Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi

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Come ogni fine anno, con l’avvicinarsi delle feste molte società e professionisti effettuano, nei confronti della propria clientela, i consueti omaggi natalizi. Questi, ai fini fiscali, presentano diverse insidie. Per non sbagliare riassumiamo le regole da seguire.

Gli omaggi fatti da soggetti esercenti attività d’impresa: profili IVA

L’art. 2, comma 2, punto 4), del DPR 633/1972 evidenzia una particolare disciplina per le cessioni gratuite di beni. La disposizione prevede che le cessioni senza corrispettivo, o gratuite, di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa sono imponibili ai fini IVA, con diritto alla detrazione IVA senza limitazioni (a meno che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione). Ciò allo scopo di evitare che i beni stessi, ancorché a titolo gratuito, giungano detassati al consumo e siano, quindi, in condizioni di disequilibrio concorrenziale rispetto agli altri beni similari.

NB: le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al DPR n. 441/1997, così come precisato dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E.

A seconda che il cedente soggetto passivo IVA proceda o meno alla rivalsa dell’IVA dovrà seguire i seguenti profili operativi.

Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente che ha proceduto alla rivalsa dell’IVA
Nel caso in cui il cedente proceda alla rivalsa dell’IVA nei confronti del cessionario:

  • il cedente emette la fattura in duplice copia, così realizzando l’addebito dell’IVA;
  • il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguentemente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.
Modalità di assolvimento dell’obbligo di versamento dell’IVA da parte del cedente in assenza della rivalsa dell’IVA
È consentita l’adozione di tre procedure alternative:

  • fattura ordinaria che il soggetto cedente emette in duplice copia, non esercitando la rivalsa e specificandolo nella fattura con adeguata dicitura. Il cessionario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti senza procedere alla detrazione dell’IVA;
  • annotazione sul registro omaggi da tenere in conformità delle previsioni dell’art. 39 del DPR n. 633/1972;
  • autofattura che può anche essere una sola mensile per tutte le cessioni del mese. In questa ipotesi il documento, con la dicitura “autofattura per omaggi”, deve contenere indicazione: del valore normale dei beni ceduti, delle aliquote IVA applicabili, delle relative imposte. Il documento segue la numerazione delle fatture di vendita e viene annotato nel registro delle fatture emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA.

Sempre il medesimo punto 4) del comma 2 dell’art. 2 del DPR 633/1972 stabilisce che sono escluse dall’IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972, e le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore ad Euro 50.
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Con circolare n. 188/E del 16 luglio 1998 è stato precisato che: “Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1, del DPR n. 633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita costituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4). Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientrano nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad imposta ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4), del DPR n. 633 del 1972”. Alla luce di questa interpretazione, le cessioni gratuite e gli omaggi a terzi (clienti e fornitori) di beni non prodotti e non commercializzati dall’impresa sono esclusi da IVA, a prescindere dal valore o costo unitario degli stessi.

Caso: cesto natalizio e prodotti alimentari
Frequentemente il bene acquistato per essere destinato a omaggio consiste in cesti o confezioni di generi alimentari. Per questi beni il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all’entità che rappresenta l’omaggio (ovvero il “cesto natalizio”).
Inoltre, si fa presente che gli omaggi consistenti in prodotti alimentari (panettoni, dolci, vini, ecc.) perdono la loro specifica qualificazione e, quindi, ai fini IVA devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.). Quindi, se questi beni sono destinati a essere omaggiati e se di valore inferiore ad Euro 50, è possibile detrarre l’IVA sull’acquisto (CM 19.06.2002, n. 54/E, par. 16.6).

Gli omaggi fatti da soggetti esercenti attività d’impresa: deducibilità

Gli omaggi di beni costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal DM 19.11.2008), quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dal 2° comma dell’art. 108 del TUIR:

  • se di valore unitario non superiore ad Euro 50 (al lordo dell’IVA indetraibile), sono interamente deducibili;
  • se di valore unitario superiore ad Euro 50 (al lordo dell’IVA indetraibile), sono deducibili in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. Più precisamente:
    – nel limite dell’1,3%: fino a 10 milioni di Euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
    – nel limite dello 0,5%: per la parte eccedente i 10 milioni di Euro fino a 50 milioni di Euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica;
    – nel limite dello 0,1%: per la parte eccedente i 50 milioni di Euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica.Da tenere presente che la parte di spesa che eccede tali limiti percentuali va considerata interamente indeducibile.

Con riferimento all’IRAP si fa presente che:

  • se si utilizza il “metodo di bilancio” ex art. 5, D.Lgs. n. 446/97, riservato ai soggetti IRES e alle ditte individuali o società di persone in contabilità ordinaria che hanno optato per tale metodo, le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, e quindi interamente deducibili ai fini IRAP;
  • se si utilizza il “metodo fiscale” ex art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97, riservato ai soggetti IRPEF, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti, e quindi le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

Gli omaggi fatti da artisti e professionisti

Profili IVA La previsione normativa di cui all’art. 2, comma 1, n. 4, prima parte, del DPR n. 633/1972 non si applica agli esercenti arti e professioni. Ciò è desumibile dal tenore della disposizione di legge che, facendo riferimento ai beni oggetto della “attività propria dell’impresa”, non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all’art. 4, DPR 633/1972, ovvero i soggetti che esercitano attività d’impresa.
Di conseguenza, nel caso in cui un esercente arti e professioni ponga in essere una cessione a titolo gratuito, l’operazione non sarà rilevante ai fini IVA perché priva del requisito oggettivo (natura di cessione di bene ai sensi dell’art. 2) e quindi tale da considerarsi fuori dal campo di applicazione del tributo. Va da sé che per tali cessioni non vi sarà l’obbligo di emissione di fattura (circolare 30 aprile 1980, n. 20, prot. n. 270516).NB: gli artisti e professionisti potranno procedere alla detrazione dell’IVA per i beni ceduti gratuitamente di costo unitario pari o inferiore ad Euro 50.
Deducibilità Ai sensi dell’art. 54, 5° comma del TUIR, sono espressamente comprese tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.
Si fa presente che sia ai fini IRPEF che IRAP le spese di rappresentanza (nel caso in esame gli omaggi) sono deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario.

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