Locazioni brevi e IVA quando scatta l’attività d’impresa
La legge di Bilancio 2026 ha introdotto una presunzione rilevante ai fini fiscali: il possesso e la gestione di tre o più immobili destinati a locazioni brevi comporta, salvo prova contraria, l’esercizio di un’attività in forma imprenditoriale. Ciò determina l’assunzione dello status di soggetto passivo IVA, con conseguenti obblighi dichiarativi, contabili e di certificazione dei corrispettivi.
Indice
1. La presunzione di attività d’impresa nelle locazioni brevi
2. Qualificazione della prestazione: locazione o servizio ricettivo
3. Qualificazione IVA delle locazioni brevi
4. Regime IVA applicabile
5. Obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi
6. Effetti sulla detrazione dell’IVA
1. La presunzione di attività d’impresa nelle locazioni brevi
In prima battuta preme ricordare che a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2026, (art. 1, comma 17, legge n. 199/2025) la gestione di tre o più unità immobiliari destinate a locazioni brevi determina una presunzione legale di esercizio di attività in forma imprenditoriale.
In tale ipotesi, il soggetto – anche se persona fisica – assume la qualifica di soggetto passivo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, con conseguente applicazione della disciplina IVA ordinaria (fermo restando il caso in cui il contribuente rientri nel regime forfetario, di cui alla legge n. 190/2014, che prevede la non applicazione dell’IVA).
ATTENZIONE: La locazione breve resta definita, in linea generale, come un contratto di locazione ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, finalizzato a soddisfare esigenze turistiche e spesso accompagnato da servizi accessori (pulizia, fornitura biancheria, accoglienza).
2. Qualificazione della prestazione: locazione o servizio ricettivo
Il nodo centrale ai fini IVA riguarda la corretta qualificazione dell’operazione.
Occorre distinguere tra:
- mera locazione immobiliare, generalmente esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972;
- prestazione di servizi assimilabile all’attività alberghiera, soggetta ad IVA.
La distinzione si fonda sulla presenza o meno di servizi accessori rilevanti.
3. Qualificazione IVA delle locazioni brevi
|
Tipologia di prestazione |
Caratteristiche | Trattamento IVA |
Riferimenti normativi |
|---|---|---|---|
| Locazione “pura” immobile abitativo |
Messa a disposizione immobile senza servizi |
Esente IVA |
Art. 10, D.P.R. 633/1972 |
| Locazione con servizi minimi (pulizia, biancheria) | Servizi accessori essenziali |
Interpretazione controversa ancorché in linea generale con IVA al 10% |
Prassi e dottrina |
| Attività ricettiva (tipo alberghiero) | Servizi organizzati e continuativi |
IVA 10% |
Tabella A, Parte III, n. 120, D.P.R. 633/1972 |
ATTENZIONE: Sul punto, la prassi e la dottrina (tra cui un documento AIDC Lab 2026) tendono a valorizzare la presenza di servizi accessori per qualificare l’attività come ricettiva. Tale impostazione appare coerente con la giurisprudenza unionale, in particolare con la sentenza della Corte di Giustizia UE causa C-733/22, che richiama il principio di neutralità IVA: prestazioni simili non possono essere trattate diversamente sotto il profilo impositivo.
4. Regime IVA applicabile
Quando la prestazione è qualificata come servizio ricettivo, trova applicazione l’aliquota ridotta del 10%, ai sensi del n. 120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, relativa alle prestazioni rese nel settore alberghiero.
Va evidenziato che, a seguito dell’abrogazione della legge n. 217/1983, il riferimento normativo deve oggi essere coordinato con:
- le normative regionali;
- il D.P.C.M. 13 settembre 2002 (criteri uniformi);
- il D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo).
5. Obblighi di fatturazione e certificazione dei corrispettivi
Il regime IVA applicato incide direttamente sugli adempimenti documentali.
|
Regime IVA |
Fattura | Corrispettivi telematici |
Normativa |
|---|---|---|---|
| Locazioni esenti | Solo su richiesta cliente |
Non obbligatori |
Art. 22, D.P.R. 633/1972 |
| Prestazioni ricettive imponibili IVA | Non obbligatoria salvo richiesta del cliente |
Obbligatori |
Art. 2, D.Lgs. 127/2015 |
ATTENZIONE: In particolare:
- per le operazioni imponibili è obbligatoria la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015;
- l’adempimento può essere assolto tramite registratore telematico o procedura web “Documento commerciale online”;
- in presenza di pagamenti elettronici, si applica l’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico (art. 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015).
6. Effetti sulla detrazione dell’IVA
La qualificazione dell’attività ha impatti rilevanti anche sul diritto alla detrazione IVA.
|
Tipologia operazione |
Detrazione IVA acquisti |
Riferimenti normativi |
|---|---|---|
| Operazioni esenti |
Non detraibile |
Art. 19, co. 2, D.P.R. 633/1972 |
| Operazioni imponibili (attività ricettiva) |
Detraibile |
Art. 19, D.P.R. 633/1972 |
Tuttavia, come chiarito dalla Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 18/2012, l’IVA relativa a immobili abitativi può essere detratta se gli stessi sono utilizzati nell’ambito di un’attività ricettiva.
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