8 ma inferiore a 9;
- 30%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 35%, se il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 1 ma inferiore a 6.
5. Il termine per aderire
Il D.L. fiscale 38/2026 convertito (art. 7 bis, comma 3) dispone inoltre che per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale è differito al 31 ottobre 2026, ovvero all’ultimo giorno del 10° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
6. Le cause di cessazione e la riduzione della proposta per eventi straordinari
A completamento dell’analisi del decreto ministeriale 11 maggio 2026, occorre rivolgere l’attenzione alla gestione delle casistiche eccezionali, cui sono dedicati gli artt. 4 e 5 del citato decreto.
Quanto alla cessazione degli effetti del concordato per il biennio 2026/2027, in conformità all’impianto normativo sancito dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 13/2024, il contribuente può legittimamente invocare la cessazione degli effetti del concordato – non applicando le basi imponibili pattuite e versando le imposte sui minori risultati effettivamente realizzati – al verificarsi di due condizioni concomitanti:
- i redditi effettivi o il valore della produzione netta (VPN) IRAP devono risultare inferiori a quelli concordati in misura eccedente al 30%;
- il calo di cui sopra deve essere correlato al verificarsi di una delle circostanze eccezionali tassativamente elencate all’ 4 del decreto ministeriale qui in esame.
Nello specifico, gli eventi straordinari che, unitamente al calo del 30%, legittimano la cessazione dell’istituto sono così identificati:
a) eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli artt. 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
b) altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
- danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso;
- danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
- l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
- la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
c) liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
d) cessione in affitto dell’unica azienda;
e) sospensione dell’attività ai fini amministrativi, dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
f) sospensione dell’esercizio della professione, dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza;
g) impatti economici negativi correlati ai conflitti armati e alla situazione geopolitica nell’area mediorientale comprovati dall’incremento nell’anno dell’indice dei prezzi superiore al 5 per cento.
Tra le fattispecie elencate, la lettera g) rappresenta una novità assoluta rispetto al passato. L’amministrazione finanziaria ha, per la prima volta, introdotto un’esimente esplicitamente legata al contesto macroeconomico e geopolitico (la crisi nell’area mediorientale), ancorandone l’efficacia ad un incremento dell’indice dei prezzi al consumo superiore al 5 per cento.
Quanto invece all’impatto degli eventi straordinari in termini di riduzione preventiva della proposta 2026, l’approccio è diverso. La logica sottesa è che se l’evento straordinario si è già verificato nel corso del 2026, prima dell’adesione al concordato, la proposta può essere ridotta.
RICORDA – Il perimetro degli eventi che consentono di richiedere la riduzione della proposta per il 2026 è circoscritto alle situazioni eccezionali contemplate alle lettere a), b), e) ed f) dell’art. 4, già sopra dettagliatamente riportate, ovvero, in sintesi: eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato danni ai locali, danni rilevanti alle scorte, l’impossibilità di accedere ai locali, la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente abbia interrotto l’attività; sospensione dell’attività di impresa o dell’esercizio della professione.
Tali eventi rilevano se e nella misura di effettiva interruzione dell’attività economica, consentendo di richiedere in fase di formulazione della proposta un abbattimento del reddito atteso (e del VPN IRAP) proporzionale alla gravità del blocco, articolato su tre fasce:
- riduzione in misura pari al 10%, per periodi di inattività compresi tra trenta e sessanta giorni;
- riduzione in misura pari al 20%, in caso di sospensione superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;
- riduzione in misura pari al 30%, qualora l’inattività si sia protratta per un periodo superiore a centoventi giorni.
ATTENZIONE – Per beneficiare della riduzione di cui sopra, il contribuente è tenuto a segnalare il verificarsi dell’evento nel 2026 compilando specificamente il rigo P03 della modulistica CPB. In tale rigo dovrà essere inserito il codice 1, 2 o 3, indicatore esatto dello scaglione temporale di sospensione patito (rispettivamente 30-60 gg, 61-120 gg, >120 gg). Si presti attenzione al fatto che trattasi di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con relative responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci.
