Corrispettivi e POS: come funziona l’abbinamento telematico dal 2026

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Con un recente provvedimento direttoriale, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole operative applicabili al nuovo adempimento in materia di corrispettivi elettronici (D.Lgs. 127/2015), introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024, commi 74-77).

Si tratta dell’obbligo di collegamento tra gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (RT) e i sistemi di pagamento elettronico (POS), la cui decorrenza è fissata dalla norma al 1° gennaio 2026. Il provvedimento (Prot. n. 424470 del 31 ottobre 2025) ha chiarito la natura dell’adempimento: non un collegamento fisico, come ipotizzato in un primo momento, ma un “abbinamento” da effettuare tramite un nuovo servizio web che sarà reso disponibile sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

Sono state inoltre definite le scadenze, distinguendo tra una fase transitoria per i dispositivi già in uso e una fase a regime per le nuove attivazioni.

Indice

1. I termini per l’adempimento: la doppia finestra temporale
2. Soggetti con contratto POS attivo nel mese di gennaio 2026
3. Attivazioni successive a gennaio 2026
4. Variazioni: stessi termini previsti per le nuove attivazioni
5. Le modalità tecniche: l’abbinamento via web
6. L’obbligo di aggiornamento delle variazioni
7. La gestione della procedura tramite delega
8. Collegamento virtuale POS e documento commerciale on line
9. Memorizzazione e trasmissione

1. I termini per l’adempimento: la doppia finestra temporale

Innanzitutto, chiariamo le tempistiche. Se da un lato la norma istitutiva prevede l’obbligo dal 1° gennaio 2026, in realtà l’art. 3 del provvedimento del 31 ottobre 2025 definisce un calendario diverso per l’adeguamento, individuando due distinti binari temporali:

  • quello previsto per la fase transitoria, cui devono guardare i contribuenti con contratto POS attivo nel mese di gennaio 2026, e
  • quello previsto per la fase a regime, che riguarda i contribuenti che effettuano attivazioni successivamente a gennaio 2026 o che modificano la situazione comunicata inizialmente.

2. Soggetti con contratto POS attivo nel mese di gennaio 2026

La prima scadenza (fase transitoria) riguarda gli operatori che già dispongono di terminali POS. Sul punto il provvedimento n. 424470/2025 stabilisce che per gli “strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento”, il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni.

È importante sottolineare che il termine di 45 giorni non decorre dal 1° gennaio 2026. Il provvedimento, infatti, specifica che la decorrenza scatta “dalla data di messa a disposizione nell’area riservata del servizio web. Tale data, ad oggi, non è ancora nota.

Come indicato nel comunicato stampa dell’Agenzia, che ha accompagnato la pubblicazione del provvedimento, le nuove funzionalità saranno rese disponibili “nei primi giorni del mese di marzo” e la data esatta “sarà comunicata con un avviso sul sito internet istituzionale”.

Ne deriva che le tempistiche concesse ai contribuenti con contratto già attivo nel mese di gennaio 2026 saranno ampie: ipotizzando la messa a disposizione del servizio web a inizio marzo, di fatto ci sarà tempo fino a metà aprile.

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3. Attivazioni successive a gennaio 2026

Per le attivazioni successive, la gestione entrerà “a regime”, secondo quanto previsto dal provvedimento con riferimento ai contribuenti che si avvarranno di strumenti di incasso in moneta elettronica “per i quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026”.

In questo caso, il collegamento dovrà essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, mediante registrazione con l’apposito servizio web in fase di introduzione, in una finestra temporale che inizia a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento e termina entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

4. Variazioni: stessi termini previsti per le nuove attivazioni

Anche le eventuali variazioni, a regime, dovranno essere attentamente monitorate. Per variazioni si può intendere un cambio di RT, un cambio di contratto di convenzionamento (cambio di POS), eventuali aggiunte o altre tipologie di modifiche, come, per esempio, un diverso abbinamento POS/RT.

Potrebbe essere il caso di un contribuente che dispone di due RT e che, in fase di prima registrazione, abbina il POS “A” al RT nr. 1, e il POS “B” al RT nr. 2. Laddove i terminali POS venissero scambiati, tale variazione dovrà essere comunicata.

Con riferimento alle variazioni il provvedimento specifica (al punto 3.3) che valgono gli stessi termini previsti per le nuove attivazioni.

OSSERVA – Si osservi che il provvedimento, nel definire i termini, fa riferimento a “l’ultimo giorno lavorativo”, specificando peraltro che “il sabato è considerato giorno non lavorativo”.

Viene tuttavia introdotta una deroga (punto 3.2): “Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese“, lavorativo o meno che sia.

Se, per esempio, l’ultimo giorno lavorativo di un determinato mese (composto da 30 giorni) fosse venerdì 28, l’operatore avrà comunque tempo fino al 30 (domenica) per completare l’associazione.

RIEPILOGO TERMINI DI COLLEGAMENTO POS / RT

Strumenti di pagamento (POS) Termine per il collegamento web su Fatture e Corrispettivi
Contratti di convenzionamento in vigore a gennaio 2026. Entro 45 giorni dalla data di attivazione del servizio web (data da comunicare, indicativamente inizio marzo 2026).
Contratti stipulati dopo il 31/01/2026 o variazioni di collegamenti esistenti. Finestra mobile: dal 6° giorno del 2° mese successivo alla disponibilità, fino all’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.

 

5. Le modalità tecniche: l’abbinamento via web

L’art. 2 del provvedimento chiarisce la natura dell’adempimento, fugando i dubbi su un eventuale obbligo di connessione fisica diretta tra i terminali.

