Omaggi natalizi 2025: nuovo obbligo di tracciabilità dei pagamenti
Cambia il regime fiscale applicabile agli omaggi natalizi destinati a clienti e fornitori: la Legge di Bilancio 2025 ha infatti introdotto, a partire da quest’anno, l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità delle spese di rappresentanza e degli omaggi aziendali.
La modifica incide in modo significativo sulla gestione amministrativa delle imprese, imponendo l’utilizzo esclusivo degli strumenti di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 241/1997, ossia carte, bonifici, assegni e strumenti elettronici, quali ad esempio Satispay, Paypal, ApplePay.
Indice
1. Il nuovo obbligo di tracciabilità per la deducibilità degli omaggi
2. Regole generali di deducibilità degli omaggi: nulla cambia sul valore soglia
3. Omaggi autoprodotti: rilevanza del valore normale e del costo di produzione
4. Omaggi sotto forma di servizi
5. Omaggi ai dipendenti: regola autonoma e senza obbligo di tracciabilità
6. Cene natalizie e iniziative ricreative per i dipendenti
7. Tabella riepilogativa
1. Il nuovo obbligo di tracciabilità per la deducibilità degli omaggi
Dal 1° gennaio 2025 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), l’art. 108, comma 2, TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 81, lett. d), legge 207/2024, stabilisce che: le spese per omaggi e di rappresentanza sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili.
Sono considerati “mezzi idonei” ai fini della deduzione:
- bonifici bancari o postali;
- carte di debito, credito e prepagate;
- strumenti di pagamento elettronici ex art. 23 D.Lgs. 241/1997 (es. Paypal, Satispay, Apple Pay, Google Pay);
- assegni bancari e circolari.
ATTENZIONE: Non sono più deducibili gli omaggi acquistati in contanti, indipendentemente dal valore e dalla natura del bene.
L’obbligo riguarda anche gli acquisti effettuati all’estero, poiché la norma non limita la tracciabilità ai costi sostenuti in Italia (al contrario delle spese di trasferta, per le quali esiste una norma specifica).
2. Regole generali di deducibilità degli omaggi: nulla cambia sul valore soglia
Al di là dell’obbligo di tracciabilità, restano immutate le regole generali dell’art. 108, comma 2, TUIR, per cui:
- gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili;
- gli omaggi di valore superiore a 50 euro costituiscono spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti percentuali previsti dalla norma e secondo i criteri della Circolare AdE n. 34/E/2009.
OSSERVA: È fondamentale individuare correttamente il valore unitario dell’omaggio. La prassi (Circolare n. 34/E/2009, par. 5.4) chiarisce che: si considera l’omaggio nel suo complesso, non il valore dei singoli beni che lo compongono.
Esempio pratico:
Un cesto da 3 prodotti del valore di € 20 ciascuno:
→ valore unitario omaggio: € 60
→ classificazione: spesa di rappresentanza con deducibilità limitata.

3. Omaggi autoprodotti: rilevanza del valore normale e del costo di produzione
Quando l’omaggio è costituito da beni autoprodotti, occorre distinguere:
- valore normale del bene (art. 9 TUIR)
- Serve per verificare se si supera la soglia dei 50 euro;
- Individua se il bene è un omaggio deducibile integralmente o una spesa di rappresentanza.
- Costo di produzione effettivo
- È la base di calcolo per determinare l’importo deducibile.
La Risoluzione n. 27/E/2014 chiarisce che:
- se il valore normale > 50 euro, l’omaggio è una spesa di rappresentanza, ma ai fini del plafond si considera il costo di produzione, anche se inferiore ai 50 euro;
- se il valore normale ≤ 50 euro, il costo è integralmente deducibile.
Esempio pratico:
- Valore normale: € 80
- Costo produzione: € 40 → spesa di rappresentanza, deducibile nei limiti, per € 40.
4. Omaggi sotto forma di servizi
La disciplina dei 50 euro riguarda solo i beni (“beni distribuiti gratuitamente”).
Pertanto, l’omaggio consistente in un servizio (es.: una cena offerta al cliente, un biglietto per un evento, un servizio professionale gratuito) non gode dell’esenzione.
Le spese per servizi gratuiti sono sempre spese di rappresentanza, deducibili nei limiti previsti dall’art. 108 TUIR e con obbligo di tracciabilità.
5. Omaggi ai dipendenti: regola autonoma e senza obbligo di tracciabilità
Gli omaggi ai dipendenti seguono una disciplina separata:
- per l’impresa, la deduzione avviene ex art. 95, comma 1, TUIR;
- non valgono né il limite dei 50 euro né l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti.
6. Cene natalizie e iniziative ricreative per i dipendenti
Le spese per le cene natalizie con i dipendenti:
- non rientrano tra le spese di rappresentanza;
- sono deducibili ai sensi dell’art. 100, comma 1, TUIR nei limiti del 5 per mille delle spese per il personale.
Inoltre, l’art. 109, comma 5, TUIR prevede che: le spese per somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili solo al 75%.
Restano validi i chiarimenti della Risoluzione n. 34/E/2004 sul ricorso a ristoranti o strutture esterne.
7. Tabella riepilogativa
| Tipologia di spesa |
Riferimento normativo |
Deducibilità | Tracciabilità obbligatoria? |
Note |
|---|---|---|---|---|
| Omaggi ≤ 50 euro (beni acquistati) |
Art. 108, c. 2, TUIR |
Integrale | Sì |
Valore unitario del bene nel suo complesso. |
| Omaggi > 50 euro (beni acquistati) |
Art. 108, c. 2, TUIR |
Spese di rappresentanza con limiti. | Sì |
Deducibilità proporzionale ai ricavi. |
| Omaggi autoprodotti |
Art. 108, c. 2, e art. 9 TUIR |
Valore normale per la qualificazione; costo per deduzione. | Sì |
Se valore normale ≤ 50 euro → deduzione integrale. |
|
Omaggi sotto forma di servizi |
Circ. 34/E/2009 | Spese di rappresentanza. | Sì |
Non applicabile la soglia 50 euro. |
| Omaggi ai dipendenti |
Art. 95, c. 1, TUIR |
Integrale | No |
Non sono spese di rappresentanza. |
| Cene/attività natalizie dipendenti |
Art. 100, c. 1, TUIR; art. 109, c. 5 |
Deducibili al 5‰ e al 75% per alimenti e bevande. | Sì |
Iniziative ricreative e culturali. |