IVA in edilizia: costruzioni, ristrutturazioni e beni significativi

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Il settore edilizio continua a rappresentare uno degli ambiti più complessi sotto il profilo IVA, per effetto della coesistenza di aliquote differenziate del 4%, 10% e 22%, applicabili in funzione della tipologia di immobile, della natura dell’intervento e delle caratteristiche soggettive del committente.

Il presente contributo propone una sintesi operativa della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 633/1972, integrata dai principali chiarimenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate, con particolare attenzione agli interventi di recupero edilizio, alle cessioni immobiliari e alla disciplina dei beni significativi.

Indice

1. Costruzione di immobili: quando si applica il 4%, il 10% o il 22%
2. Cessioni immobiliari: imponibilità e aliquote
3. Interventi di recupero edilizio
4. Beni finiti e beni significativi
5. La disciplina dei beni significativi
6. Locazioni immobiliari

1. Costruzione di immobili: quando si applica il 4%, il 10% o il 22%

Le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto per la costruzione di fabbricati beneficiano di aliquote IVA differenziate ai sensi della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.

L’aliquota del 4% trova applicazione principalmente per:

  • costruzione di abitazioni “prima casa” non di lusso;
  • fabbricati rurali abitativi;
  • fabbricati “Tupini” destinati a imprese costruttrici.

L’aliquota del 10% riguarda invece:

  • abitazioni prive dei requisiti “prima casa”;
  • fabbricati Tupini destinati a privati;
  • numerosi interventi di recupero edilizio.

Resta invece applicabile l’aliquota ordinaria del 22% per immobili di lusso e fabbricati non abitativi.

Tabella – IVA nelle costruzioni edilizie

Tipologia intervento

Aliquota IVA

Costruzione “prima casa”

4%

Fabbricati rurali abitativi

4%

Abitazioni senza agevolazione prima casa

10%

Fabbricati Tupini

10%

Immobili di lusso A/1, A/8, A/9

22%

Fabbricati non abitativi

22%

 

La prassi amministrativa ha precisato alcuni aspetti rilevanti. La risoluzione n. 164/E/1998 ha chiarito che, negli appalti relativi a edifici con più unità immobiliari, è possibile differenziare l’aliquota in base ai requisiti dei singoli acquirenti.

Inoltre, la risoluzione n. 34/E/2018 e la risposta n. 564/2020 hanno precisato che la demolizione e ricostruzione qualificata urbanisticamente come ristrutturazione edilizia non beneficia dell’IVA al 4%, ma dell’aliquota del 10%.Software fatturazione

2. Cessioni immobiliari: imponibilità e aliquote

Anche nelle cessioni di fabbricati, qualora rilevanti ai fini IVA per obbligo ovvero per opzione (in base all’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972) l’aliquota IVA varia in funzione della tipologia dell’immobile e del soggetto cedente.

Tabella – IVA nelle cessioni di immobili

Operazione

Aliquota IVA

Cessione “prima casa”

4%

Cessione abitazioni ordinarie

10%

Fabbricati ristrutturati dall’impresa

10%

Fabbricati strumentali

22%

Immobili di lusso

22%

 

Sul piano operativo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare n. 12/E/2007 che i fabbricati in corso di costruzione sono sempre imponibili IVA.

Diversamente, la circolare n. 8/E/2009 ha precisato che la cessione di immobili ancora interessati da lavori di ristrutturazione non ultimati resta soggetta al 22%.

3. Interventi di recupero edilizio

Gli interventi di recupero edilizio rappresentano il principale ambito applicativo dell’IVA agevolata al 10%.

L’aliquota ridotta si applica alle prestazioni aventi ad oggetto:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Tabella – IVA negli interventi edilizi

Tipologia intervento

Aliquota IVA

Manutenzione ordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa

10%

Manutenzione straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa

10%

Restauro e risanamento conservativo

10%

Ristrutturazione edilizia

10%

Interventi su immobili non abitativi

22%

 

L’aliquota agevolata trova fondamento nei nn. 127-terdecies e 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

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4. Beni finiti e beni significativi

Uno dei temi più delicati riguarda la distinzione tra beni finiti, materie prime e beni significativi.

Secondo la circolare n. 1/E/1994 e la risoluzione n. 22/E/1998, i beni finiti sono quelli che:

  • mantengono autonomia funzionale;
  • restano identificabili dopo l’incorporazione nell’immobile;
  • possono essere riutilizzati.

Rientrano in tale categoria, ad esempio:

  • infissi;
  • ascensori;
  • sanitari;
  • impianti di climatizzazione.

5. La disciplina dei beni significativi

Particolare attenzione merita la disciplina dei beni significativi prevista dal D.M. 29 dicembre 1999 e dall’art. 7 della legge n. 488/1999.

I beni significativi comprendono:

  • ascensori;
  • infissi;
  • caldaie;
  • videocitofoni;
  • sanitari e rubinetterie;
  • impianti di sicurezza;
  • impianti di climatizzazione.

La circolare n. 15/E/2018 ha precisato che l’elenco deve essere interpretato in senso funzionale e non meramente letterale.

Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria:

  • l’IVA al 10% si applica integralmente alla manodopera;
  • per i beni significativi, l’IVA ridotta si applica solo entro il limite del valore della prestazione al netto del bene stesso;
  • l’eventuale eccedenza resta soggetta al 22%.

Esempio pratico

Descrizione

Importo

Corrispettivo totale intervento

Euro 10.000

Valore caldaia (bene significativo)

Euro 6.000

Manodopera e altre prestazioni

Euro 4.000

In questo caso:

  • IVA 10% su Euro 4.000 di manodopera;
  • IVA 10% su ulteriori Euro 4.000 della caldaia;
  • IVA 22% sui restanti Euro 2.000 della caldaia.

6. Locazioni immobiliari

Anche le locazioni possono beneficiare dell’aliquota agevolata qualora imponibili IVA.

Tabella – IVA nelle locazioni

Tipologia locazione

Aliquota IVA

Locazione abitazioni da impresa costruttrice

10%

Alloggi sociali

10%

Fabbricati strumentali

22%

La disciplina trova fondamento nel n. 127-duodevicies della Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972.

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