Il comunicato stampa dell’Agenzia del 31 ottobre 2025 sottolinea che “la soluzione adottata, frutto del confronto con le associazioni di categoria, non prevede un collegamento fisico ma l’utilizzo di un servizio online ad hoc“.

L’abbinamento tra POS e RT consisterà, di fatto, in una comunicazione da effettuarsi all’Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dal punto 2.1 del provvedimento: “Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata”, ovvero le nuove funzionalità che dovranno essere rilasciate indicativamente nei primi giorni di marzo 2026.

L’obbligazione è posta in capo ai “soggetti obbligati”, ovvero gli esercenti che certificano i corrispettivi.

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La procedura (punto 2.2 del provvedimento) prevede i seguenti passaggi:

  1. Registrazione POS: l’esercente registra il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico.
  2. Abbinamento RT: tale dato viene abbinato al dato identificativo univoco dello strumento di certificazione (RT o software), che deve essere preventivamente censito e attivato.
  3. Registrazione Unità Locale: è obbligatorio registrare “l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico”.

Si osservi che, comunque, “l’inserimento” del POS in piattaforma, necessario per il successivo abbinamento, non sarà di fatto a carico dell’esercente. Infatti, stante al tenore del comunicato stampa “la procedura esporrà all’esercente l’elenco degli strumenti di pagamento elettronico, di cui risulta titolare, che gli operatori finanziari hanno preventivamente comunicato all’Agenzia”.

In sostanza, l’esercente dovrebbe trovarsi dinnanzi ad un elenco degli RT lui riferibili che risultano attivi, da un lato, e ad un elenco degli strumenti di pagamento elettronico lui riferibili, dall’altro lato, e dovrà “abbinarli”, specificando quale POS è ‘a servizio’ di ciascun RT.

6. L’obbligo di aggiornamento delle variazioni

Come già anticipato, l’adempimento non si esaurisce con la prima registrazione. Il punto 2.5 stabilisce che i “soggetti obbligati aggiornano i dati […] a seguito di variazioni dei collegamenti”.

Qualsiasi sostituzione di un RT o di un POS, o un semplice spostamento di un POS da un RT a un altro, dovrà essere registrata sul portale rispettando i termini “a regime”.

7. La gestione della procedura tramite delega

L’adempimento può essere gestito direttamente dall’esercente o da un soggetto terzo delegato.

Il provvedimento (punto 2.3) chiarisce la natura della delega necessaria, ovvero quella allo specifico servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Tale delega può essere conferita ad un intermediario autorizzato alla trasmissione dei dichiarativi ma, a differenza di molte altre deleghe caratterizzanti il mondo del “fisco elettronico”, anche ad un soggetto non intermediario.

Si tratta della delega già oggi utilizzata per le operazioni tecniche sui Registratori Telematici, come il censimento, l’attivazione o la messa “fuori servizio”, che può essere conferita anche a soggetti diversi dagli intermediari fiscali (abilitati alla trasmissione dei dichiarativi), come ad esempio i tecnici manutentori dei registratori telematici.

8. Collegamento virtuale POS e documento commerciale on line

Il punto 2.4 del provvedimento è dedicato ai soggetti che non utilizzano un RT fisico, bensì adempiono all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi tramite la procedura web gratuita messa a disposizione dall’Agenzia.

Per questi contribuenti, il collegamento tra i loro strumenti di pagamento elettronico (POS) e la procedura web dovrà essere effettuato “utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web”.

L’applicazione gratuita dell’Agenzia resterà quindi pienamente operativa e integrata con i nuovi obblighi.

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9. Memorizzazione e trasmissione

I nuovi obblighi di interconnessione non mutano, di fatto, nulla nei comportamenti dei contribuenti.

L’articolo 4 del provvedimento precisa, infatti, che “La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni […] riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare”. Il dato, sotto forma di totale aggregato, verrà trasmesso con il flusso dei corrispettivi giornalieri.

Sul punto occorre essere chiari: i dati degli incassi POS non saranno quindi trasmessi dal POS, ma saranno quelli che già attualmente vengono trasmessi sulla base delle informazioni inserite all’atto dell’emissione del documento commerciale, quando indicato che il pagamento è avvenuto in moneta elettronica.

A cambiare quindi non sarà né il modo di emettere il documento commerciale, né la “fonte” del dato trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che è e resta il dato inserito nello “scontrino”. A cambiare saranno invece le possibilità di controllo dell’Agenzia delle Entrate, che conoscerà quale POS è abbinato a ciascun RT e già conosce il totale delle transazioni, che vengono trasmesse dai gestori dei POS.

L’abbinamento consentirà quindi un controllo molto più preciso e sistematico, per quanto vi siano circostanze, non così rare, che potrebbero creare false segnalazioni. Si pensi, per esempio, all’emissione di uno scontrino da un RT e incasso su un terminale POS abbinato ad un altro RT, oppure, ancora più banalmente, l’incasso a mezzo POS di una fattura emessa.

Altre casistiche che dovranno essere chiarite potrebbero essere quelle di una mancata corrispondenza 1:1 tra RT e POS. Si pensi, per esempio, al caso di due RT ed un solo terminale POS oppure, viceversa, più strumenti di incasso in moneta elettronica ed un solo RT.

Non resta che attendere la messa a disposizione della procedura web, messa a disposizione che, come si è detto, dovrebbe avvenire nei primi giorni di marzo 2026, auspicabilmente accompagnata da ulteriori chiarimenti.

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