Codice CUN in fattura elettronica: nuove regole per l’agroalimentare

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Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 93628/2026, trovano attuazione le disposizioni introdotte dall’art. 3, comma 7-bis, del D.L. n. 63/2024, relative all’obbligo di indicazione del codice CUN nelle fatture elettroniche per specifici prodotti agricoli. L’intervento si inserisce nel più ampio quadro di rafforzamento della trasparenza nelle filiere dell’agroalimentare e definisce modalità tecniche, flussi informativi e implicazioni operative per gli operatori.

Indice

1. Il quadro normativo e la finalità della misura
2. Ambito oggettivo: i prodotti interessati
3. Le modalità operative: compilazione della fattura elettronica
4. Trasmissione e utilizzo dei dati
5. Profili di trattamento dei dati
6. Impatti operativi per gli operatori
7. Tabella riepilogativa

1. Il quadro normativo e la finalità della misura

L’introduzione dell’obbligo di indicare il codice identificativo dei prodotti (c.d. “codice CUN”) nelle fatture elettroniche si colloca nell’ambito delle politiche di tracciabilità e trasparenza delle filiere agroalimentari.

Il riferimento normativo principale è rappresentato dall’art. 3, comma 7-bis, del D.L .15 maggio 2024, n. 63, disposizione inserita dall’art. 33 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, che impone l’indicazione del codice CUN nelle fatture relative ai prodotti per i quali è attiva una Commissione Unica Nazionale (CUN), istituita ai sensi dell’art. 6-bis del D.L. 5 maggio 2015, n. 51.

OSSERVA: Tale obbligo è temporalmente limitato, ma significativo: esso si applica fino al 31 dicembre 2028, termine prorogato dall’art. 15, comma 3-ter, del D.L. n. 200/2025 (c.d. “Milleproroghe”).

La finalità è chiaramente esplicitata nella norma: garantire maggiore trasparenza nelle relazioni commerciali di filiera, consentendo la raccolta e l’elaborazione di dati utili alla formazione dei prezzi di riferimento.

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2. Ambito oggettivo: i prodotti interessati

L’obbligo riguarda esclusivamente i prodotti per i quali è attiva una Commissione Unica Nazionale. Si tratta, in particolare, di comparti rilevanti della filiera agroalimentare, quali:

  • filiera suinicola;
  • settore cunicolo;
  • uova;
  • grano duro.

Per ciascun prodotto oggetto di transazione deve essere individuato e riportato il relativo codice CUN, reperibile negli elenchi ufficiali pubblicati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

3. Le modalità operative: compilazione della fattura elettronica

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 18 marzo 2026, n. 93628, disciplina in modo puntuale le modalità tecniche di assolvimento dell’obbligo. In particolare, è stabilito che:

  • deve essere utilizzato esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria, approvato con provvedimento 24 novembre 2022, n. 433608 (come modificato dal provvedimento 8 marzo 2024, n. 105669);
  • per ciascun prodotto deve essere compilato un apposito blocco informativo all’interno della fattura.

L’informazione deve essere inserita nel blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali”, valorizzando specifici campi:

  • nel campo “TipoDato” deve essere indicata la dicitura “CUN”;
  • nel campo “RiferimentoTesto” deve essere riportato il codice identificativo del prodotto.

OSSERVA: L’obbligo ha natura analitica: per ogni prodotto oggetto della transazione deve essere inserito un distinto riferimento CUN.

4. Trasmissione e utilizzo dei dati

Un ulteriore profilo rilevante riguarda la gestione e la trasmissione dei dati contenuti nelle fatture elettroniche.

Ai sensi del provvedimento, i dati vengono trasmessi:

  • alla segreteria tecnica delle Commissioni uniche nazionali;
  • tramite B.M.T.I. S.c.p.A. (Borsa Merci Telematica Italiana), che svolge funzioni di supporto ai sensi del D.M. 31 marzo 2017, n. 72.

I dati oggetto di trasmissione sono individuati in modo preciso e riguardano:

  • codice CUN del prodotto;
  • unità di misura (campo 2.2.1.6);
  • quantità (campo 2.2.1.5);
  • prezzo totale (campo 2.2.1.11).

La trasmissione avviene:

  • in forma anonima;
  • con dati aggregati per codice e unità di misura;
  • con frequenza settimanale;
  • tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art. 50-ter del D.Lgs. 82/2005 – CAD).

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5. Profili di trattamento dei dati

Il provvedimento disciplina anche gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali, individuando:

  • la base giuridica del trattamento nell’art. 3, comma 7-bis, del D.L. 63/2024;
  • il titolare del trattamento nell’Agenzia delle Entrate;
  • il responsabile nel partner tecnologico Sogei S.p.A.

OSSERVA: Il trattamento è qualificato come necessario per finalità di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

6. Impatti operativi per gli operatori

Dal punto di vista pratico, l’introduzione del codice CUN comporta una serie di adeguamenti organizzativi:

  • aggiornamento dei sistemi di fatturazione elettronica;
  • corretta classificazione dei prodotti secondo i codici CUN ufficiali;
  • gestione analitica delle informazioni per singola riga di fattura.

OSSERVA: L’obbligo assume particolare rilevanza per gli operatori della filiera agricola e agroindustriale, in quanto incide direttamente sulla struttura del documento fiscale e sui flussi informativi verso l’Amministrazione.

7. Tabella riepilogativa

Aspetto Disciplina
Riferimento normativo Art. 3, comma 7-bis, D.L. 63/2024 (introdotto da L. 182/2025)
Ambito soggettivo Operatori della filiera con prodotti soggetti a CUN
Tempistica Fino al 31 dicembre 2028 (art. 15, comma 3-ter, D.L. 200/2025)
Modalità di indicazione Blocco 2.2.1.16 “AltriDatiGestionali” della e-fattura
Campo “TipoDato” “CUN”
Campo “RiferimentoTesto” Codice identificativo prodotto
Dati trasmessi Codice CUN, quantità, unità di misura, prezzo totale
Modalità di trasmissione Flusso settimanale anonimo tramite PDND
Soggetti destinatari Commissioni uniche nazionali (tramite B.M.T.I.)
Finalità Trasparenza e monitoraggio dei prezzi di filiera

 

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